Doc. 4
Doc. 4
Capitolato di Polizza ALL RISKS Convenzione IFEL
Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Servizi di assicurazione “All Risks”, “Responsabilità civile terzi e dipendenti”, “Infortuni Professionali ed Extraprofessionali e Rimborso Spese Mediche Dipendenti” e “D. & O. (Responsabilità Patrimoniale)”.
CONTRAENTI / ASSICURATI | IFEL Xxxxxx xx X. Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX) C.F. 97413850583 ANCI Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX) C.F. 80118510587 CITTALIA Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX) C.F.08689441007 ANCICOMUNICARE Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX) C.F. 09917591001 |
DURATA DEL CONTRATTO | Dalle ore 00:00 del 01 Gennaio 2019 Alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2023 |
TACITO RINNOVO | NO |
RATEAZIONE DEL PREMIO | Il pagamento del premio sarà effettuato dall’Associato in rate semestrali alle scadenze del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno. |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | All Risks Xxxxx Xxxxxxx |
VALUTA | Tutti gli importi del presente Capitolato si intendo in EURO |
PREMESSA
Con la presente polizza si intende garantire i Beni propri e di terzi dei Contraenti / Assicurati, per gli avvenimenti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della loro attività.
ATTIVITA’ ASSICURATA
Il tipo di attività sotto riportato per ogni società è puramente indicativo; per il dettaglio si farà riferimento a quanto riportato negli Atti costitutivi, Statuti, Decreti istitutivi o altri documenti ufficiali. Le attività sono esercitate ovunque, anche all’aperto, con i processi e le modalità necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti documenti o in documenti ufficiali interni degli Enti.
L’assicurazione opera perciò nel suo complesso senza alcuna limitazione, salvo le esclusioni previste nelle Condizioni che seguono.
Sono altresì comprese nell’assicurazione le attività di carattere sociale, assistenziale e ricreativo.
IFEL: L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
IFEL porta avanti il ruolo di ente deputato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale. Oltre a divenire la tecno-struttura di riferimento per la raccolta sistematica, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, la Fondazione opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini. Il costante lavoro di ricerca e aggiornamento, in contesti come quelli della finanza e dell’economia locale che subiscono continui cambiamenti ed evoluzioni, caratterizza l’attività scientifica su cui si incentra l’impegno istituzionale di IFEL.
ANCI: L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un’associazione senza scopo di lucro che tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.
CITTALIA: Cittalia è la Fondazione dell'Anci dedicata a promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e della cittadinanza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle città nell’attuazione delle politiche sociali di inclusione/integrazione.
Cittalia, in quanto articolazione interna all’organizzazione amministrativa di ANCI, fornisce attività di supporto al Servizio Centrale, struttura di coordinamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la cui gestione è affidata ad ANCI, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 1-sexies, c. 4, del d.l. n. 416/1989. Il Servizio Centrale ha compiti di informazione promozione, consulenza, monitoraggio e assistenza tecnica agli Enti Locali che sul territorio nazionale realizzano interventi di “accoglienza integrata” e compongono la rete dello SPRAR.
ANCICOMUNICARE: ANCIcomunicare, è la società di marketing istituzionale associativo, pubbliche relazioni, promozione, organizzazione eventi, manifestazioni e convegni del mondo ANCI.
UBICAZIONI DOVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA’
IFEL | Piazza X. Xxxxxxx in Lucina, 26, piani I° e IV° int. 10-11-12 - ROMA |
ANCI | Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - XXXX |
XXXXXXXX | Via Quattro Fontane, 116 – ROMA Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - XXXX |
ANCICOMUNICARE | Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - XXXX |
Nuove ubicazioni
A. Le nuove ubicazioni di valore singolo fino a € 500.000,00 complessivi per le partite di polizza, si intendono automaticamente assicurate senza preventiva comunicazione.
B. Le ubicazioni di valore singolo superiore a € 500.000,00 e fino a € 5.000.000,00 complessivi per le partite di polizza, saranno automaticamente assicurate, ma il Contraente, entro sessanta (60) giorni da quando ha iniziato ad utilizzarle, dovrà darne avviso alla Società indicando l’indirizzo, la data di inizio dell’utilizzo e il valore da assicurare per ogni partita.
Entro novanta (90) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio relativo al punto A) come segue:
- l'Assicurato s'impegna a comunicare l'ammontare delle nuove somme da assicurare per ciascuna partita, comprendendo anche i valori delle “Nuove ubicazioni” fino a € 500.000,00;
- sulle somme assicurate in aumento o in diminuzione verrà applicato il 50% del tasso di polizza.
L’Assicurato e la Società si impegnano rispettivamente a corrispondere o a rimborsare il conguaglio di premio entro trenta (30) giorni dalla presentazione del documento emesso dalla Società stessa.
Relativamente al punto B) si provvederà al calcolo del premio in pro rata dal giorno di inizio dell’utilizzo della nuova ubicazione alla scadenza della polizza.
CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
I fabbricati, elevati anche a più piani, sono costruiti prevalentemente con materiali edili incombustibili. Non si esclude comunque la presenza di porzioni combustibili.
PARTITE E SOMME ASSICURATE DANNI DIRETTI
IFEL
Cose assicurate | Somma assicurata | Tasso lordo | Premio annuo lordo |
1) Fabbricati | € 900.000,00 | ||
2) Contenuto | € 250.000,00 | ||
TOTALI | € 1.150.000,00 |
ANCI
Cose assicurate | Somma assicurata | Tasso lordo | Premio annuo lordo |
1) Fabbricati | € 1.500.000,00 | ||
2) Contenuto | € 250.000,00 | ||
TOTALI | € 1.750.000,00 |
CITTALIA
Cose assicurate | Somma assicurata | Tasso lordo | Premio annuo lordo |
1) Fabbricati | € 900.000,00 | ||
2) Contenuto | € 150.000,00 | ||
TOTALI | € 1.050.000,00 |
ANCICOMUNICARE
Attualmente non previste somme da assicurare.
PREMESSA
Si precisa che per ogni Contraente/Assicurato viene emesso un certificato come da Allegato 1).
CLAUSOLA UNIVERSALITA’
Con la presente polizza si assicura tutto quello che costituisce o concorre a costituire l’attività dei Contraenti / Assicurati, anche se di proprietà di terzi; si intende di ritenere esclusa soltanto l’area sulla quale viene svolta l’attività. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto nelle ubicazioni indicate deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto", entro il limite della percentuale prevista dalla clausola "Assicurazione parziale".
FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER OGNI SOCIETA’
GARANZIA | Scoperto e/o franchigia | Limite di risarcimento |
Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio | Nessuna franchigia | Somme Assicurate |
Ogni altra causa salvo quanto diversamente indicato | € 500,00 | Somme Assicurate |
Fenomeno Elettrico /Elettronico (a PRA) | € 500,00 | € 300.000,00 |
Computer breakdown; spese di ricostruzione dati ed archivi informatici e danni ai supporti di dati | € 500,00 | € 300.000,00 |
Danni ad apparecchi elettronici ad impiego mobile | € 500,00 | € 3.000,00 per singolo oggetto e € 15.000,00 per annualità assicurativa |
Ricerca del Guasto per danni da acqua condotta | € 500,00 | € 200.000,00 |
Spese di demolizione e sgombero | Nessuna franchigia | € 300.000,00 per ubicazione |
Spese rimozione e ricollocamento | Nessuna franchigia | € 100.000,00 per sinistro |
Ricorso Terzi | Nessuna franchigia | € 1.000.000,00 |
Oneri di urbanizzazione | Nessuna franchigia | € 150.000,00 |
Onorari periti e Consulenti | Nessuna franchigia | € 150.000,00 |
Guasti Macchine | € 1.000,00 | € 500.000,00 |
Competenze Architetti, Ispettori, Ingegneri e progettisti | Nessuna franchigia. | € 150.000,00 |
Terremoto | € 10.000,00 | 60% delle somme assicurate |
Sovraccarico neve | € 10.000,00 | 60% delle somme assicurate |
Sommosse, tumulti popolari, scioperi, atti vandalici | € 3.000,00 | 80% delle somme assicurate |
Terrorismo e sabotaggio | € 5.000,00 | € 5.000.000,00 |
Eventi atmosferici – Grandine su fragili | € 3.000,00 | 80% delle somme assicurate con sotto limite di € 500.000,00 per danni da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, insegne, lastre cemento amianto e manufatti in materia plastica facenti parti di tettoie o fabbricati, € 100.000,00 per enti all’aperto e di € 30.000,00 per danni ad antenne, cavi aerei e insegne, ciminiere e camini. |
Inondazione, alluvioni | € 10.000,00 | 60% delle somme assicurate |
Allagamenti | € 3.000,00 | 60% delle somme assicurate |
Collasso strutturale e crollo | € 20.000,00 | € 1.500.000,00 |
Ricostruzione archivi e documenti | € 1.000,00 | € 300.000,00 |
Decentramento enti assicurati | € 1.000,00 | € 700.000,00 |
Furto | Scoperto e/o franchigia | Limite di risarcimento |
Furto, Rapina, Estorsione (a PRA) di enti assicurati, compresi valori, e presso Mostre, esposizioni e fiere | € 500,00 | Somma assicurata ma fermo il limite di € 5.000,00 per valori e presso Mostre e fiere |
Furto e rapina per beni all’aperto, anche di terzi in genere, clienti e dipendenti, negli spazi recintati e/o in qualche modo delimitati delle ubicazioni assicurate | € 1.000,00 | € 30.000,00 |
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell’area ad uso esclusivo dell’assicurato | Scoperto 10% | Somma assicurata |
Furto commesso fuori orario di lavoro da dipendenti | Scoperto 10% min. € 500,00 | Somma assicurata |
Guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi e al fabbricato; Atti vandalici | € 500,00 unica con Furto, Rapina, Estorsione | Somma assicurata |
Furto con destrezza di enti compresi valori, anche di terzi in genere, clienti e dipendenti e anche presso Esposizioni fiere e mostre | € 1.000,00 | € 3.000,00 con il limite di € 1.000,00 per valori |
Furto e rapina portavalori | Scoperto del 10% | € 20.000,00 |
Furto di apparecchi elettronici ad impiego mobile | € 500,00 | € 3.000,00 per singolo oggetto e di € 15.000,00 per anno assicurativo |
Furto con introduzione nei locali attraverso mezzi di chiusura non confromi a quanto previsto nelle condizioni di polizza | Scoperto del 10% | Somma assicurata |
PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO DI CONVENZIONE
PREMIO SEMESTRALE LORDO COMPLESSIVO DI CONVENZIONE
PRECISAZIONI
- Si conviene che in caso di sinistro nell’interpretazione delle condizioni verrà applicata la formulazione più favorevole per l’Assicurato.
- Per “Azienda”, “Contraente” e “Assicurato” si deve intendere “Ente”.
DEFINIZIONI (in ordine alfabetico)
Nel testo che segue, ai sotto indicati termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Relativamente all’assicurazione in generale
1) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
2) Assicurazione: il contratto di assicurazione.
3) Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.
4) Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Può essere lo stesso “Assicurato”.
5) Franchigia: l’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
6) Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
7) Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
8) Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
9) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
10) Primo rischio assoluto: l’assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
11) Scoperto: la quota in percento dell’ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
12) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
13) Società: l'impresa assicuratrice.
14) Somma assicurata: la somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
Relativamente all’assicurazione Danni Materiali
15) Allagamenti: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
16) Archivi: per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
17) Contenuto: tutto quanto inerente l’attività non rientrante nella definizione “Fabbricati”. A titolo esemplificativo, ma non limitativo: mobilio e arredamento in genere moderno ed antico, quadri, oggetti d’arte e di antiquariato, collezioni, impianti di allarme e sistemi di rilevazione e sicurezza, casseforti, effetti per uso domestico e personale, anche dei dipendenti, provviste in genere anche alimentari e di consumo, attrezzature, tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori, a dipendenze, ad attività ricreative, sportive, ludiche e di svago, a servizi generali e particolari, ad abitazioni, che riguardi l’attività nel suo complesso, macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), utensili, cisterne, serbatoi e vasche, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura.
Si intendono altresì inclusi, entro i limiti specificamente indicati a titolo di “cose assicurabili a condizioni speciali”: modelli, stampi, garbi, archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti, nonché elaboratori e macchinari elettronici anche portatili.
Sono pure compresi tutti i mezzi di locomozione interni non iscritti al PRA e tutto quanto esiste nell’ambito dei complessi assicurati, sia all’interno dei fabbricati e loro dipendenze, sia all’aperto per destinazione o temporanea collocazione.
18) Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura,
eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
19) Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
20) Estorsione: sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.
21) Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.
Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
22) Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
23) Inondazione, alluvione: fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
24) Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
25) Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
26) Supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
27) Valori: gioielli ed oggetti di metallo prezioso, orologi, denaro, valuta italiana ed estera in banconote, monete, libretti di risparmio, certificati obbligazionari ed azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo ed al portatore, polizze di carico, ricevute o fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli e contratti di obbligazione di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi negativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile;
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali, le perdite e/o deterioramenti, sia
diretti che “conseguenziali” causati agli enti assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa.
Sono danni “conseguenziali” tutti quei danni determinati da una serie di avvenimenti successivi ad un evento non escluso dalla polizza.
La Società risarcisce altresì:
I. i guasti e danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato, suoi dipendenti e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
II. fino al 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, nonché dell’ulteriore importo eventualmente previsto, e senza applicazione della “Regola Proporzionale” di cui all’art. 1907 c.c., le spese necessarie per:
a) demolire, distruggere, trattare, decontaminare, risanare, sgomberare, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato qualsiasi tipo di residuato del sinistro;
b) rimuovere, smontare, montare, trasportare, conservare e ricollocare, anche presso terzi, il Contenuto a seguito di sinistro;
c) le operazioni di cui ai precedenti punti a) e b) effettuate su fabbricati o porzioni di fabbricati e contenuto rimasti illesi, qualora necessarie al ripristino delle cose danneggiate.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1914 del C.C. relativamente alle spese di salvataggio.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori degli ambienti di pertinenza aziendale;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
causati da o dovuti a :
- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito
le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da:
- alterazioni, perdita dell’uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari ( es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e contenuto;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 3 - Cose escluse dall'assicurazione
- “Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche”, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a € 2.500,00;
- boschi, coltivazioni, piante e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non , dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
A) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società indennizzerà anche i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.
B) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, sono esclusi i danni:
- a gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- al contenuto posto all’aperto, ad eccezione di quello fisso per destinazione.
C) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:
- al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati;
- al Contenuto posto all’aperto, ad eccezione di enti fissi per destinazione.
D) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Gli eventi successivi a ogni 72 ore sono da considerare nuovi eventi assicurati.
E) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati, e quanto in essi contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
F) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell’area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
- al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati posto ad altezza inferiore di 10 cm da terra;
Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
G) Relativamente a valori l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto.
H) Relativamente a modelli, stampi e archivi, l’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
I) Relativamente ai danni materiali causati da fenomeni elettrici sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dell’ente danneggiato; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- se l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra non sono a norma di legge;
- qualora i Macchinari elettronici non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
L) Relativamente ai Supporti di dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il solo riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Sono indennizzabili anche i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi.
M) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l’attività non sia stata sospesa per più di 72 ore precedentemente il sinistro.
N) Premesso che relativamente alle garanzie furto e rapina, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Contenuto e Valori la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) rimanendovi clandestinamente ed asportando la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante semprechè si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Relativamente a valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.
Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall’esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.
L’estorsione opera alle condizioni previste per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali e/o nell’ambito delle ubicazioni descritte in polizza.
O) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
P) A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali sono compresi in garanzia i
guasti meccanici.
La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue. Sono esclusi i danni:
- causati da difetti già esistenti e di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario fossero a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’ esercizio, l’uso e la manutenzione;
- dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata
lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori.
Relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei “Contratti di assistenza tecnica”.
Resta ferma, in quanto non in contrasto con quanto esposto precedentemente, ogni altra esclusione già prevista in polizza.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (operante anche per le garanzie “Furto” e “Rapina”)
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:
- per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Fabbricati - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Contenuto - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Art. 6 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”) (operante anche per le garanzie “Furto” e “Rapina”)
Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del
supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro (24) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Contenuto.
1) Ricorso Terzi
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Non operanti per le garanzie Furto e Rapina
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
2) Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila).
L'obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività;
- decorre dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non può comunque essere superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione), qualunque sia
l'ammontare stimato del sinistro.
3) Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza le spese e gli onorari di competenza del perito o consulente che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto dalle Norme che regolano l’assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
4) Contenuto presso terzi
Il Contenuto assicurato può trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.
5) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e fornitori;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
6) Apparecchiature ad impiego mobile
Si conviene di ritenere assicurati gli apparecchi elettronici ad impiego mobile anche durante il loro utilizzo al di fuori delle ubicazioni assicurate.
Relativamente agli stessi si conviene quanto segue:
1. A parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 2 delle “Norme che regolano l’assicurazione dei Danni Materiali” sono compresi anche i danni di rottura durante il trasporto al di fuori degli insediamenti, nell’ambito del territorio nazionale:
a. se dovuti ad incidente in cui resti coinvolto il mezzo di trasporto;
b. se dovuti ad evento indennizzabile a termine di polizza (inclusi: furto con scasso, rapina e aggressione a mano armata)
Per il caso di furto di/da autoveicoli, purché regolarmente chiusi a chiave, è stabilito quanto segue:
a. la garanzia non sarà in nessun caso operante quando il veicolo venga lasciato in sosta incustodita in ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 di ogni giorno);
b. in caso di sosta incustodita in ore diurne (dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di ogni giorno) l’automezzo deve sostare con i congegni di chiusura e di fermo azionati e, qualora il veicolo ne sia provvisto, il sistema antifurto in funzione.
7) Indennizzo oneri fiscali
Le imposte di fabbricazione ed eventuali altri tributi (escluse comunque le somme dovute per pagamento di penali) che l’Assicurato debba versare all’erario, ed in quanto non ne risulti possibile il recupero presentate le necessarie istanze di rimborso, saranno comprese nell’indennizzo anche se dette imposte o tributi non risultino comprese (in tutto o in parte) nelle somme assicurate utilizzate come parametro di riferimento per il calcolo del premio di polizza.
8) Esonero dichiarazioni vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.
9) Danni Precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
10) Ricostruzione archivi (elettronici)
La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi persi o alterati a seguito di:
a. danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
b. atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d’opera o di terzi. Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worms, trojan e similari.
La determinazione dell’indennizzo è eseguita come segue:
1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la ricerca, il recupero e la re-immissione dei dati perduti;
2) si stimano i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per la ricerca dei dati ed il ripristino dei programmi di utente perduti fino all’ultimo stadio di modifica degli stessi.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro per i dati e sei mesi per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Operanti per le garanzie Furto e Rapina
11) Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunio.
12) Garanzia "portavalori"
L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;
commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
13) Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
14) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
A deroga del precedente capoverso, si conviene di reintegrare, con effetto immediato, le somme assicurate dell'importo del danno effettivamente indennizzabile. Sul capitale reintegrato, l’Assicurato provvederà alla corresponsione del premio per il periodo dalla data del sinistro alla scadenza del contratto.
15) Recupero delle cose rubate
Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”. Pertanto, in caso di sinistro, la Compagnia rinuncia all’applicazione della regola proporzionale stabilita dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 2 – Variazione del rischio
Premesso che per “Variazione del rischio” si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula della polizza, qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione della polizza, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici (15) giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di documentata diminuzione dei valori assicurati o di rischio la Società, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, provvederà alla relativa riduzione di premio con decorrenza dal giorno successivo all'avvenuta notifica, rimborsando la corrispondente quota di premio netto pagato e non goduto e rinuncia al relativo recesso.
Art. 3 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Essendo la polizza di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei
(6) mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 2 (Variazione del rischio) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
Il Contraente, entro quindici (15) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 4 – Clausola di recesso
In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno.
La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 5 – Durata dell’assicurazione
La Polizza è stipulata per la durata di anni 5 (cinque) con effetto dalle ore 00:00 del 1 Gennaio 2019 alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2023.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 31 Dicembre 2023.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro (opzione base)
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della sua comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui l’invio della comunicazione mediante lettera raccomandata avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui l’invio della
comunicazione mediante lettera raccomandata avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno.
La Società, entro trenta (30) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Si applica l’ultimo comma dell’art. 4 (Clausola di recesso).
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro (Opzione migliorativa)
La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 7 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, avvenute in buona fede, il Contraente e / o l'Assicurato non decadranno dal diritto all'indennizzo.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della comunicazione da farsi al Contraente nei tre (3) mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 4 (Clausola di recesso) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, dalla ricezione della citata comunicazione. Si applica l’ultimo comma dell’art. 4 (Clausola di recesso).
Art. 8 - Delimitazione temporale della garanzia
La Società è obbligata unicamente per i danni originatisi durante il periodo di efficacia della polizza. Essa tuttavia non sarà operante per danni che, pur originatisi durante il periodo di efficacia della polizza, siano denunciati alla Società dopo più di dieci (10) anni dalla cessazione della stessa.
Art. 9 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata entro quarantacinque (45) giorni dalla data di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 10 – Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor durata, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Entro i novanta (90) giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società calcola il conguaglio di premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i sessanta (60) giorni dal ricevimento del documento. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai trenta (30) giorni trascorso il quale la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti ed addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute. Resta comunque convenuto che la mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione e/o il mancato pagamento del relativo premio, non costituiscono elemento per l’irrisarcibilità di un sinistro.
Art. 11 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del
c.c. le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza.
La Spettabile <COMPAGNIA> all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
- firmare la polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso,
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con applicazione di un’obbligazione solidale di tutte le Società in deroga all’art. 1911 c.c. anche relativamente al pagamento dell’indennizzo.
In generale, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati dall'Assicurato alla Società entro trenta (30) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza, con uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata, fax, posta elettronica certificata.
In caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.
Il Contraente deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinare l'ammontare.
Il Contraente che con dolo adoperi, a giustificazione dell'ammontare del danno, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.
Il Contraente può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Art. 14 – Determinazione dell’indennizzo e suo pagamento
La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia per ciascuna partita.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
La Società riconosce i maggiori costi per ore straordinarie di lavoro fino ad un massimo del 10% dell'indennizzo dovuto.
Dall'indennizzo sono compresi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, ma esclusi quelli per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto e per ogni imposta o tassa determinatisi fuori del territorio dello Stato Italiano.
Dall'indennità sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.
Le somme assicurate nelle singole partite rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.
Le somme assicurate possono essere reintegrate dall'Assicurato mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta (30) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché si impegni formalmente a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Art. 15 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme che regolano l’assicurazione in generale;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (operante anche per le garanzie “Furto” e “Rapina”) delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni materiali;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta negli ambienti non direttamente interessati dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili degli ambienti danneggiati.
Art. 16 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 17 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e di Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente polizza, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente e la Società assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
La presente polizza si intenderà risolta di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente e la Società, e comunque ogni soggetto connesso alla presente polizza che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 20 – Produzione di informazioni sui sinistri
Entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni annualità e in ogni caso sei (6) mesi prima della scadenza finale della polizza, entro i trenta (30) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
f) il numero attribuito dalla Società;
g) il numero di polizza sulla quale ricade;
h) la data di accadimento;
i) la data della denuncia;
j) la tipologia dell’avvenimento (breve nota che descriva l’accaduto);
k) l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, con indicazione della data di liquidazione, della eventuale franchigia applicata e dell’ammontare della liquidazione corrisposta al netto della franchigia;
c) sinistro aperto, in corso di verifica, con indicazione del relativo importo stimato.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) del premio annuo della polizza interessata dall’inadempimento per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% del premio annuo stesso.
Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali che darà daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovrà essere contestato alla Società per iscritto dall’Assicurato.
In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto allo stesso Assicurato le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Assicurato nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Assicurato a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al precedente periodo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza della polizza. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza della polizza, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 21 – Normativa in tema di contratti pubblici
L'Affidamento delle coperture assicurative previste dal presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, la Società dovrà comprovare l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.lgs.
18/04/2016 n. 50, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal Disciplinare e dal presente Capitolato per il legittimo affidamento delle prestazioni ivi previste e la loro corretta e diligente esecuzione. La Società dovrà comunicare immediatamente al Contraente (Stazione Appaltante) - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al periodo precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
Il Contraente (Stazione Appaltante) si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo alla Società, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'alt. 1456 c.c.
Art. 22 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Art. 23 – Interpretazione del contratto (opzione base)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 23 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel
pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
ALLEGATO 1) FAC-SIMILE CERTIFICATO
CONTRAENTE | <AZIENDA> |
DURATA DEL CONTRATTO | Dalle ore 00:00 del 01 Gennaio 2019 Alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2023 |
TACITO RINNOVO | NO |
RATEAZIONE DEL PREMIO | Il pagamento del premio sarà effettuato dall’Associato in rate semestrali alle scadenze del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno. |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | All Risks |
VALUTA | Tutti gli importi del presente Capitolato si intendo in EURO |
UBICAZIONI DOVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA’
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PARTITE E SOMME ASSICURATE DANNI DIRETTI
Cose assicurate | Somma assicurata | Tasso lordo | Premio annuo lordo |
1) Fabbricati | |||
2) Contenuto | |||
TOTALI |
PREMIO XXXXX XXXXX
PREMIO SEMESTRALE