Revisione periodica del corrispettivo Clausole campione

Revisione periodica del corrispettivo. Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere richiesta una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta e a partire dal secondo anno di affidamento, a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'Appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto). Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.
Revisione periodica del corrispettivo. Il corrispettivo da pagare per il servizio oggetto del presente appalto è immodificabile nel primo anno di validità del contratto di appalto e potrà essere oggetto di revisione, a partire dal secondo anno di durata del contratto, previa richiesta scritta dell’Appaltatore, da trasmettere via pec al RUP a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza dell’annualità contrattuale. Il corrispettivo sarà soggetto a revisione in misura pari al 75% della variazione dei prezzi stimati sui consumi di famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT. Non si applica l’art. 1664 del codice civile.
Revisione periodica del corrispettivo. Con riferimento all'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si conviene che la revisione periodica del prezzo, a decor- rere dal secondo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei Prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati per la categoria corrispondente all'ogget- to del Contratto. L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Revisione periodica del corrispettivo. La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 106, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016. La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 213, c. 9 del Codice, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) editi dall’ISTAT.
Revisione periodica del corrispettivo. 1. Gli importi unitari offerti dall’IMPRESA si intendono immodificabili per l’intero primo anno di validità del contratto. Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica/continuativa, successivamente al primo anno di validità del contratto d’appalto e limitatamente all’importo unitario offerto dall’IMPRESA per l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A), l’IMPRESA può chiedere alla FEM la revisione dell’importo unitario offerto.
Revisione periodica del corrispettivo. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 è ammesso l’adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di decorrenza della convenzione di cui all’art. 10, nei limiti della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.
Revisione periodica del corrispettivo. I prezzi che il Comune pagherà all’Impresa aggiudicataria dell’appalto in oggetto saranno quelli determinati a seguito del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara sugli importi a base d’asta indicati al precedente art. 6. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara si applica ad ogni altro corrispettivo di servizio previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. I prezzi così determinati, sono ritenuti convenienti dall’Impresa aggiudicataria, indipendentemente dalle eventuali vigenti e nuove disposizioni legislative in materia di disciplina dei prezzi e comprensive di tutti gli oneri in materia fiscale ed ogni altra spesa accessoria. Successivamente, con decorrenza 01.01.2024, su richiesta dell'Impresa, i corrispettivi saranno soggetti a revisione prezzi in misura massima corrispondente alla variazione media accertata dell’ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente, sulla base della media annua riferita all'anno precedente (art. 44 della L. 724/94 – art. 106 del D.Lgs. 50/2016), previa dimostrazione da parte dell'Impresa dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio. Potranno essere accettate da parte della stazione appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell’appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali. L’eventuale richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata al Comune mediante lettera raccomandata entro il 10 ottobre dell’anno solare precedente; tale termine è stabilito a pena di decadenza. La revisione prezzi – qualora, sussistendone i presupposti sostanziali, venga accordata dalla stazione appaltante - decorrerà dal momento in cui l’appaltatore dimostri l’effettivo aumento dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto e non potrà avere effetto retroattivo nell’anno solare antecedente quello di presentazione. In caso di accoglimento da parte della stazione appaltante di una richiesta di revisione prezzi presentata dall’appaltatore, i prezzi unitari revisionati rimarranno validi e vincolanti fino ad una eventuale e successiva ulteriore revisione che, comunque, potrà avvenire solo a partire dall’anno successivo.
Revisione periodica del corrispettivo. 1. Gli importi unitari offerti dall’IMPRESA si intendono immodificabili per i primi due anni di validità del dell’accordo quadro. Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica/continuativa, successivamente al secondo anno di validità dell’accordo quadro, qualora venga esercitata dalla FEM l’opzione di suo rinnovo, l’IMPRESA può chiedere alla FEM la revisione dei corrispettivi unitari contrattuali.
Revisione periodica del corrispettivo. La Fondazione riconosce alla Ditta appaltatrice quanto segue:

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: