MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO Clausole campione

MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 31 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali unicamente tramite chiamata telefonica o fax in azienda ovvero tramite interposta persona, di norma prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore, inviando all’azienda, entro il 2° giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione, ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. Il lavoratore assente per malattia oltre 5 giorni è tenuto a presentare una dichiarazione medica attestante l’inesistenza di pericolo di contagio. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell’Azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 53. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere...
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire senza indugio l’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavoro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il cer- tificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore malato deve avvertire l’azienda di norma prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore dovrà co- municare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (me- dico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che ven- gono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tec- nici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all’estero) il lavoratore, ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di ma- lattia, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. La malattia e l'infortunio non sul lavoro che causano l'assenza del lavoratore devono essere comunicate all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, al più presto possibile e comunque non oltre il 3° giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità e le relative conseguenze economiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300/70, si concorda quanto segue:
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 del- l’art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mo- bilità/Area AF, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulte- riore retribuzione giornaliera:
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. In fase di prima applicazione dell’art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie, a decorrere dall’01.01.2006 e fino al 31.12.2008, ad integrazione del punto 6 del citato articolo si applicano le seguenti percentuali:
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. Omissis …