REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE Clausole campione

REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione e ai processi produttivi dai quali risulti, tra l’altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a SIRELMA su richiesta di quest’ultima. Il Fornitore è tenuto a imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) su indicazione dell’Acquirente, il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal fornitore e dovrà essere consegnata all’Acquirente su richiesta di quest’ultimo. Inoltre, poiché l’Acquirente è tenuto, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Nel caso in cui l’Acquirente fosse convenuto in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligato in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne l’Acquirente ed a risarcire i danni eventualmente subiti dal medesimo, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi allo stesso in ogni procedimento instaurato a suo carico con riferimento a tali difetti o difformità.
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento, etc.), su indicazione della KB-SAC, il Fornitore e tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l’altro con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata alla KB-SAC su richiesta di quest’ultimo. Inoltre. poiché la KB-SAC è tenuto, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda.
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. 16.1. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. 16.2. Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti e i materiali richiesti conformi alle normative nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza generale dei prodotti e dei consumatori (ad esempio il D.P.R. 24.05.1988 n. 224 attuazione della direttiva CE n. 85/374 in materia di danno da prodotto difettoso, il D.Lgs. 21.05.2004 n. 172 attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti).
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente, esplicitando inoltre queste norme di comportamento in un “codice etico” e/o “codice di autodisciplina”. Il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità conforme alla ISO 14001. NUOVA FRAMAR suggerisce anche l'applicazione delle regole in conformità alla OSHAS 18011. Il Fornitore dichiara che i Prodotti saranno integralmente conformi alle norme ISO 26262 (ultima edizione), qualora ciò venga richiesto. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto alle norme ISO 26262, il Fornitore, nel rispetto dei requisiti c.d. ASIL (acronimo di Automotive Safety Integrity Level) specificati per i relativi sub- componenti, dovrà produrre tutte le evidenze necessarie a dimostrare il rispetto delle prescrizioni della normativa ISO 26262 (ivi inclusi i dati dell'analisi di affidabilità per il livello di ASIL richiesto). Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di NUOVA FRAMAR per qualsivoglia violazione della normativa ISO 26262. Il DIA (acronimo di Development Interface Agreement) è l'accordo che definisce la suddivisione delle responsabilità tecniche con riferimento alle attività di sviluppo, al tipo di evidenze richieste e ai risultati di tali attività("workproducts").Il DIA, quando richiesto, sarà definito per ogni specifico Prodotto. NUOVA FRAMAR avrà il diritto di effettuare audit preventivi c/o i siti produttivi e i centri di ricerca del Fornitore, al fine di verificare l'idoneità del Fornitore a rispettare la normativa ISO 26262. NUOVA FRAMAR potrà, a propria discrezione, richiedere che l'audit di cui sopra venga effettuato da un soggetto terzo, a spese del fornitore, da quest'ultimo incaricato e gradito a NUOVA FRAMAR. In tal caso il Fornitore consegnerà a NUOVA FRAMAR i risultati di tali audit. NUOVA FRAMAR avrà inoltre il diritto di effettuare (o far effettuare da terzi incaricati) delle specifiche sessioni al fine di monitorare il grado di adempimento da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite in sede di audit preventivo. Il Fornitore si impegna a registrare tutte le informazioni di base relative alla composizione di massima dei Prodotti nel Material Data System "IMDS". Ove applicabile, il Fornitore si impegna ad aderire alla normativa in tema di registrazione, valutazione, autori...
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Tutti gli articoli forniti (materiali, semilavorati, ecc.) devono rispettare le normative in tema di sicurezza ed ambiente applicabili del Paese ricevente. Il fornitore deve fornire l’evidenza del rispetto delle normative applicabili, in particolare per le seguenti norme: Il Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli (come definiti all’articolo 3 del Regolamento). I fornitori di articoli (materiali, semilavorati, componenti, assemblati, ecc.) ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento REACH dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma e fornire nell’ambito del processo di approvazione del prodotto l’evidenza dell’avvenuta procedura di registrazione o di notifica delle sostanze in essi contenute e comunicare le informazioni relative all’eventuale contenuto di SVHC (Substances of Very High Concern).

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: