Definizione di Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group. L’Assicurato deve inoltre inviare a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – rung AG – Vienna Insurance Group.
Vienna Insurance Group. L’Assicurato deve inoltre inviare a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – ricevute, ecc.); • l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché la docu- mentazione originale comprovante l’acquisto dei beni (fatture, scontrini, • le fatture di riparazione o la dichiarazione d’irreparabilità in caso di rot- tura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell’Art. 1915 del c.c.. L’inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale pertinenza.

Examples of Vienna Insurance Group in a sentence

  • In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all’infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group fornendo atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l’assicurazione.

  • Nel caso di diminuzione del rischio WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dalla pri- ma scadenza successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’Art.

  • WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall’Assicu- rato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio.

  • Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’As- sicurazione ai sensi dell’Art.

  • WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al recesso per sinistro.

  • WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Assicurati.

  • Si conviene che nel caso di danno che coinvolga in un unico sinistro contempo- raneamente più garanzie previste in Polizza, il risarcimento massimo a carico di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non potrà superare complessivamente per tutte le garanzie la somma di €25.000.000,00 (venticinque milioni) per sinistro.

  • L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a WIENER STÄDTISCHE Ver- sicherung AG – Vienna Insurance Group di ogni aggravamento del rischio.

  • Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato da WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.

Related to Vienna Insurance Group

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Altri oneri Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro; tenuto conto in particolare che la componente Missione 4 Componente 2 (M4C2) “Dalla Ricerca all'Impresa” mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro; viste le Linee Guida definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della M4C2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del PNRR dedicata istruzione e ricerca;

  • organizzatore un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

  • Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Rimborso Il presente contratto, trattandosi di polizza turismo temporanea, non prevede la possibilità di rimborso del premio.

  • Mercato libero è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Ricovero Ospedaliero Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.

  • Utilizzatore Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • PMI imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

  • Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

  • Capitolato il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

  • Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 27/02/2014 10:01:33 IMPRONTA: B92617BBF70C6557B807E1EF32C2BD9934714CB1BF8DA3F2621711D959799EAD 34714CB1BF8DA3F2621711D959799EAD1E9412548C10302717FD8D7D0216D645 1E9412548C10302717FD8D7D0216D645413762608D9F8F03B3BEB45BFD7AE94E 413762608D9F8F03B3BEB45BFD7AE94E31E1F2666BD5576625915AE03A71CF45 NOME: XXXXXX XXXXXXX

  • Prescrizioni Organizzative Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Richiamati La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara; Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città di Palazzolo sull’Oglio, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie; Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”; Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente; l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)”; l’articolo 317 “Concussione” del codice penale;