Common use of Recupero delle cose rubate Clause in Contracts

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.hdiitalia.it, www.hdiitalia.it, www.famosa-assicurazioni.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domesticopersonale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: atap.pn.it, www.regione.sardegna.it, www.comune.cavezzo.mo.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato , ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e si effettuano i relativi conguaglila Contraente o l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato La Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Property, www.comune.ap.it, www.provincia.ancona.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, ,se questa ha risarcito integralmente il danno, ,salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se xxxxxxxx.Xx invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, ,o di farle vendere. In xxxxxxx.Xx quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo recuperate;sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, ,la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, personale,salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore, Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore, Polizza Della Responsabilita' Civile Da Circolazione Dei Veicoli a Motore

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza convenzione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Per L’assicurazione Dei Danni Da Furto, www.aslcagliari.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che l'Assicurato non rimborsi alla allo Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato , ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e si effettuano i relativi conguaglil'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistrofurto. L'Assicurato ha tuttavia facoltà Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domesticoqualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, salvo l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovutodell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione All Risks Opere D’arte, Capitolato Di Assicurazione Mostre D’arte

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domesticorecuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: cantello.etrasparenza.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società è tenuto ad avvisare l'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le cose recuperate divengono di proprietà della Societàdell'Impresa stessa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che l'Assicurato rimborsi alla Società non restituisca l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo Indennizzo per le cose medesime; MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. Se invece la Società 972 - 03/2020 Contenuto se l'Impresa ha risarcito il danno indennizzato solo in parteparte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo dell'Indennizzo riscosso dalla Società dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo l'Indennizzo a termini di polizza contratto e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistrodell'Indennizzo, la Società l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistroSinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo l'Indennizzo dovuto.

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Samples: www.allianz.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, di Assimoco se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società Assimoco ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo dell'Indennizzo riscosso dalla Società da Assimoco per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo l'Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistroSinistro. L'Assicurato L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società ad Assimoco le cose recuperate rubate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovutoavviso del Sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

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Samples: Assicurazione Multirischi

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto solo per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.er-go.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ap- pena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono diven- gono di proprietà della Società, se questa ha risarcito inden- nizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato l’Assicurato rimborsi alla Società l'intero l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dell’importo dell’indennizzo riscos- so dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare dall’ammontare del danno originariamente origi- nariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo pa- gamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato L’Assicurato ha tuttavia facoltà fa- coltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono l’abbandono pagando l'indennizzo l’inden- nizzo dovuto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato la CITTA’ di MONCALIERI deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato CITTA’ di MONCALIERI rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato la CITTA’ di MONCALIERI ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato La CITTA’ di MONCALIERI ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Furto E Rapina

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato Il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: portale.bonificaveronese.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.vi.camcom.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà pro- prietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo del- l'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede pro- cede ad una nuova valutazione del danno sottraendo danno, sottraen- do dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo sull'impor- to così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini ter- mini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi tra- scorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domesticodome- stico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono l'abban- dono, pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.italiana.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, di Assimoco se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società Assimoco ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società da Assimoco per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società ad Assimoco le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di Assimoco di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Multirischio a Tutela Della Famiglia

Recupero delle cose rubate. Se le Ie cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato iI Contraente deve darne avviso alla aIIa Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della deIIa Società, se questa ha risarcito integralmente il integraImente iI danno, salvo saIvo che l'Assicurato iI Contraente rimborsi alla aIIa Società l'intero I'intero importo riscosso a titolo titoIo di indennizzo per le Ie cose medesime. Se invece la Ia Società ha risarcito il iI danno solo soIo in parte, l'Assicurato iI Contraente ha facoltà facoItà di conservare la Ia proprietà delle deIIe cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo deII'importo deII'indennizzo riscosso dalla daIIa Società per le Ie stesse, o di farle farIe vendere. In quest'ultimo quest'uItimo caso si procede ad una nuova valutazione del vaIutazione deI danno sottraendo dall'ammontare del daII' ammontare deI danno originariamente accertato il valore delle iI vaIore deIIe cose recuperate; sull'importo suII'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ricaIco Iato I'indennizzo a termini di polizza poIizza e si effettuano i relativi conguaglireIativi conguagIi. Per le Ie cose rubate che siano recuperate prima del deI pagamento dell'indennizzo deII'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla daIIa data di avviso del deI sinistro, la Ia Società è obbligata soltanto obbIigata soItanto per i danni subiti dalle daIIe cose stesse in conseguenza del di sinistro. L'Assicurato II Contraente ha tuttavia facoltà facoItà di abbandonare alla aIIa Società le Ie cose recuperate che siano d'uso personale personaIe o domestico, salvo il saIvo iI diritto della deIIa Società di rifiutare l'abbandono I'abbandono pagando l'indennizzo I'indennizzo dovuto.

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Samples: www.agecontrol.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domesticopersonale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.aics.gov.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato la CITTA’ di VENARIA REALE deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato CITTA’ di VENARIA REALE rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato la CITTA’ di VENARIA REALE ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato La CITTA’ di VENARIA REALE ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Furto E Rapina

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizianoti zia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo d'Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo l'Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovutoSinistro.

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Samples: www.gaia-spa.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, Società se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.protezionecivile.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parteè stato indennizzato parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti subíti dalle cose stesse medesime in conseguenza del sinistro. L'Assicurato L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.sara.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate recuperate, in tutto o od in parte, l'Assicurato il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.er-go.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo a meno che l'Assicurato non rimborsi alla allo Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo inden- nizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo del- l'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato , ripartendosi il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e si effettuano i relativi conguaglil'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistrofurto. L'Assicurato ha tuttavia facoltà Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domesticoqualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, salvo l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'in- dennizzo percepito, fermo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovutodell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggia- menti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di in indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della delle Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: www.provincia.re.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad a una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Polizza Incendio, Furto Ed Assistenza

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così cosi ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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Samples: Assicurazione Del Macchinario Elettronico

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, di Assimoco se questa ha risarcito indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società Assimoco ha risarcito indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo dell'Indennizzo riscosso dalla Società da Assimoco per le stesse, stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo l'Indennizzo a termini di polizza Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistroSinistro, la Società Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistroSinistro. L'Assicurato L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società ad Assimoco le cose recuperate rubate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.avviso del Sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato. Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Furto e rapina

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Samples: Assicurazione Multirischi