OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l’inte- ra permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. La presente assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter‐scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi. A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (esclusa la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza al di fuori die locali dell’Istituto scolastico a scopo didattico e sportivo, senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all’estero, le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della Istituto scolastico, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, le attività culturali in genere, nonché gli stage e l’alternanza scuola/lavoro.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione infortuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è altresì prestata per le seguenti attività anche se svolte al di fuori delle sedi scolastiche: ▪ tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva; ▪ tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola, anche se extra-programma; ▪ le attività dei conservatori di musica, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia di Arte Drammatica; ▪ la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalle competenti Federazioni; ▪ la refezione e ricreazione; ▪ le lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti; ▪ le gite, le passeggiate scolastiche e le uscite didattiche; ▪ i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero; ▪ a partecipazione a "settimane bianche" con l'avvertenza che per l'esercizio di sport della neve i capitali assicurati sono ridotti del 50%; ▪ i viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo; ▪ le visite ad altre scuole, a mostre, musei, esposizioni, fiere ed attività culturali in genere; ▪ le visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a "Stage" e "Alternanza scuola - lavoro", con l'intesa che tali attività possono comportare anche esperimenti e prove pratiche dirette; ▪ i trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento di tutte le suddette attività; ▪ le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1 979 in fatto di vigilanza; ▪ le attività autogestite ed attività correlate all'Autonomia; ▪ i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti; ▪ tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, e ai corsi organizzati dall'istituto scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all’art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. Poste Assicura S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, le prestazioni di Assistenza al veicolo assicurato. La garanzia opera: • esclusivamente sul veicolo la cui targa è stata dichiarata in polizza all’atto della sottoscrizione del contratto o successivamente comunicata; • con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per polizza per ciascuna prestazione, durante ciascun anno di validità della copertura; • senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro (ferme le limitazioni previste per le singole prestazioni); • entro il limite del massimale, laddove previsto, per ciascuna prestazione.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza dal Contraente.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di Assistenza, diverse dall’art. 23.1) “Invio segnali di allarme”, attra- verso la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, le prestazioni operano:
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE. Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.