Common use of RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI Clause in Contracts

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di: − mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, − liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - fax 02/00000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: − nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; − identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato; − breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all’IVASS, inoltrato in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure trasmesso ai fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Si ricorda che: − In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. − In caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET, oppure all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI. Ai sensi e Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di: − mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, − liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli assicurati e/o i danneggiati iscritto alla Società - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige CF Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale CertosaA., 222 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - fax 02/00000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: − nomen. 9, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; − identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato; − breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società. 00142 Roma Qualora il reclamante l'esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del reclamo o in caso di assenza d’assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo rivolgersi all’IVASS, inoltrato in Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - 00000 Xxxx, oppure trasmesso ai fax 00.00.000.000 Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o 00.00.000.000, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Si ricorda che: − procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/indexen.htm) In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. − In Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Permanente Totale, o sulla quantificazione dei giorni della Inabilità Temporanea Totale , la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di liti transfrontalierecontrario, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello dal Presidente del Paese in cui consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'impresa l'istituto di assicurazione che ha stipulato medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il contrattoCollegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, individuabile accedendo contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxCollegio Medico di rinviare, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ETove ne riscontri l'opportunità, oppure all'IVASSl’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistemacon dispensa da ogni formalità di legge, dandone notizia al reclamantee sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI. Ai sensi Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Direzione Relazioni Esterne e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005Comunicazione - Servizio Clienti: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di: − mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, − liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN12 - 10126 TORINO - Fax 000-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite 0000000 e-mail, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - fax 02/00000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: − nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; − identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato; − breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società. xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xx Qualora il reclamante l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza assen- za di riscontro nel termine massimo di 45 quarantacinque giorni, potrà presentare reclamo all’IVASSrivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, inoltrato in Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, oppure trasmesso ai fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto di copia del della documentazione relativa al reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevutotrattato dalla Compagnia. L'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Si ricorda che: − In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. − In I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Si invita a leggere con attenzione le norme contrattuali con particolare riferimento alle clausole concernenti le garanzie incluse e quelle escluse, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'Assicurato in caso di liti transfrontalieresinistro, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello la durata del Paese in cui ha sede l'impresa contratto nonché la durata dei periodi di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET, oppure all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamantecarenza eventualmente previsti.

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RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. LgsD.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di: − mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, − liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - fax 02/00000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: − nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; − identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato; − breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all’IVASSall’ISVAP, inoltrato in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure trasmesso ai fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'IVASSL'ISVAP, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Si ricorda che: − In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. − In caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET, oppure all'IVASSall'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di: − mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, − liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie), gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, per iscritto, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - fax 02/00000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: − nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; . − identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato; − breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all’IVASS, inoltrato in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure trasmesso ai fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo. Si ricorda che: − In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. − In caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/ finservicesretail/indexen.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-FIN- ET, oppure all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

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