Common use of Rinuncia alla rivalsa Clause in Contracts

Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanti, controllate e colle- gate; • i clienti; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile Civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanticontrollate, controllate consociate e colle- gate; • i fornitori e i clienti; purché • i Prestatori di Lavoro; a condizione che anche l’Assicurato, a sua volta, /Con- traente non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;.

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Artdall’art. 1916 del Codice civile versoCivile verso : - le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere rispondere a norma di legge; - le società Società controllanti, controllate e colle- gatecollegate; - i clienti; altri Organismi di Diritto Pubblico purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;.

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanti, controllate e colle- gatecollegate; • i clienti; • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;.

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanti, controllate e colle- gate; • i clienti; • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanti, controllate e colle- gate; • i clienti; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;; l’azione verso il responsabile.

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, rinuncia - salvo in caso di dolo, dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 dall'Art.1916 del Codice civile Civile verso: - le persone delle quali l’Assicurato l'Assicurato deve ri- spondere rispondere a norma di legge; - le società Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e colle- gateil legale rappresentante delle Società medesime; - i clienti; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • clienti ed i locatari e/o proprietari dei locali assicuratifornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Artdall’art. 1916 del Codice civile Civile verso: - le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere rispondere a norma di legge; - le società Società controllanti, controllate e colle- gatecollegate; - i clienticlienti e fornitori; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;.

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Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso: • le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge; • le società controllanti, controllate e colle- gate; • i clienti; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. • i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;

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