Revisione dei corrispettivi Clausole campione

Revisione dei corrispettivi. Ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/2006 è prevista la revisione del corrispettivo. La revisione del corrispettivo, su motivata richiesta del Fornitore, è concessa sulla base di una istruttoria condotta da INSIEL. La revisione avrà effetto a decorrere dalla data della sua comunicazione al Fornito- re.
Revisione dei corrispettivi. In corso di contratto è previsto un adeguamento del canone per fatti al di fuori della capacità di intervento del Fornitore (come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli), comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale). Tali aumenti saranno comunque commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e saranno comunicati all’Amministrazione in anticipo rispetto alla loro fatturazione.
Revisione dei corrispettivi. Ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/2006 è prevista la revisione del corrispettivo. La revisione del corrispettivo, su motivata richiesta dell’aggiudicatario, è concessa sulla base di una istruttoria condotta da INSIEL. La revisione avrà effetto a decorrere dalla data della sua comunicazione all’aggiudicatario.
Revisione dei corrispettivi. In conformità a quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo 12/04/06, n° 163, il canone d’appalto sarà soggetto a revisione, a richiesta di una delle due parti, ove, in costanza del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni:
Revisione dei corrispettivi. Il corrispettivo d’appalto è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno di esercizio. A partire dal secondo anno, il corrispettivo annuo, sarà sottoposto a rivalutazione secondo l’indice medio di aumento dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT relativo alle tabelle di raccolta rifiuti (cod.040402). Le variazioni opereranno con decorrenza dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta con lettera raccomandata A.R. da parte del gestore. I dati di progetto relativi alla situazione in essere del numero di cittadini ed utenti in genere possono essere soggetti a variazioni percentuali dovuti all’apertura e chiusura di utenze o al trasferimento o nuova residenza di cittadini. Pertanto l’offerta a base d’asta deve fare riferimento anche a queste possibili variazioni senza nulla pretendere extra-contratto alla stazione appaltante in misura del 20% in aumento.
Revisione dei corrispettivi. Il corrispettivo d’appalto di cui all’art.5 è fisso e non è soggetto a revisione.
Revisione dei corrispettivi. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone per le prestazioni resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Si procederà all'adeguamento periodico dei prezzi esclusivamente nei soli casi previsti da disposizioni normative sopravvenute in corso di esecuzione del contratto.
Revisione dei corrispettivi. I corrispettivi di cui all’art. 6 saranno oggetto, in caso di rinnovo del contratto, a revisione che verrà concordata fra le parti.
Revisione dei corrispettivi. I corrispettivi del servizio, determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all’espletamento del servizio in appalto a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, nella misura di legge. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio. Per l’anno successivo sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall’art. 115 del Dlgs. 163/2006, attraverso applicazione con cadenza annuale, dell’indice IPCA diffuso dall’ISTAT, sia per variazioni in aumento, che per variazioni in diminuzione. Laddove le variazioni comportassero un incremento del prezzo superiore al 20% dell’iniziale, sarà facoltà del Comune di procedere alla rescissione del contratto. In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto. Non saranno possibili variazioni dei corrispettivi diverse rispetto a quelle descritte nei precedenti commi.
Revisione dei corrispettivi. Articolo 17 -