Riassunzione Clausole campione

Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione dell’entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori. Per l'avviamento di detti lavoratori i cc.ii.rr.l. definiranno i criteri di precedenza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell'anzianità di iscrizione e delle condizioni familiari del lavoratore. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare attuazione alle intese raggiunte in sede sindacale. Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 in materia di flussi occupazionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato e sull'applicazione del "turnover" per quelli a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5º livello Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: - responsabili di vivaio; - operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo; - falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti; - autisti di autotreni ed autoarticolati.
Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del presente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di assunzione, saranno rias- sunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stes- se lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che com- portino una modifica dei periodi di prestazione lavorativa si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente com- petenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bache- ca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Alla ripresa della stagione il datore di lavoro deve invia- re comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di riassunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritaria- mente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi- tuiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l’ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell’anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori. Per l’avviamento di detti lavoratori i Cirl definiranno i criteri di precedenza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell'anzianità di iscrizione e delle condizioni familiari del lavoratore. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l’impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare attuazione alle intese raggiunte in sede sindacale. Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 2 in materia di flussi occupazionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato e sull’applicazione del turnover per quelli a tempo indeterminato.
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del c.c.n.l., hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8-bis della legge n. 79/1983 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, L. n. 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori. Per l'avviamento di detti lavoratori i CIRL definiranno i criteri di prece denza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell'anzia nità di iscrizione e delle condizioni familiari del lavoratore. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare attuazione alle intese raggiunte in sede sindacale. Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 in materia di flussi occupazionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato e sulla applicazione del turnover per quelli a tempo indeterminato.
Riassunzione. Inoltre, se il lavoratore viene riassunto con contratto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza di un precedente contratto, sempre a tempo determinato, di durata rispettivamente inferiore o superiore ai 6 mesi, il secondo contratto deve considerarsi a tempo indeterminato. Nel caso in cui ci siano due assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si converte in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data di conclusione del primo contratto.
Riassunzione. Fermo restando quanto disposto dall’art. 13-20-21 del CCNL, la priorità per l’applica- zione dei criteri di riassunzione degli operai a tempo determinato verrà assegnata, nel rispetto della normativa vigente e secondo i seguenti criteri: Diritto di precedenza legata all’anzianità di servizio, professionalità, situazione famigliare.