Recesso senza penalità Clausole campione

Recesso senza penalità. Il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: ‐ aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; ‐ modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; ‐ non è possibile soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: ‐ accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; ‐ richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
Recesso senza penalità. 1.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: − in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso; − aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 8%; − modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; − prima dell'inizio del pacchetto, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione; ciò senza corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma senza diritto a un indennizzo supplementare.

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  • Clausola penale La Stazione appaltante può applicare una clausola penale se l’Appaltatore non adempie integralmente ai propri obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato speciale d’appalto. Se l’Appaltatore non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale dell’Appaltatore e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il Contratto, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una clausola penale. L’Appaltatore può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione dell’Appaltatore o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva. Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di liquidazione dei danni e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.

  • Livelli di servizio e penali Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato. L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore. Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Fasi di avvio dell’appalto ed installazione (art. 8) Fase propedeutica all’avvio dell’appalto: entro i termini massimi previsti dall’art. 8.2 e aggiudicati in Appalto Specifico se migliorativi Oltre i termini previsti dall’articolo 8.2 e fino a 15° gg solare di ritardo pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 16° gg solare di ritardo pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 16° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Fasi di avvio dell’appalto ed installazione (art. 8) Periodo di prova e collaudo: entro i termini previsti dall’art. 8.3 Oltre i termini previsti dall’articolo 8.3 e fino a 10° gg solare di ritardo pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 11° gg solare di ritardo pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Formazione del personale (art. 9) Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 9 Difformità, consistente nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura fino al 30% (compreso) pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE rispetto ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia Difformità, consistente pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura dal 30 al 70% (compreso) rispetto ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia Difformità, consistente Le Amministrazioni contraenti potranno risolvere i rispettivi contratti nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura dal 71% (compreso) rispetto Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia Servizio di garanzia ed assistenza Mancata attività: entro i termini indicati nell’art. 10 - pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun inadempimento, salvo l’eventuale maggior danno Anomalia bloccante: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 2 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno (art. 10) Ogni 2 ore di ritardo Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Anomalia non bloccante: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 Ogni 6 ore di ritardo pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 6 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno Anomalia minore: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 Ogni 24 ore di ritardo pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 24 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e successivi Contratti e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalle Amministrazioni contraenti nei documenti dei successivi Appalti Specifici. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania In fase di Appalto Specifico le Amministrazioni contraenti potranno individuare ulteriori livelli di servizi e penali in funzione dei servizi oggetto dei singoli Appalti Specifici. Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx. per le prestazioni riguardanti l’Accordo Quadro: DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Monitoraggio (art. 15) Attività di reportistica: entro il 20 del semestre successivo a quello di pertinenza Fino a 30° gg solare pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 31° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno - € 50,00 Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 8, lett. a) dello Schema di Accordo Quadro) per ogni giorno di ritardo nell’invio della comunicazione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE inerente la modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrat ivo Tabella 2 – Penali di competenza Xx.Xx.Xx. Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Inadempienze e penalità Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente FPC, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario. Il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • INADEMPIMENTI E PENALI Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

  • Richiamo alle norme legislative e regolamentari 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: