Rilascio Clausole campione

Rilascio. Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata la Polizza, l’Impresa consegna l’attestazione sullo stato del rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni contraente può accedere alla propria area assicurativa. E’ pre- vista, su richiesta del contraente, la consegna dell’attestazione sullo stato del rischio a mezzo posta elettronica. L’Attestazione sullo stato del Rischio riporta l’indicazione dei Sinistri veri- ficatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza. In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’Attestazione sullo stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rila- scia l’Attestato sullo stato del Rischio relativo all’ultima scadenza con- trattuale conclusasi, con indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza.
Rilascio. Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l’attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all’art. 6 –comma primo. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 134 – comma 1- bis del Codice delle Assicurazioni Private, l’Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l’attestato sullo stato del rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.
Rilascio. Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata sti- pulata la Polizza, l’Impresa consegna l’Attestazione sullo Stato del Rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il Periodo di Osservazione. L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’Atte- stazione sullo Stato del Rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni Contraente può accedere alla propria area assicurativa. E’ prevista, su richiesta del Contraente, la consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo posta elettronica. In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’At- testazione sullo Stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del CAP, l’Impresa, entro 15 (quin- dici) giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi.
Rilascio. Con l'accettazione e l'esecuzione delle Istruzioni, XXXXXX accetta che gli Strumenti Finanziari o gli importi in Denaro che devono essere trasferiti a terzi per la liquidazione di tale Istruzione siano liberati dal pegno.
Rilascio. L'accesso al Cloud Service sarà fornito da SAP nei termini previsti dal Contratto. SAP mette a disposizione il Cloud Service ed è responsabile del suo funzionamento.
Rilascio. In caso di estinzione del diritto d’uso di cui alla presente Locazione, anteriore alla scadenza di cui all’art. 4, il Conduttore, entro 30 giorni liberi dall’estinzione, (i) lascerà l’unità immobiliare libera da persone e cose e (ii) restituirà l’unità immobiliare a Sogemi o all’avente diritto (di seguito “Rilascio”). L’eventuale ritardata consegna dell’unità immobiliare rispetto al termine previsto all’Art. 9 (risoluzione del contratto) o all’Art. 10 (rilascio) darà diritto a Sogemi di richiedere, per tale abusiva occupazione, un importo pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’unità immobiliare, salvo il risarcimento del maggior danno. Nell’ipotesi di cui sopra, per il soddisfacimento totale o parziale dei maggiori importi dovuti per l’occupazione abusiva, Sogemi avrà diritto di sbloccare il deposito cauzionale con pieno diritto di incamerare in tutto o in parte i rispettivi importi, per il soddisfacimento totale o parziale degli importi dovuti per occupazione abusiva. Il Conduttore prende inoltre espressamente atto che in caso di risoluzione o estinzione della presente Locazione, il Locatore provvederà, senza obbligo di costituzione in mora, alla immediata interruzione delle forniture di utenze e servizi. Eventuali interventi migliorativi dell’involucro realizzati nel corso della durata contrattuale dovranno essere lasciati (preventivamente autorizzati da Sogemi), altrimenti dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi. Per tali interventi non saranno riconosciuti alcuni indennizzi economici da parte di Sogemi.
Rilascio. Se il valore di realizzo di tutte le garanzie supera il limite di copertura su base non temporanea, la Banca, su richiesta del Cliente, libera a propria discrezione le garanzie aventi un valore superiore al limite di copertura; nella scelta delle garanzie da liberare, la Banca tiene conto delle legittime istanze del Cliente o di qualsiasi terzo che abbia fornito garanzie per le obbligazioni del Cliente. In tale situazione, la Banca è altresì tenuta ad eseguire gli ordini del Cliente relativi ai titoli oggetto del pegno (ad es. vendita di titoli, rimborso di depositi di risparmio).
Rilascio. Mod.26: ✓ Stampato da Terminale Portalettere, per PTL dotati di Terminale Portalettere ✓ Cartaceo, per i PTL privi di Terminale Portalettere
Rilascio. Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata la Polizza, l’Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza stessa, l’Attestazione sullo stato del Rischio con indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza, unitamente alla comunicazione prevista all’articolo
Rilascio. Alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella eventuale anticipata, le unità poderali (terreni e fabbricati) dovranno essere riconsegnate ad ATS Sardegna libere da persone e cose. Alla stessa maniera, nel caso di recesso e/o risoluzione parziale anticipata, dovranno essere rilasciate le porzioni di unità poderali interessate. Il rilascio sarà attestato mediante apposito verbale. Le strutture fisse asportabili, quali eventuali serre, container, strutture mobili, pompe per irrigazione ed altre attrezzature, non facenti parte delle dotazioni originarie dei poderi, dovranno essere recuperate ed asportate dall’affittuario. In caso di mancato rilascio dei beni oggetto di affitto alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella anticipata, anche parziale, nelle ipotesi contrattualmente previste, l’affittuario è tenuto alla corresponsione di una penale, per ogni mese di ritardo, pari all’1% del valore degli immobili non rilasciati, così come risultante dalla valutazione dell’Agenzia del Demanio o dalla valutazione iscritta nei bilanci di ATS Sardegna, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.