Recesso ex articolo 2119 c.c. 2. Ai sensi dell’articolo 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Lavoro a Tempo Determinato Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro