Contratto di assicurazione
modello 4001 ed. 01/11/2011
Furto
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
Nota informativa
• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Diritto di recesso
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
9. Legislazione applicabile
10. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
12. Reclami
13. Mediazione per la conciliazione delle controversie
14. Perizia contrattuale
• Glossario
Condizioni di assicurazione
• Condizioni Generali di Assicurazione
• Norme che regolano l’Assicurazione Furto
• Condizioni Speciali
• Condizioni Aggiuntive
• Condizioni Particolari
• Norme di legge richiamate in polizza
Informativa privacy
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
NOTA INFORMATIVA
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Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicura- zione contro i danni “Furto” (Regolamento Isvap
n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle Condi- zioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu- sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- denziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci- colo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario as- sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURA- ZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA- TIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349
- sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura- zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Nume-
ro di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale del- l’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi- lancio approvato relativo all’esercizio 2010.
Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar- gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera rac- comandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’arti- colo 7 delle Condizioni Generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni La copertura offerta dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione e in base alle scelte effettuate dal Contraente, è la seguente:
• FURTO: la Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assi- curate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’ar- ticolo 11 delle Norme che regolano l’Assicurazione.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pa- gamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’ articolo 12 delle Norme che regolano l’Assicurazione Furto. Inoltre cia- scuna garanzia è soggetta a limitazione ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Con- dizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per le sospensioni della garanzia si rimanda all’art. 2 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di assicurazione.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione, alla scheda di polizza e relativi allegati. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen- te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento
di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifi- cazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 1.500,00 Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 200,00 Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferio- re alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferio- re al minimo).
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’am- montare del danno indennizzabile moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose as- sicurate.
Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicu- rata: valore delle cose assicurate).
Esempio
Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00)
= € 60.000,00
Si rimanda agli articoli 18 “Determinazione dell’am- montare del danno” e 21 “ Assicurazione parziale” del- le Norme che regolano l’assicurazione Furto, per gli aspetti di dettaglio.
Tale disposto non trova applicazione se operante la Condizione Speciale 88. “Primo rischio assoluto”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo- stanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti
del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del ri- schio rese in sede di conclusione del contratto potrebbe- ro comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’arti- colo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o ag- gravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 “Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipo- tesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi- cazione del rischio.
1° esempio per la garanzia furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contra- ente ha dichiarato che l’attività è svolta in un fabbricato in cui la copertura è in materiale laterizio, per cui la Società ha applicato il relativo tasso di premio. A se- guito dell’ampliamento dei locali la copertura del tetto viene sostituita per il 20% da vetrate, per cui il premio sarebbe superiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esi- xxxx se avesse conosciuto tale aggravamento.
2° esempio per la garanzia furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contra- ente ha dichiarato che le cose assicurate sono custo- dite in locali protetti da un impianto di allarme antifurto. In seguito si decide di installare anche un impianto di videosorveglianza collegato a società di vigilanza e il Contraente lo comunica alla Società.
La Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comuni- cazione, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’in- tera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Sede della Direzione, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 2 “Pa- gamento del premio e decorrenza delle garanzie” delle Condizioni generali di assicurazione.
7. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesi- mo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone pre- ventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccoman- data o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (Articolo 7 delle Condizioni Generali di assi- curazione).
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questi l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
9. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per cia- scuna delle quali il relativo premio è soggetto all’im- posta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) furto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antira- cket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicu- rato deve darne avviso alla Società, mediante lettera rac- comandata o telefax, entro 24 ore da quando né è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denun- cia all’Autorità Giudiziaria. Inoltre entro i 5 giorni succes- sivi fornire alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità (Articolo 14 “Obblighi in caso di sinistro” delle Norme che regolano l’assicurazione Furto).
Si rinvia inoltre agli articoli 16 e 18 delle Norme che rego- lano l’assicurazione Furto, per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unio- ne Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
- Tel.: 00 00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esi- to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re- clami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
– all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controver- sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclaman- te e comunicandogli poi la risposta;
– direttamente al sistema/organo estero competen- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre- scelta ed il Cliente stesso.
13. Mediazione per la conciliazione delle controver- sie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibi- lità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un
Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’ap- posito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano av- valersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indiriz- zo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000 0000000.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
GLOSSARIO
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga- torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazio- ne della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribui- scono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni,o a 366 gior- ni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.
• Fascicolo Informativo: l’insieme della documenta- zione informativa da consegnare al potenziale clien- te, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione,Informativa Privacy.
• Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Isvap: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni pri- vate e di interesse collettivo.
di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
14. Perizia contrattuale
Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Par- ti, la determinazione dell’ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e l’altro dal Contraente. I due periti possono nominarne un terzo per prendere le decisioni a maggioranza su eventuali punti controversi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 16 “Procedura per la valutazione del dan- no” delle Norme che regolano l’Assicurazione Furto.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della So- cietà e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudi- ziaria.
• Periodo assicurativo - Annualità Assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della pri- ma ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: il documento che prova l’esistenza del con- tratto di assicurazione.
• Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
• Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.
• Sinistro: il fatto dannoso previsto in polizza.
• Società: l’Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 11/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA- ZIONE IN GENERALE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non- ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’as- sicurazione.
ha efficacia dopo 30 giorni
La relativa comunicazione deve essere data median- te lettera raccomandata ed
stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal
Contraente qualora questi rientri nella definizione di “Consumatore”.
con le
dalla data di invio della stessa. In tal caso la Socie- tà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
La facoltà di recesso può essere esercitata,
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in- dicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del gior- no del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
si dell’art. 1897 del Codice Civile
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sen-
successivi alla
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
2 di 19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o
Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di as- sicurazione
salvo che l’assicurazione sia
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman- data o telefax, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,
stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui il contratto sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di let- tera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima del- la scadenza annuale.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali sono a carico del Contra- ente.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Qualora il Contraente rientri nella definizione di “Con- sumatore” foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione
xxxxx, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda su- peramento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tut- tavia essere pagato se non nei confronti o col consen- so dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lett. a1).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurre- zione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assi- curato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni an- che nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inonda- zioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla lett. c) od occupano i locali contenenti le cose as- sicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• da persone legate a quelle indicate alla lett. c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabi- tanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in ge- nere, denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro 24 ore mediante lettera raccomandata o telefax, da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o dan- neggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperi- re – se la legge lo consente – la procedura di am- mortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conser- vazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
c)
Società in proporzione del va-
d)
lore assicurato rispetto a quello che le cose aveva-
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) c) e d), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e sono a carico della
le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
salvo che la Società provi che
no al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo,
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
Società
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno,
quindicesimo giorno;
tenere a disposizione della
e dei Periti ogni
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
documento ed ogni altro elemento di prova, non- ché facilitare le indagini e gli accertamenti che la
Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno e dell’indennizzo è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da que- sta incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si ve- rifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuva- re da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deli- berativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del pro- prio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola del- le Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 17 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adem- piuto agli obblighi di cui all’art. 14;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il va- lore delle cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 16, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
4 di 19 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, erro- re, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ec- cezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
col limite del
Art. 18 - Determinazione dell’ammontare del danno L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate –
valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 19 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
l’Assicurato deve restituire alla Società l’indenniz- zo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i ti- toli di credito siano divenuti inefficaci;
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non paghe- rà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b)
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale sol- tanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a segui- to di sinistro e loro reintegro
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Con- traente corrisponderà il rateo di premio relativo all’im- porto reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicu- razione in corso.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a “Primo rischio relativo”, si intendono ridot- ti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quel- lo del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società, xxxxxxxxx invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 6.
Art. 21 - Assicurazione parziale
curate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più par- tite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assi-
Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio co- esistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcola- to secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 23 - Pagamento dell’indennizzo
zione e dalla documentazione attestante il risultato del- le indagini preliminari, relative al reato, non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’art. 12, lett. c) e d).
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il dan- no, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposi-
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, la Società può ri- chiedere:
• attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 24 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società ap- pena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate diven- gono di proprietà della Società, se questa ha inden- nizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscos- so dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno origi- nariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pa- gamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia fa- coltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’inden- nizzo dovuto.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
CONDIZIONI SPECIALI
Condizioni speciali che, ad integrazione delle Condi- zioni Generali di Assicurazione, regolano l’assicurazio- ne quando essa sia riferita ad una o più delle clausole sotto indicate.
79. Coesistenza di assicurazione trasporti
Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale per la sola parte del danno che eventualmente ecceda il valore coperto dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto sino alla concorrenza della somma assicurata con la pre- sente polizza.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato si obbli- ga a dar visione alla Società della o delle polizze origi- nali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci assicurate colpite da sinistro.
80. Oggetti d’arte
Qualora l’assicurazione riguardi oggetti d’arte, si con- viene che:
a) il valore dichiarato (per ciascun oggetto o com- plessivamente per tutti gli oggetti) non impegna la Società poiché essa in caso di sinistro non sarà tenuta ad indennizzare che il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
b) Viene poi espressamente convenuto che in nessun caso la Società dovrà pagare indennizzo maggiore di quello indicato nel testo della polizza per ciascun oggetto d’arte assicurato (quadro, statua od ogget- to artistico, tappeto, ceramica, eccetera), qualun- que sia il valore risultante dalla perizia.
c) Nel caso che le opere assicurate subiscano guasti in occasione di furto o tentativo di furto, ad integra- zione delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la Società indennizzerà la sola spesa occorrente per il loro restauro con il massimo per ciascuna opera del 10% del valore risultante dalla perizia.
81. Locali utilizzati promiscuamente dall’assicura- to e da terzi
Qualora i locali contenenti le cose assicurate siano uti- lizzati anche da terzi, resta convenuto che si intendono parificati all’Assicurato od ai suoi dipendenti i terzi sud- detti ed i loro dipendenti.
82. Vetrinette esterne
Le cose contenute nelle eventuali mostre o vetrinette esterne ad uso mostre, anche fisse e non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate, sono escluse dall’assicurazione.
83. Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate presso al- tra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 gior-
ni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difet- to, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione
84. Valutazione titoli
In caso di sinistro il valore dei titoli è determinato in base al corso del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno del sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano si prenderà per base il corso del listino ufficiale della Borsa ove i titoli sono quotati. Per i titoli non quotati e neppure trattati ci si riferirà alla valutazio- ne che sarà attribuita dal Comitato Direttivo degli Agen- ti di Cambio della Borsa territorialmente competente in riferimento alla Sede della Società emittente.
85. Coesistenza di più scoperti e/o franchigie
In caso di concomitanza di due o più degli scoperti pre- visti in polizza, si procederà alla loro somma ma, qua- lunque ne sia la percentuale risultante, l’applicazione non potrà superare il 40%. Qualora siano previste più franchigie, si terrà conto soltanto dell’importo maggiore che verrà considerato come minimo non indennizzabile
86. Primo rischio relativo
L’assicurazione è prestata a “Primo rischio relativo” senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, purché il valore complessivo delle cose assicurate per la partita interessata al momento del sinistro non superi il valore che si ottiene moltiplicando la somma assicu- rata per il numero delle volte indicato nella partita stes- sa; altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo, rappresentato dalla somma assicurata, l’ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l’importo ottenuto dividendo per il numero delle volte stabilito il suddetto valore com- plessivo delle cose assicurate.
Agli effetti dell’art. 20 delle Condizioni Generali di Assi- curazione, in caso di sinistro il rapporto fra somma as- sicurata e valore complessivo si intenderà sostituito da quello risultante dai suddetti importi, diminuiti entrambi dell’ammontare del danno.
(Con dichiarazione del rapporto tra somma assicurata e valore complessivo)
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 14, lett. c) e d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l’Assi- curato in proporzione ai rispettivi interessi.
87. Primo rischio relativo
Si conviene che agli effetti del disposto dell’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà considerato il valore complessivo dichiarato per le cose contemplate dalla partita stessa e non la somma assicurata che rap- presenta unicamente il limite massimo di indennizzo.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 14, lett. c) e d), delle Condizioni Generali di
(Con dichiarazione del valore complessivo)
Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l’Assi- curato in proporzione ai rispettivi interessi.
95. Franchigia
88. Primo rischio assoluto
L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 14, lett. c) e d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l’Assi- curato in proporzione ai rispettivi interessi.
91. Raccolte e collezioni
Qualora tra le cose assicurate in polizza ci siano rac- colte e/o collezioni e nel caso in cui vengano asportate parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle ri- spettive parti.
Qualora l’assicurazione riguardi veicoli, la garanzia si intende operante con i relativi pezzi di ricambio e quan- to altro ne forma la normale dotazione, esclusi: appa- recchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatori d’aria e altre ap- parecchiature in genere, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto; ovunque si trovino entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubbli- ca di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, tanto al coperto che allo scoperto, sia in rimessa che in circola- zione.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assi- curato la somma liquidata a termini di polizza , sotto detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00, restando tale scoperto e minimo a carico dell’Assicurato stesso.
92. Veicoli in circolazione identificati
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assi- curatori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta succes- sivamente dall’importo così calcolato.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assi- curato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dell’importo indicato in polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
96. Scoperto con importo minimo non indennizzabile In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicu- rato la somma liquidata a termini di polizza, sotto dedu- zione della percentuale di scoperto indicata in polizza per ciascuna partita, col minimo dell’importo indicato per ciascuna di esse, restando tale scoperto e minimo a carico dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello sco- perto, con il relativo minimo, che verrà detratto succes- sivamente dall’importo così calcolato.
97. Alberghi e strutture ricettive di qualsiasi cate- goria aperte al pubblico - stabilimenti termali e si- mili - ospedali e case di cura
Durante le ore di apertura dell’esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezio- ne e di chiusura dei locali, purché nell’esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente o dell’As- sicurato o dei loro familiari o delle persone con loro coabitanti, o di loro dipendenti, o di persone da loro incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose as- sicurate.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza par- ticolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura e/o scasso.
93. Frazionamento del premio
94. Scoperto
99. Alberghi e strutture ricettive di qualsiasi catego- ria aperte al pubblico - stabilimenti termali e simili (Aperti soltanto una parte dell’anno)
oggetti e servizi d’argenteria, preziosi, gioielli, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali se ed in quanto assicurati la garanzia è limitata al solo perio- do di apertura dell’esercizio.
L’accordata facilitazione del frazionamento del premio in più rate non costituisce deroga alle Condizioni Gene- rali di Assicurazione, in base alle quali il premio è deter- minato per periodi di un anno ed è sempre interamente dovuto.
Resta inoltre convenuto fra le Parti che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza , la Società si riserva la facoltà di trattenere, sull’indennizzo dovuto, l’ammon- tare delle rate a completamento dell’annualità anche se queste non fossero ancora giunte a scadenza.
A deroga dell’art. 12 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche durante la chiu- sura dell’esercizio, per tutte le cose assicurate, ad ec- cezione dei tappeti, arazzi, quadri, sculture ed altri og- getti d’arte, di valore singolo superiore ad € 3.000,00, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia ese- guita a termini di polizza; si intendono inoltre esclusi
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicu- rato l’importo liquidato a termini di polizza, sotto dedu- zione della percentuale di scoperto indicata in polizza, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assi- curatori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, che verrà detratto successi- vamente dall’importo così calcolato.
210. Mezzi di Custodia
Qualora l’assicurazione riguardi enti chiusi in uno dei mezzi di custodia di seguito specificati, si conviene che questi abbiano caratteristiche almeno pari alle seguenti:
Armadio di sicurezza
a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in ac- ciaio di spessore non inferiore a mm. 3 con sago- matura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al mangane- se o di altro materiale avente caratteristiche di resi- stenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese;
b) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzonta- le superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura a chiave con almeno cin- que lastrine e/o serratura a combinazione nume- rica o letterale, con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo 200 Kg.
Armadio corazzato
a) pareti e battenti costituiti da:
• involucro esterno in acciaio di spessore non infe- riore a mm 3, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario;
• protezione di acciaio al manganese o di altro ma- teriale avente caratteristiche di resistenza al tra- pano almeno pari a quelle dell’acciaio al manga- nese, di spessore non inferiore a mm 2, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti;
• battenti con sagomatura antistrappo sul lato cer- niere;
b) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzonta- le superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura a chiave con almeno cin- que lastrine e/o serratura a combinazione nume- rica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo 300 Kg.
Cassaforte a muro
a) pareti in acciaio di adeguato spessore;
b) battente di adeguato spessore costruito in modo atto a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, maz- ze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica o letterale; nel caso il bat- tente sia dotato di sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari cate- nacci ad espansione;
d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Cassaforte
a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a di- sco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama con- tinua, posti almeno sui due lati verticali del bat- tente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere pre- senti su tutti i lati dei battenti;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combina- zione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo 200 Kg o, se di peso inferiore, ancorata rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Camera di sicurezza
a) muri perimetrali in cemento armato, formati cioè da almeno un’orditura metallica con ferri di grosso spessore o diametro e da calcestruzzo di cemen- to ad alta resistenza; ove i detti muri non siano in cemento armato, debbono essere almeno costruiti con blocchi di pietra dura dello spessore minimo di 500 mm. murati con cemento ad alta resistenza;
b) pavimento e soffitto pure costruiti in cemento arma- to come sopra detto, od anche costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento;
c) porta di accesso con:
• battente di adeguato spessore, costruito con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anticannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente;
• telaio saldamente ancorato xx xxxx xxxx.
d) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama con- tinua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adot- tati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combina- zione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
• con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
Camera corazzata
a) muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm, costituenti una struttura
continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso – a non meno di 100 mm dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa – almeno due armature a maglie di lato non superiore a 150 mm, fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm e non su- periore a 12 mm; le armature suddette – ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura
• possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione;
b) porta di accesso con:
• battente costituito dall’accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore non inferiore com- plessivamente a 200 mm di cui almeno 30 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull’intera su- perficie del battente. I vari strati, rigorosamente
ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici tradi- zionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiaceti- lenico);
• telaio saldamente ancorato xx xxxx xxxx;
c) movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama con- tinua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adot- tati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
• rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno sette lastrine e una a combinazione numerica o letterale con alme- no tre dischi coassiali, oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Condizioni aggiuntive operanti esclusivamente quando nel testo dattiloscritto sulla scheda di polizza sia ripor- tata la specifica partita indicante le relative somme as- sicurate ed il premio.
83. Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi L’assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagio- nati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei lo- cali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte – in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è pre- stata a “Primo rischio assoluto” senza applicare sia la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sia gli eventuali scoperti e franchigie previste in polizza.
223. Rapina anche se iniziata dall’esterno dei locali L’assicurazione copre il solo rischio della rapina (sot- trazione di cose mediante violenza o minaccia alla per- sona, anche qualora sia la persona minacciata a con- segnare le cose stesse) avvenuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono pre- levate dall’esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è prestata a “Primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
343. Spese di miglioramento dei sistemi di preven- zione e/o protezione
In caso di sinistro indennizzabile, la Società rimborsa le spese sostenute allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché raffor- zare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
Giudiziaria o di Polizia.
L’Assicurato, fino all’avvenuta sostituzione delle serra- ture, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per preve- nire eventuali sinistri.
La garanzia è prestata a “Primo rischio Assoluto” senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’assicurazione è prestata solamente per le spese re-
413. Titoli di credito – Assicurazione delle sole spe- se di ammortamento
lative alla procedura di ammortamento ed è pattuita a “Primo rischio assoluto”, senza applicare la regola pro- porzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pertanto, si intende abrogato l’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
423. Archivi (documenti e registri) - assicurazione delle sole spese
vio, escluso l’indennizzo di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.
In caso di sinistro la Società indennizzerà soltanto il costo del materiale e quello della mano d’opera (com- presi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri e documenti sottratti che si dovesse effettuare per la ricostruzione dell’archi-
La garanzia è prestata a “Primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il pagamento dell’indennizzo avrà luogo quando sia ul- timato il suddetto rifacimento.
473. Portavalori (escluso gioielli)
L’assicurazione s’intende prestata contro:
• il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
persona incaricata del trasporto ha indosso od a por-
tata di mano i valori medesimi;
limitatamente ai casi in cui la
• il furto con destrezza,
Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione.
La garanzia è prestata a “Primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Restano ferme le altre condizioni contrattuali.
353. Spese per sostituzione di serrature
La Società rimborsa le spese sostenute per la sostitu- zione delle serrature dei locali dell’attività assicurata, con altre uguali o equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte, all’Assicurato o ai suoi addetti, a seguito di:
• furto;
• rapina;
• xxxxxx (strappando di mano o di dosso alla persona che le detiene).
Tali spese, regolarmente documentate, dovranno es- sere sostenute entro 48 ore dalla data di accadimen- to del sinistro e ai fini della loro definizione dovranno essere accompagnate dalla denuncia fatta all’Autorità
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse);
commessi sulle persone portavalori nominate in po- lizza, adibite al trasporto dei valori assicurati, mentre nell’esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
Pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, il Contraente dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporanea- mente più di una di quelle assicurate.
L’assicurazione è operante alla condizione che le per- sone nominate in polizza:
• non abbiano minorazioni fisiche che le rendano ina-
datte al servizio di portavalori, siano di età non infe- riore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;
• non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l’eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 2.000,00, come esten- sione di altra garanzia.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di po- lizia privata sono convenzionalmente equiparati a “di- pendenti”.
L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
a)
Qualora si trovino insieme due o più persone inca- ricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stes- so Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l’assicurazione si intende limi- tata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
b) Per “servizio esterno” si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
c)
d) L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assolu- to”, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicu- razione.
Le persone che svolgono le mansioni di accompa- gnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minora- zioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.
I trasporti di valori:
e)
f)
• sino a € 300.000,00 possono essere effettuati con o senza autovettura blindata ovvero con o senza furgone blindato;
• oltre € 300.000,00 sino a € 500.000,00 devono essere effettuati con autovettura blindata o furgo- ne blindato;
alle condizioni che seguono, essenziali per l’efficacia del contratto:
• oltre € 500.000,00 devono essere effettuati con furgone blindato;
1. trasporti senza furgone blindato o autovettura blin- data:
a) I trasporti devono essere effettuati:
• sino a € 30.000,00 dal portavalori nominativa- mente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione;
• da € 30.000,00 a € 80.000,00 dal portavalo- ri nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, e con qualsiasi mezzo di locomo- zione;
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 11 di 19
• da € 80.000,00 a € 150.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, ac- compagnato da non meno di due dipendenti del Contraente dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, e con qualsiasi mezzo di loco-
mozione;
• da € 150.000,00 a € 300.000,00 dal portava- lori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del Contra- ente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due agenti di Istituti di polizia privata muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle ope- razioni di carico e scarico.
b) In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a ter- mini di polizza, restando il rimanente 20%, sino al massimo di € 30.000,00, a carico dell’Assicu- rato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
2. Trasporti con autovettura blindata o furgone blindato:
che presenti almeno le
a) Per autovetture blindate o furgone blindato si in- tende un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di valori
seguenti caratteristiche:
• blindatura antiproiettile estesa a tutta la super- ficie esterna, sia nelle parti cieche sia in quelle trasparenti, realizzata con materiali (acciai ba- listici, fibroresine e fibroceramiche per le pri- me, vetri corazzati stratificati o sintetici per le seconde) idonei a fornire protezione contro gli attacchi condotti con arma da fuoco portatile;
• radiatore, dispositivo di accensione, impianto frenante, batteria e serbatoio del carburante, adeguatamente protetti;
• ruote dotate di pneumatici atti a consentire la marcia anche se colpiti da proiettili di arma da fuoco oppure ruote dotate di fasce metalliche interne montate sui cerchi con funzione di con- tenimento del tallone del pneumatico;
Per quanto riguarda l’immissione dell’aria all’in- terno dell’abitacolo è necessario che:
• sistema di ventilazione o condizionamento del motore o dell’abitacolo realizzato attraverso aperture sagomate in modo tale da impedire l’introduzione diretta di oggetti o proiettili.
• nel caso di ventilazione semplice la circola- zione d’aria sia ottenuta tramite un ventilato- re dotato di inversione di marcia azionabile dall’equipaggio;
• nel caso di veicolo equipaggiato con climatiz- zatore o condizionatore, l’apertura di immissio- ne dell’aria esterna sia dotata di un dispositivo di chiusura azionabile dall’equipaggio;
• porte e sportelli esterni, a qualunque uso de- stinati, senza maniglie esterne, rifermati da serrature di sicurezza con dispositivi elettrici di bloccaggio azionati da apposito circuito con alimentazione autonoma. Ogni altra feritoia chiusa dall’interno del veicolo mediante uno sportello blindato dotato di dispositivi di bloc- caggio manovrabili solo dall’interno;
• sistema di allarme acustico azionato dalla ca- bina comando;
Furgoni blindati:
• compartimentazione in due vani dell’abitacolo, mediante divisorio a prova di proiettile, uno dei quali per l’autista, capo macchina e scorta e l’altro per la custodia dei valori.
Autovetture blindate:
• bagagliaio per la custodia dei valori, separato dall’abitacolo da un divisorio fisso in lamiera, mu- nito di doppio cofano con serratura di sicurezza applicata al cofano interno.
Durante tali operazioni devono essere osservate le seguenti modalità:
Furgoni blindati:
b) equipaggio del veicolo composto da un capo mac- china, da un autista, entrambi muniti di arma da fuoco, e dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; il carico e lo scarico dei valori dev’es- sere fatto da detto portavalori o suo sostituto.
• la porta o sportello esterno per il carico e lo sca- rico dei valori e la porta o sportelli interni di co- municazione al vano adibito alla custodia dei va- lori non possono rimanere contemporaneamente aperti;
• tutte le altre porte o sportelli interni od esterni de- vono essere bloccati internamente;
• l’autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.
Autovetture blindate:
• Tutte le porte o sportelli interni fatta eccezione per quelli attraverso i quali avviene il carico e lo scari- co dei valori, devono essere bloccati internamen- te.
• L’autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.
c) I trasporti di valori:
• sino a € 300.000,00 possono essere effettuati a
mezzo della sola autovettura blindata o furgone blindato;
• oltre € 300.000,00 sino a € 500.000,00 devono essere effettuati a mezzo di autovettura blindata dotata delle prevenzioni indicate in polizza o fur- gone blindato;
• oltre € 500.000,00 sino a € 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato do- tato delle prevenzioni indicate in polizza;
• oltre € 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato delle prevenzio- ni indicate in polizza, seguito da altro veicolo con almeno tre agenti di Istituti di polizia privata, mu- niti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori.
d) Durante le operazioni di carico e scarico l’assicura- zione per i valori che si trovano all’esterno del vano adibito alla custodia dei valori è prestata sino alla concorrenza di € 30.000,00; tale limite viene eleva- to a € 80.000,00 quando le operazioni di carico e scarico sono effettuate da almeno un dipendente del Contraente accompagnato da altro dipendente.
613. Atti vandalici
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicu- rato la somma liquidata a termini di polizza sotto de- duzione dell’importo di € 500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
L’assicurazione vale esclusivamente per i danni mate- riali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti van- dalici commessi dagli autori del furto o della rapina con- sumati o tentati. La garanzia è prestata a “Primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni particolari operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza e negli allegati datti- loscritti di polizza.
1. Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essen- ziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assi- curate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’ester- no, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di par- ticolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, mate- ria plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 0,09 m (900 cmq) e con lato minore non superiore a 0,18 m (18 cm) oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 0,04 m (400 cmq). Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 0,01 m (100 cmq). Sono pertanto esclusi in quanto non sia diver- samente convenuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano ope- ranti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
a)
di 0,015 m (15 mm) o di acciaio dello spessore minimo 0,008/0,010 m ( 8/10 mm), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci mano- vrabili esclusivamente dall’interno;
• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 0,015 m (15 mm), ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura ri- spettivamente non maggiore di 0,5 m (50 cm) e 0,18 m (18 cm) oppure, se non rettangolari, di for- ma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superfi- cie non maggiore di 0,04 m ( 400 cmq).
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversa- mente convenuto – i danni di furto avvenuti quan- do, per qualsiasi motivo, non esistano o non sia- no operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avvie- ne forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indica- to nel precedente punto a) ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’im- porto liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazio- ne, senza tener conto dello scoperto che verrà de- tratto successivamente dall’importo così calcolato.
b)
b) Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali av- viene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello in- dicato nel precedente punto a) – ma viene accer- tato che altre aperture non erano ugualmente pro- tette, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazio- ne, senza tener conto dello scoperto che verrà de- tratto successivamente dall’importo così calcolato.
2. Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essen- ziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assi- curate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’ester- no, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di par- ticolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a)
3. Mezzi di chiusura dei locali
Il Contraente si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l’efficacia del contratto, di mantenere invariati ed ef- ficienti i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di sicurezza descritti in polizza, restando inteso che l’assicu- razione non copre – in quanto non sia diversamente con- venuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.
4. Garanzie accessorie per negozi, magazzini, la- boratori e stabilimenti
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) avvenuta nei locali dell’esercizio assi- curato. La garanzia è operante, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono pre- levate dall’esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi, ed è, inoltre, estesa ai furti commessi:
rischi di “Pellicce” viene limitata alle sole ore com-
prese fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre);
(per i soli
a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante
• serramenti di legno pieno dello spessore minimo
esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate
– purché efficacemente chiuse – rimangono protet- te da solo vetro fisso;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’eser- cizio.
(esclusi i contenuti)
Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in oc- casione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose as- sicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese ca-
traente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assi- curato l’80% dell’importo liquidato a termini di poliz- za, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso di- versi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Qualora per la garanzia di base sia prevista una franchigia as- soluta, tale franchigia non si applica per la presente garanzia accessoria “portavalori”.
mere di sicurezza e corazzate
e le
9. Mezzi di custodia “Limite di somma assicura-
rispettive porte, fino a concorrenza di € 1.000,00 senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 21 del- le Condizioni Generali di Assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.
6. Garanzie accessorie per uffici
L’assicurazione vale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:
purché fisse
a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e
bile e massimo di indennizzo per ciascun mezzo di custodia”
La garanzia si intende soggetta ai limiti massimi di in- dennizzo indicati in polizza, e ciò indifferentemente che la garanzia stessa sia prestata con la sola presente po- lizza oppure con contemporanee altre polizze, anche di diversi assicuratori. Resta pertanto convenuto che, ove coesistano più assicurazioni sugli stessi enti e per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata al massimo per
serale, le vetrine –
– e le porte vetrate
la sola quota parte che si otterrà applicando a ciascun
– purché efficacemente chiuse – rimangono protet- te da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’ufficio. L’assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona quand’anche sia la persona minacciata a con- segnare le cose stesse) avvenuta nei locali dell’eser- cizio assicurato. La garanzia è operante, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia ven- gono prelevate dall’esterno e sono costrette a recarsi
nei locali dell’ufficio assicurato.
8. Garanzia accessoria “Portavalori” Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata su merci (e/o mobilio e/o arredamento e/o macchine per ufficio e/o macchinari ed attrezzature), con il massimo di € 2.000,00, la garanzia è prestata anche contro:
persona incaricata del trasporto ha indosso od a por-
tata di mano i valori stessi;
limitatamente ai casi in cui la
• il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvvi- so malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
• il furto con destrezza,
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o mi- naccia alla persona quand’anche sia la persona mi- nacciata a consegnare le cose stesse);
commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Con-
limite sopra indicato per ogni singolo mezzo di custo- dia, il rapporto tra la somma assicurata con la presente polizza e la totalità delle somme assicurate, partita per partita, di tutte le assicurazioni esistenti al momento del sinistro, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
11. Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal contraente o dall’assicura- to
sempre
A parziale deroga dell’art. 12, lett. d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall’Art. 11 delle Condizioni stesse, anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e
che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custo- dia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore di- verse da quelle durante le quali il dipendente adem- pie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
16. Garanzia rapina iniziata dall’esterno L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, an- che qualora sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) avvenuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le persone sulle qua- li viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall’esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
18. Diritti doganali o imposte di fabbricazione
(esclusi)
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che nella somma assicurata sulle merci di cui alla partita indicata in poliz- za, non è compreso l’importo dei diritti doganali oppure
dell’imposta di fabbricazione, che l’Assicurato sia tenu- to a pagare alla Finanza in caso di sinistro.
22. Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’As- sicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicu- rare da altri. Detto scoperto, se operante in concomi- tanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in con- comitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assi- curatori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza te- ner conto dello scoperto con il relativo minimo, che ver- rà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
25. Sorveglianza armata interna
(esclusi istituti di credito)
Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazio- ne è essenziale per l’efficacia del contratto, che duran- te le ore indicate nella parte dattiloscritta di polizza i lo- cali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco (o guardiani muniti di arma da fuoco) che svolge (o svolgono) servizio di ronda nell’ambito dei locali stessi, con punzonatura, almeno ogni ora, di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l’esercizio di una sorveglianza efficace.
30. Protezione antirapina
L’assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto, che le cose assicurate sia- no protette da sistemi antirapina aventi le caratteristiche descritte nell’allegato alla presente polizza, e della quale forma parte integrante, che il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, si impegna ad osservare scrupolosamente.
In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell’Assicurato o di chi per esso, anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal precitato allegato, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a ter- mini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, verrà considerata minimo assoluto.
31. Deroga al patto di tacita proroga
A deroga dell’Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicu- razione, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
73. Atti vandalici
garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00,
senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicu- rato la somma liquidata a termini di polizza sotto dedu- zione dell’importo di € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
La
La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi mediante
Limitatamente alla presente garanzia la Società e l’As- sicurato (o il Contraente) hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia stessa mediante
comunicazione scritta. In caso di recesso da parte del- la Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativo.
77. Adeguamento automatico
Premesso che con:
• “indice” si intende l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’I.S.T A.T.;
• “indice di riferimento” annuale si intende l’indice re- lativo al mese di settembre dell’anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
• “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
si conviene quanto segue:
• nel corso della durata contrattuale le somme, i mas- simali assicurati ed i relativi premi verranno auto- maticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell’indice di riferimento annuale;
• in caso di sinistro le somme assicurate verranno ade- guate in conformità al rapporto tra l’indice data sini- stro e l’indice relativo al mese di scadenza annuale precedente al sinistro;
• la Società rinuncerà al maggior premio che le com- peterebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno; di con- seguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
• qualora l’indice venga a superare del 100% quello ini- zialmente stabilito, le Parti possono convenire di non procedere all’adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione;
• i limiti di indennizzo se espressi in cifra assoluta, non- ché il valore complessivo dichiarato per le cose assi- curate nella forma a “Primo rischio relativo” seguono l’adeguamento come per la somma assicurata.
201. Impianto d’allarme
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d’allar- me antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
a) n° 1 centralina auto protetta;
b) n° 2 sirene autoalimentate di cui una posta all’ester- no dei locali, e l’altra all’interno dei locali;
c) un’alimentazione elettrica di soccorso, che intervie-
ne automaticamente in mancanza della rete pubbli- ca, in grado di alimentare autonomamente il siste- ma per almeno 12 ore consecutive;
Il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, si obbliga:
d) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
e) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
f) a provvedere con la massima urgenza al ripristi- no del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente o l’Assicura- to deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ov- viare alla non efficienza dell’impianto; se tale inter- ruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare la Società concordan- do le misure del caso.
Qualora l’impianto di allarme non abbia i requisiti richie- sti e il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso) non abbia adempiuto anche di uno solo dei suindicati obbli- ghi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 15% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui detto scoperto del 15% sia operante in concomitanza con una franchigia, verrà considerata minimo assoluto.
203. Impianto d’allarme con registratore e trasmis- sione a distanza di eventi
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose as- sicurate sono protetti da impianto automatico d’allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetra- le, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
a) n° 1 centralina auto protetta collocata in una posi- zione non raggiungibile per via ordinaria;
b) un’alimentazione elettrica di soccorso, che intervie- ne automaticamente in mancanza della rete pubbli- ca, in grado di alimentare autonomamente il siste- ma per almeno 12 ore consecutive;
c) registratore di eventi (di controllo) in grado di me- morizzare tutti i cambiamenti di stato dell’impianto;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ISDN.
Il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso) si obbliga:
e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
g) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’as- sistenza tecnica, almeno una volta all’anno, compro- vante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l’Assicura- to deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ov- viare alla non efficienza dell’impianto; se tale inter- ruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare la Società concordan- do le misure del caso.
Qualora l’impianto di allarme non abbia i requisiti richie- sti e/o il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso) non abbia adempiuto anche di uno solo dei suindicati obbli- ghi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà consi- derata minimo assoluto.
204. Impianto d’allarme con trasmissione a distan- za tramite linea ADSL
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose as- sicurate sono protetti da impianto automatico d’allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetra- le, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
a) n° 1 centralina auto protetta collocata in una posi- zione non raggiungibile per via ordinaria;
b) un’alimentazione elettrica di soccorso, che intervie- ne automaticamente in mancanza della rete pubbli- ca, in grado di alimentare autonomamente il siste- ma per almeno 12 ore consecutive;
c) registratore di eventi (di controllo) in grado di me- morizzare tutti i cambiamenti di stato dell’impianto;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica ADSL.
Il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso) si obbliga:
e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
g) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’as- sistenza tecnica, almeno una volta all’anno, compro- vante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ov- viare alla non efficienza dell’impianto; se tale inter- ruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare la Società concordan- do le misure del caso.
Qualora l’impianto di allarme non abbia i requisiti richie- sti e/o il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso) non abbia adempiuto anche di uno solo dei suindicati obbli- ghi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà consi- derata minimo assoluto.
205. Impianto d’allarme antifurto con doppio livello di protezione
Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazio- ne è essenziale per l’efficacia del contratto, che:
1. i locali, contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto di tipo volume-
trico realizzato con rivelatori antiaccecamento col- locati in punti non raggiungibili per via ordinaria;
2. ogni apertura, verso l’esterno, dei locali contenenti le cose assicurate, posta a meno di quattro metri da piani accessibili e praticabili per xxx xxxxxxxxx, x protetta da rivelatori di apertura di elementi apribili (porte e finestre) e/o rivelatori di rottura di elementi fragili (lastre di vetro, plastica rigida simili) installati da Ditta specializzata;
dotati almeno dei seguenti requisiti di base:
a) n° 1 centralina auto protetta collocata in una posi- zione non raggiungibile per via ordinaria;
b) alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
c) registratore di eventi (di controllo) in grado di me- morizzare tutti cambiamenti di stato dell’impianto;
d) sensori in grado di fornire oltre alla segnalazione di allarme per intrusione, anche:
• le manomissione dovute ad illecite apertura dell’in- volucro del rivelatore o a tentativo di accecamento;
• la rimozione dalla sede d’installazione del rivela- tore stesso;
• la manomissione con mezzi magnetici;
• la mancanza del segnale di sopravvivenza del ri- velatore;
e) trasmissione a distanza di un segnale di stato di ogni singolo rivelatore, tramite linea telefonica ISDN e/o ADSL e/o linea cellulare e/o ponte radio. Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamen- te convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano i requisiti sopra indicati. Il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso) si obbliga:
f) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
g) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
h) a presentare, su richiesta della Società, Certifica- to di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’assistenza tecnica, almeno una volta all’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta ef- ficienza;
i) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento del rivelatore in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomis- sione; durante il periodo di interruzione il Contra- ente o l’Assicurato deve prendere tutte quelle mi- sure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’im- pianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l’Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
206. Videosorveglianza
Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazio- ne è essenziale per l’efficacia del contratto, che i locali, contenenti le cose assicurate, sono monitorati da un sistema di televisione a circuito chiuso (TVCC), co- stituito da telecamere collegate a monitor locali e remo- ti, installato da ditta specializzata e dotato, almeno, dei seguenti requisiti di base:
a) collegamento con un impianto di allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quanto indicato ad una delle precedenti condizioni particolari 203 o 204 o 205;
b) collegamento ad un videoregistratore time-lapse (con sovrapposizione di data e ora sull’immagine); i supporti registrati devono essere conservati per almeno 48 ore;
c) trasmissione a distanza delle immagini, diretta- mente a centrali di telesorveglianza o teleassisten- za, tramite linea telefonica ISDN o ADSL, protetta contro l’interruzione dolosa.
d) la centrale di telesorveglianza deve prendere visio- ne delle immagini riprese nei momenti immediata- mente precedenti all’invio dell’allarme;
e) un’alimentazione elettrica di soccorso, che inter- viene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamen- te convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano i requisiti sopra indicati. Il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, si obbliga:
f) ad inserire il sistema TVCC ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
g) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
h) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’as- sistenza tecnica, almeno una volta all’anno, compro- vante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
Qualora il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche a solo uno dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma inden- nizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà consi- derata quale minimo assoluto.
i) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficien- za dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l’Assicurato, deve avvi- sare la Società concordando le misure del caso.
Qualora il Contraente o l’Assicurato (o chi per esso), non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindica- ti obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicura- to stesso.
Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà consi- derata minimo assoluto.
252. Esclusione macchinari ed attrezzature in lea- sing
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti leasing, qualora già coperti da apposita assi- curazione.
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l’Assicurato, fermi re- stando gli accordi contrattuali fra le Parti.
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei Contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordi- naria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specifica- mente approvate per iscritto, le condizioni che stabili- scono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazio- ni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattua- le nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 1469 Bis - Contratti del consumatore
Le condizioni del presente titolo si applicano ai con- tratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraen- te, relative a circostanze tali che l’assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del con- tratto quando il Contraente ha agito con dolo o con col- pa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impu- gnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma as- sicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono cau- sa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reti- cenza.
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Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicu- ratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome e per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se que- sti hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiara- zioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusio- ne del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla sca- denza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatto la comunica- zione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momen- to della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consen- tita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co- municazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’ag- gravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe con- sentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicura- zione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i ter- mini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta so- spesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Con- traente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il con- tratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scadu-
ti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La pre- sente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indenni- tà. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indenni- tà in ragione del pregiudizio sofferto.
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Ed. 11/2011
INFORMATIVA PRIVACY
Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezio- ne dei dati personali
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Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità stret- tamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguar- dano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche infor- matiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla forni- tura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).
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Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti
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2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
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5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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