CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
(in deroga ex artt. 23 Legge n. 11/1971 e art. 45 Legge n. 203/1982)
Contratto esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.25 Tabella Allegato B annessa al DPR 26/10/1972 n.642, art. 28 DPR 955 del 30/12/1982
Il giorno ( ) del mese di dell’anno in Sassari (SS),
TRA
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) – Codice Fiscale 92005870909, Partita Iva 00935650903, con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, rappresentata a questo scopo dal Dott. , nato a il / / , in qualità di , che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla deliberazione/determinazione n. del / / ;
E
l’ - Codice Fiscale , partita IVA , numero REA
, con sede in ( ), via n. , rappresentata, a questo scopo, dal , sig. , nato a ( ) il . .19 ;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 legge 203/1982
• l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) dichiara di essere assistita dal Sig.
appartenente a , delegato all’assistenza per la stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 45 legge 203/82;
• dichiara di essere assistito/a dal Sig.
appartenente a , delegato all’assistenza per la stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 45 legge 203/82;
PREMESSO
- che il fondo rustico sito , località , superficie complessiva di ha identificato catastalmente al Foglio Mappale del Comune di è di proprietà dell'Azienda per la Tutela della Salute, d’ora in poi solo ATS Sardegna;
- che il suddetto terreno è oggi condotto dal Sig. , nato a ( ) il . .19 , residente a , via n. , codice fiscale , in forza di un regolare contratto d’affitto in deroga stipulato con l’ASL/ASSL in data
/ / (in alternativa…… tuttavia detenuto senza un regolare contratto d’affitto in deroga);
- che con deliberazione del Direttore Generale n. del / /2018 è stato approvato lo schema tipo di contratto di fondo rustico in deroga, ai sensi dell’art. 45 della legge 203/82;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti dichiarano di essere pervenute alla stipula del presente contratto, previa consultazione ed assistenza dei rispettivi funzionari sindacali con i quali hanno esaminato e valutato le deroghe alle norme
imperative di legge e dichiarano di rinunciare a qualsiasi eccezione o censura all’operato di assistenza e consulenza prestata dai funzionari, conseguentemente
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna), in deroga alla Legge n. 203/1982, ai sensi dell’art. 45, concede in affitto (o rinnovo dell’affitto) al Sig. , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le unità poderali, con annessi fabbricati, ove indicati, di sua proprietà, di seguito denominati:
n. Descrizione | Località | Dimensioni | Presenza fabbricati | |
1 | Podere xxx | ……….- via……… n. | Ha …….. | SI/NO |
2 | ||||
3 | ||||
.. |
Tali unità poderali sono meglio descritte nelle rispettive planimetrie catastali e nella scheda dati identificativi poderi che si uniscono al presente contratto quali parti integranti.
L’affitto viene stabilito a corpo e non a misura con riferimento alla superficie catastale complessiva delle unità poderali. Pertanto, ogni annessione o difetto rispetto alla superficie catastale complessiva sopra indicata non comporta alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto.
Sono a totale carico dell’affittuario le eventuali spese di frazionamento, nel caso in cui le unità poderali non siano univocamente determinate dal punto di vista catastale e della consistenza.
L’affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso l’utilizzo delle unità poderali per la sola pratica agricola, con esclusione di usi diversi.
ART. 2 – DURATA
In deroga all’art. 1 della Legge n. 203/1982 ed ai sensi dell’art. 45 della medesima legge, il presente contratto, che decorre dal / /2018, avrà termine il / / , senza alcuna possibilità di tacito rinnovo e senza necessità di formale disdetta da parte di ATS Sardegna che viene data ora per allora. Alla scadenza stabilita il contratto sarà oggetto di una eventuale nuova e autonoma pattuizione tra le parti e potrà essere rinnovato solo per iscritto, con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole. Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 3 della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii opera da parte dell’affittuario che abbia legittimamente condotto il fondo in precedenza il diritto di prelazione.
La consegna delle unità poderali oggetto del presente contratto sarà attestata mediante apposito verbale.
ART. 3 – CANONE D’AFFITTO
In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 203/1982, il canone annuo di affitto, viene fissato in €
, per ettaro, da corrispondersi rate annuali anticipate. Per il periodo oggetto del presente contratto, dal / /2018 al dal / /2019, il canone è determinato in € , (€ , x Ha. ).
Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione del presente contratto. Le successive annualità dovranno essere regolarizzate entro 15 giorni antecedenti alla scadenza dell’annualità.
In caso di mancato pagamento del canone pattuito alle scadenze convenute, decorso l’ulteriore termine di 15 giorni dalla diffida da farsi mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o lettera raccomandata a.r., il contratto sarà risolto di diritto per colpa dell’affittuario, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per clausola risolutiva espressa, rinunciando sin d’ora le parti al più lungo termine di cui all’art. 5 della Legge 203/1982.
A decorrere dal secondo anno il canone di affitto di cui sopra sarà soggetto a rivalutazione in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente con riferimento al mese di novembre.
L’importo del canone d’affitto potrà essere diminuito in misura proporzionale, in ragione del possibile rilascio anticipato di alcune unità poderali affittate, o di porzioni di esse, secondo quanto previsto dal successivo Art. 4.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone entro le scadenze previste costituirà in mora l’affittuario - senza necessità di comunicazione scritta - con obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale e comporterà la rescissione del contratto di affitto.
Sono esclusi dal canone le eventuali spese consortili per canoni di irrigazione che rimangono a totale carico dell’affittuario.
ART. 4 – RISOLUZIONE ANTICIPATA - RECESSO
In caso di alienazione delle unità poderali, o di porzioni di esse, prima della scadenza del contratto, lo stesso si intenderà risolto automaticamente, limitatamente ai beni interessati, con effetto dalla data del relativo atto di trasferimento. Alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella eventuale anticipata, le unità poderali (terreni e fabbricati) dovranno essere riconsegnate ad ATS Sardegna libere da persone e cose. Alla stessa maniera, nel caso di recesso e/o risoluzione parziale anticipata, dovranno essere rilasciate le porzioni di unità poderali interessate. Il rilascio sarà attestato mediante apposito verbale.
Le strutture fisse asportabili, quali eventuali serre, container, strutture mobili, pompe per irrigazione ed altre attrezzature, non facenti parte delle dotazioni originarie dei poderi, dovranno essere recuperate ed asportate dall’affittuario.
In caso di mancato rilascio dei beni oggetto di affitto alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella anticipata, anche parziale, nelle ipotesi contrattualmente previste, l’affittuario è tenuto alla corresponsione di una penale, per ogni mese di ritardo, pari all’1% del valore dei beni non rilasciati, così come risultante
dalla valutazione dell’Agenzia del Demanio o dalla valutazione iscritta nei bilanci di ATS Sardegna, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
E’ fatto salvo il diritto di prelazione, per chi abbia legittimamente condotto il fondo in precedenza, di cui alle Leggi n. 590 del 26.5.1965 e n. 817 del 14.8.1971 riservato all’affittuario nel caso di vendita di beni aventi destinazione agricola, con esclusione, quindi, per ogni altra destinazione urbanistica.
Il rilascio delle unità poderali oggetto di alienazione, libere da persone e cose, dovrà avvenire:
- per i beni a destinazione agricola, entro 30 giorni dal termine che verrà assegnato per l’esercizio del diritto di prelazione, sempreché l’affittuario non si avvalga del diritto;
- per i beni con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, entro 30 giorni dal ricevimento, dell’atto deliberativo col quale si dispone il trasferimento.
In caso di trasferimento delle unità poderali, o porzioni di esse, per fini istituzionali, al patrimonio indisponibile di ATS Sardegna, la stessa potrà recedere “in tutto o in parte” dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a tre mesi da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o Raccomandata A/R.
In ogni caso, l’affittuario si impegna, fino alla data dell’effettivo rilascio delle unità poderali, o di porzioni di esse, a garantire la custodia dei fabbricati e a provvedere alla coltivazione dei terreni secondo le regole della buona e normale tecnica agraria.
L’affittuario rinuncia fin da ora alle indennità per anticipato rilascio di cui agli artt. 43 e 50 della Legge n. 203/1982 e, quindi, anche per il rilascio anticipato dei terreni, o delle porzioni di essi, che in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sono, o saranno, soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola.
Nessun indennizzo sarà pertanto dovuto all’affittuario per risoluzione o recesso anticipato dal contratto, sia parziale che totale. Allo stesso competerà invece il pagamento delle colture in atto, ovvero il rimborso delle anticipazioni colturali, qualora le colture siano state da poco impiantate.
In ogni caso di risoluzione o recesso parziale anticipato il canone di affitto sarà ridotto della quota corrispondente ai beni interessati dalla risoluzione o recesso parziale.
ART. 5 – RILASCIO
Alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella eventuale anticipata, le unità poderali (terreni e fabbricati) dovranno essere riconsegnate ad ATS Sardegna libere da persone e cose. Alla stessa maniera, nel caso di recesso e/o risoluzione parziale anticipata, dovranno essere rilasciate le porzioni di unità poderali interessate. Il rilascio sarà attestato mediante apposito verbale.
Le strutture fisse asportabili, quali eventuali serre, container, strutture mobili, pompe per irrigazione ed altre attrezzature, non facenti parte delle dotazioni originarie dei poderi, dovranno essere recuperate ed asportate dall’affittuario.
In caso di mancato rilascio dei beni oggetto di affitto alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella anticipata, anche parziale, nelle ipotesi contrattualmente previste, l’affittuario è tenuto alla corresponsione
di una penale, per ogni mese di ritardo, pari all’1% del valore degli immobili non rilasciati, così come risultante dalla valutazione dell’Agenzia del Demanio o dalla valutazione iscritta nei bilanci di ATS Sardegna, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 6 – GESTIONE DEI FONDI, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI
L’affittuario dichiara di ben conoscere le unità poderali assunte in affitto, di averle trovate in buono stato di manutenzione e idonee al proprio uso.
L’affittuario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità dei fondi con il limite del rispetto della destinazione economica, dell’ordinamento colturale dei beni e con l’impegno di regimare le acque superficiali mantenendo puliti e ben efficienti i fossi e le scoline.
L’affittuario si obbliga inoltre ad assicurare l’ordine, il decoro e la pulizia dei fondi. In particolare non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.
E’ assolutamente vietata l’esecuzione di qualsiasi opera di trasformazione e miglioria da parte dell’affittuario, anche se con ricorso alle procedure di cui agli artt. 16 e 19 della Legge 203/1982. L’eventuale esecuzione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta da parte di ATS Sardegna. In ogni caso l’affittuario rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo o compenso in merito al mantenimento, all’aggiornamento ed all’ampliamento degli impianti delle singole colture inerenti l’ordinamento colturale oggi esistente, così come ad ogni forma di indennizzo per miglioramenti, addizioni e trasformazioni realizzati nel corso del rapporto, pur se autorizzati da ATS Sardegna.
E’ fatto salvo in ogni caso quanto previsto al successivo Art. 8 in ordine alle pregresse migliorie, riferite al rapporto precedente, rilevate dall’affittuario. Qualora sia invece ATS Sardegna a richiedere all’affittuario eventuali interventi migliorativi straordinari rispetto allo stato di fatto esistente, resta fermo il diritto dell’affittuario all’indennizzo.
ART. 7 – FABBRICATI (da inserire se necessario)
I fabbricati, con le relative pertinenze, sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, ben conosciuto da entrambe le parti, senza alcun onere manutentivo a carico di ATS Sardegna, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria, salvo eventuali interventi sulle strutture portanti che si rendessero necessari in corso di rapporto.
Gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e dei fabbricati stessi alle norme vigenti saranno invece a totale carico dell’affittuario in relazione all’effettivo utilizzo dei singoli fabbricati, con esonero per la proprietà da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso dovesse accadere all’affittuario e/o a terzi in genere.
L’affittuario si impegna comunque ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, necessaria a conservare gli stessi nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento dovuto all’uso e alla vetustà.
ATS Sardegna si riserva di verificare che l’affittuario osservi tutti gli obblighi che sulla stessa incombono in relazione all’utilizzo e alla conservazione dei fabbricati. Qualora nel corso della validità del contratto alcuni dei fabbricati non dovessero essere più necessari ai fini della conduzione dell’azienda agricola, è facoltà di ATS Sardegna di acconsentire allo stralcio degli stessi e della relativa corte di pertinenza dal presente contratto senza che ciò comporti riduzione del relativo canone di affitto. Il rilascio dei fabbricati interessati dovrà essere attestato da apposito verbale da redigersi in contraddittorio.
L’affittuario dichiara di aver ricevuto da parte di ATS Sardegna le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato (APE), in ordine alla attestazione della prestazione energetica dei fabbricati così individuati:
- fabbricato xxx
- fabbricato yyy
- …..
ART. 8 – PRECEDENTI MIGLIORIE (da inserire se necessario)
L’affittuario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna ad ATS Sardegna copia della quietanza di pagamento all’affittuario uscente degli indennizzi per migliorie allo stesso dovuti da ATS
Sardegna già concordati nella misura complessiva di € , (euro ).
Il pagamento delle suddette migliorie (che si riferiscono al rapporto tra ATS Sardegna e l’affittuario uscente) da parte dell’affittuario, legittima quest’ultimo, alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella anticipata, nelle ipotesi contrattualmente previste, ad ottenerne l’indennizzo per il valore residuo eventuale delle stesse.
ART. 9 – ASSICURAZIONE (da inserire se necessario)
L’affittuario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna ad ATS Sardegna copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € , ( 00), in relazione agli eventuali danni derivanti dalla gestione delle unità poderali, unitamente alla relativa quietanza di pagamento. La polizza deve espressamente prevedere che la Compagnia rinunzi al diritto di rivalsa nei confronti di ATS e delle compagnie che assicurano i rischi per ATS.
Le parti prendono atto che la suddetta polizza è vincolata con l’obbligo di comunicazione, da parte della Compagnia ad ATS Sardegna, dell’eventuale mancato pagamento del premio. Il venir meno della copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto.
ATS Sardegna dichiara che i fabbricati inseriti nel presente contratto sono coperti da polizza assicurativa All- Risks.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
L’affittuario, dalla data di consegna dei beni oggetto del presente contratto, esonera ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, da ogni responsabilità civile e penale verso se stessa o terzi per eventuali danni che potessero derivare dall’esercizio dell’attività di gestione dei beni affittati.
Qualora per opera di qualsiasi persona, venissero arrecati danni, commessi furti, occupazioni o altri reati sulle proprietà affittate, sarà obbligo dell’affittuario di inoltrare immediata denuncia alle forze dell’ordine avvertendo contemporaneamente, per iscritto ATS Sardegna.
ART. 11 – DIVIETO DI SUBAFFITTO E CESSIONE
In deroga a quanto previsto dall’art. 21 della Legge 203/1982 è vietata ogni forma di subaffitto o di cessione, anche solo parziale, di diritti sulle unità poderali affittate, pena l’immediata rescissione del contratto ai sensi dell’l’art 1456 del Codice Civile e la rifusione dei danni eventualmente arrecati
ART. 12 – CONTROLLI
ATS Sardegna si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso e le sue pertinenze, al fine di controllare l’esatta osservanza degli impegni assunti dall’affittuario con il presente contratto.
ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA (da inserire se necessario)
A garanzia del rispetto degli impegni assunti con il presente contratto e della riconsegna dei beni nelle normali condizioni di produttività ed efficienza, salvo il normale deperimento dovuto all’uso e alla vetustà, l’affittuario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna ad ATS Sardegna garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa dell’importo di € , ( 00 - pari ad una annualità del
canone di affitto) valida fino al 180° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l’eventuale data di recesso/risoluzione anticipata dello stesso. In alternativa alla polizza fideiussoria l’affttuario può procedere con il rilascio di una caparra confirmatoria o con cauzione.
Le parti prendono atto che la suddetta garanzia è escutibile a prima richiesta da parte di ATS Sardegna - senza l’onere della preventiva escussione dell’obbligato principale di cui all’art. 1944 c.c., con rimozione di ogni eccezione anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell’obbligato principale e/o di terzi - nel caso di inadempienza da parte dell’affittuario anche di un solo articolo del presente contratto o in caso di danno accertato arrecato ad ATS Sardegna agli immobili oggetto del presente contratto o alla collettività.
ART. 14 – CONTRIBUTI AGRICOLI E PREVIDENZIALI
L’affittuario potrà richiedere ed usufruire di tutti contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie, ad eccezione di quelle che implicano interventi a procedure di cui al precedente art. 6.
I contributi agricoli unificati ed eventuali altri contributi previdenziali relativi alla manodopera assunta per la conduzione delle unità poderali oggetto del presente contratto saranno a totale carico dell’affittuario.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto saranno di competenza del Foro di Sassari.
ART. 16 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. 25 All. B al D.P.R. n. 642/1972 e xx.xx e ii. Le spese di registrazione del presente contratto sono a totale carico dell’affittuario.
ART. 17 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con l’assistenza delle Organizzazioni professionali agricole.
ART. 18 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno speciale riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia, agli usi e alle consuetudini locali, nonché alle previsioni del bando d’asta pubblica per l’affitto delle unità poderali oggetto del presente contratto.
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a questo atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Concedente L’affittuario
ATS Sardegna
Il Delegato all’assistenza per ATS Sardegna Il Delegato all’assistenza per l’affittuario
Sottoscrizione clausole onerose:
L’affittuario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 Durata – Art. 3 Canone d’affitto – Art. 6 Gestione dei fondi, miglioramenti, addizioni e trasformazioni – Art. 7 Fabbricati – Art. 8 precedenti migliorie – Art. 11 Divieto di subaffitto e cessione – Art. 14 Contributi agricoli e previdenziali – Art. 15 Controversie - Art. 16 Spese di registrazione.
Il Concedente L’affittuario
ATS Sardegna
Il Delegato all’assistenza per ATS Sardegna Il Delegato all’assistenza per l’affittuario