Relazione annuale Clausole campione

Relazione annuale. Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel criterio ‘Modalità di Distribuzione’, l’aggiudicatario deve inserire anche informazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell’esecuzione dei trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto, nome della sostanza attiva, quantità di prodotto utilizzata, frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, anche su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.
Relazione annuale. Il Consiglio pubblica una relazione annuale.
Relazione annuale. 1. Il XX.XX.XXX. trasmette all’Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, sulla base del programma di attività di cui all’art. 1, comma 5, una relazione sull’attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate.
Relazione annuale. 1. Il Comitato predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione da trasmettere alla Giunta ed al Consiglio sull’attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.
Relazione annuale. Il concessionario deve depositare entro il 30 marzo di ogni anno, presso il Comune, una dettagliata relazione nella quale espone il programma delle attività ricreative e culturali che intende svolgere nell’arco dell’annualità presso i beni oggetto della presente concessione. Relativamente al primo anno della concessione del servizio, la relazione di cui al precedente comma dovrà essere depositata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto. Il ritardato deposito di detta programmazione è sanzionato col pagamento di € 500,00, mediante quota parte della fidejussione, che conseguentemente dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario. Tale programmazione viene sottoposta alla valutazione della Giunta Comunale, affinché questa possa proporre integrazioni alla stessa e suggerire il coordinamento con altre manifestazioni; tale programmazione si intende vincolante e dovrà rispecchiare fedelmente quanto dichiarato all’atto della presentazione dell’Offerta tecnico gestionale in sede di gara. Dietro valutazione della Giunta comunale, è’ prevista l’opportunità, in occasione di importanti manifestazioni, di subordinare l’ingresso alle strutture oggetto della concessione al pagamento di un biglietto. Qualora il concessionario voglia organizzare particolari attività ludiche, ricreative, artistiche o culturali, secondo il progetto di cui sopra, dovrà preventivamente aver ricevuto le autorizzazioni degli Enti competenti, quali Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Commissione di vigilanza, ASL. Nel caso in cui tali specifiche manifestazioni richiedano l’esecuzione di opere, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario e rimarranno di proprietà dell’Ente alla conclusione del periodo di gestione. Tali manifestazioni non dovranno, comunque, impedire o rendere disagevole la fruizione del parco. Il concessionario potrà discostarsi dalla programmazione auspicata nell’Offerta tecnico gestionale, depositato in sede di gara, previo consenso dell’Amministrazione comunale. Qualora l’attività programmata nella relazione annuale, non abbia riscontro, anche parziale, il concessionario è tenuto al pagamento di € 1.000,00 mediante quota parte della fidejussione, che conseguentemente dovrà essere ristabilita nel suo importo originario.
Relazione annuale. Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell’Amministrazione di appartenenza riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti : -dall’Amministrazione – ASST di Bergamo Ovest - ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; -dal servizio di prevenzione-protezione e sicurezza dell’Amministrazione. .-ASST di Bergamo Ovest – di cui al Decreto 81/2009. Detta relazione viene approvata secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento e trasmessa al Direttore Generale.
Relazione annuale o ART. 29 -
Relazione annuale. 1. Il Xx.xx.xxx. predispone una relazione annuale sull’attività svolta in base al programma di cui all’articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all’Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.
Relazione annuale. Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle modalità e risultati della gestione degli impianti effettuata nell’annualità sportiva precedente. La relazione dovrà essere comprensiva: - di uno schema dettagliato di ore d’utilizzo dell’impianto per la pratica del tennis - di uno schema dettagliato di ore d’utilizzo dell’impianto per la pratica di altri sport con relativa specifica del tipo di attività fatta - del piano dettagliato delle manutenzioni svolte durante l’anno. La relazione dovrà essere consegnata entro il 31 luglio di ogni anno.
Relazione annuale. Il concessionario deve depositare entro il 30 marzo di ogni anno, presso il Comune, una dettagliata relazione nella quale espone il programma delle attività ricreative e culturali che intende svolgere nell’arco dell’annualità presso i beni oggetto della presente concessione. Relativamente al primo anno della concessione del servizio, la relazione di cui al precedente comma dovrà essere depositata entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto. Il ritardato deposito di detta programmazione è sanzionato col pagamento di €. 500,00, mediante quota parte della fidejussione, che conseguentemente dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario. Tale programmazione viene sottoposta alla valutazione della Giunta comunale, affinchè questa possa proporre integrazioni alla stessa e suggerire il coordinamento con altre manifestazioni. E’ prevista dietro valutazione della Giunta comunale l’opportunità di subordinare l’ingresso alle strutture oggetto della concessione, al pagamento di un biglietto, in occasione di importanti manifestazioni. Tale programmazione si intende vincolante e dovrà rispecchiare fedelmente quanto dichiarato all’atto della presentazione della proposta del PROGETTO DI GESTIONE depositato in sede di gara. Il concessionario potrà discostarsi dalla programmazione auspicata nel PROGETTO DI GESTIONE, depositato in sede di gara, previo consenso dell’Amministrazione comunale. Qualora l’attività programmata nella relazione annuale, non abbia riscontro, il concessionario è tenuto al pagamento di €. 1.000,00 mediante quota parte della fidejussione, che conseguentemente dovrà essere ristabilita nel suo importo originario da parte del concessionario.