Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
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Revisione del prezzo. Al verificarsi Ciascuna delle ipotesi Parti può richiedere la revisione dei Prezzi contrattuali solo se (i) previsto nel Contratto e (ii) decorso il primo anno dall’inizio delle attività, compresa ogni sospensione eventualmente disposta da ENEL ed esclusa qualunque causa di variazione ritardo imputabile all’Appaltatore. La revisione del rischio previsti all’ArtPrezzo si calcola secondo quanto indicato nel Contratto; se calcolata dall’Appaltatore, ENEL ha diritto ad effettuarne la verifica. 1 - “Variazioni L’accordo relativo alla revisione del rischio successivamente Prezzo costituisce per le Parti il riconoscimento integrale di tutti i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione alle variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi. L’importo derivante dalla revisione dei Prezzi non concorre né alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’artformazione né al raggiungimento dell’importo del Contratto. 106 Per i contratti che ricadono nell’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50Codice Appalti, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide periodica dei Prezzi dovrà essere in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta conformità alla normativa vigente in materia di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”appalti pubblici.
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Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione Considerata la natura del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni contratto non è ammessa la revisione del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, prezzo ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. Tuttavia, qualora in relazione a operazioni straordinarie, si dovesse verificare una variazione del rischio come definita all’art. 1 della presente Sezione, tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo proporzionalmente al maggiore rischio. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulatenuove quotazione formulate dalla Società, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione modifica del prezzocontratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione Pagamento del premio e decorrenza della garanziapremio”.
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Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, all’aggiudicazione del contratto la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione modifica del prezzocontratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
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