Ragioni dell’offerta Clausole campione

Ragioni dell’offerta. L’Emittente intende destinare l’ammontare netto ricavato dalla vendita delle obbligazioni al finanziamento dell’operatività dell’Emittente e ad altri ordinari scopi commerciali. Stima dei ricavi netti: Fino a USD 60.000.000 al netto delle commissioni descritte di seguito Stima delle spese complessive: In relazione alla vendita delle obbligazioni, Goldman Sachs International pagherà (i) una commissione di vendita compresa tra un minimo del 2,40 per cento e un massimo del 2,60 per cento del valore nominale delle obbligazioni al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento (la “Commissione di Vendita”) e (ii) una commissione di direzione per un importo compreso tra un minimo dello 0,60 per cento e un massimo dello 0,65 per cento del valore nominale delle obbligazioni al Responsabile del Collocamento (la “Commissione di Direzione”). La Commissione di Vendita e la Commissione di Direzione saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx), del Responsabile del Collocamento (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e del Collocatore (xxx.xxx.xx) entro e non oltre cinque Giorni Lavorativi Euro dopo la chiusura del Periodo di Offerta. Denominazione(i) e indirizzo(i) di ciascun agente di pagamento e di The Bank of New York Mellon 30 Cannon Street deposito in ciascun paese: Divieto di vendita agli Investitori al Dettaglio (Retail) dello SEE XX0X 0XX Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Banque Internationale à Luxembourg 69 route d’Xxxx X-0000 Xxxxxxxxxxx Non applicabile
Ragioni dell’offerta. L’Offerta è principalmente funzionale al rafforzamento patrimoniale di Banca Popolare Etica, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’Emittente, assicurando, anche in relazione ai programmi di sviluppo, equilibri patrimoniali e finanziari idonei a garantire il rispetto dei parametri dettati dalla normativa di vigilanza. In particolare, l’Emittente ha adottato nel 2008 programmi di sviluppo focalizzati essenzialmente sull’espansione della propria Rete Territoriale che alla data del Prospetto Informativo sono in corso di realizzazione. L’Emittente ha, infatti, programmato l’apertura di quattro nuove Filiali (Ancona, Genova, Perugia e Trieste), la cui apertura era inizialmente prevista nel 2009 per quanto riguarda le filiali di Genova e Perugia e nel 2010 per quanto riguarda le filiali di Ancona e Trieste. Nel corso del 2009 è stata aperta la filiale di Genova, mentre non è stata aperta la filiale di Perugia. Conseguentemente, fermo restando il programma di sviluppo, l’apertura delle nuove filiali è prorogata al 2010 e 2011. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3. Alla data del Prospetto Informativo è, inoltre, in fase di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente un progetto di aggregazione e ampliamento dell’operatività a livello europeo, che si fonda sulle partnership significative con la finanziaria La Nef in Francia e con la Fondazione FIARE in Spagna. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.
Ragioni dell’offerta. L’Offerta oggetto del Prospetto mira al rafforzamento patrimoniale dell’Emittente. Quest’ultimo è finalizzato a sostenerne lo sviluppo, assicurando equilibri patrimoniali e finanziari idonei a garantire il rispetto dei parametri dettati dalla normativa di vigilanza coerentemente con quanto previsto dai piani aziendali. Con riferimento alla definizione delle strategie aziendali l’Emittente intende proseguire sia nelle politiche di ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti che nella copertura territoriale con l’attivazione, nelle sole zone di competenza, di strutture commerciali leggere a basso costo di gestione. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione II, Capitolo VI, Paragrafo 6.6. Per quanto riguarda la copertura territoriale l’ Emittente ha già in corso l’apertura di uno sportello leggero nella frazione di Mas di Sedico (BL). Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.
Ragioni dell’offerta. L’Emittente intende destinare l’ammontare netto ricavato dalla vendita delle obbligazioni al finanziamento dell’operatività dell’Emittente e ad altri ordinari scopi commerciali. Stima dei ricavi netti: Fino a USD 50.000.000 al netto delle commissioni descritte di seguito Stima delle spese complessive: In relazione alla vendita delle obbligazioni, Goldman Sachs Denominazione(i) e indirizzo(i) di ciascun agente di pagamento e di deposito in ciascun paese:
Ragioni dell’offerta. Non Applicabile Stima dei ricavi netti: USD 18.817.500 Stima delle spese complessive: Commissioni al Collocatore: Goldman Sachs International pagherà al Collocatore una commissione di collocamento pari al 2,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni in connessione alla vendita delle obbligazioni. Altre Commissioni che riceverà il Direttore del Consorzio di Collocamento: il Direttore del Consorzio di Collocamento percepirà commissioni di strutturazione pari allo 0,40% del valore nominale delle obbligazioni e percepirà altresì, in relazione agli accordi di copertura con Goldman Sachs International relativi alle obbligazioni emesse da Goldman Sachs Group Inc., un ammontare pari all’1,12% del valore nominale delle obbligazioni. Tali ulteriori commissioni sono riflesse nella struttura di prezzo delle obbligazioni Denominazione(i) e indirizzo(i) di ciascun agente di pagamento e di deposito in ciascun paese: Xxx Xxxx xx Xxx Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Square Canary Wharf E14 5AL Londra UK Banque Internationale à Luxembourg 69 route d’Xxxx X-0000 Xxxxxxxxxxx Il Collocatore potrebbe avere un interesse in conflitto con il collocamento delle obbligazioni dal momento che al medesimo verrà pagata una commissione di collocamento, calcolata nel prezzo di emissione delle obbligazioni, pari a una percentuale dell’ammontare nominale delle obbligazioni collocate, come indicato nella sezione “Collocamento” di cui sopra. Inoltre, un conflitto di interessi potrebbe verificarsi rispetto al collocamento delle obbligazioni conseguentemente al fatto che (1) il Collocatore, un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, detiene una partecipazione in EuroTLX SIM S.p.A., l’operatore di EuroTLX, e (b) agirà come strutturatore, e in tale ruolo riceverà commissioni di strutturazione pari allo 0,40% del valore nominale delle obbligazioni e percepirà altresì, in relazione agli accordi di copertura con Goldman Sachs International relativi alle obbligazioni emesse da Goldman Sachs Group Inc., un ammontare pari all’1,12% del valore nominale delle obbligazioni, con tali ulteriori commissioni che sono riflesse nella struttura di prezzo delle obbligazioni, e (c) agirà come controparte di copertura nell’accordo di copertura concluso dall’Emittente in relazione alle obbligazioni, anche attraverso Goldman Sachs International. Le commissioni di strutturazione e l’ammontare di altri costi che il Direttore del Consorzio di Collocamento riceverà rappresentano una percentuale del valore nominale comp...
Ragioni dell’offerta. L’Offerta Globale risponde all’esigenza dell’Emittente di acquisire lo stato di società quo- tata, permettendo così una maggiore visibilità sul mercato di riferimento, un più facile accesso al mercato dei capitali, nonché l’apertura del capitale azionario agli investitori. I proventi stimati derivanti dall’Offerta Globale, al netto delle spese relative al processo di quotazione – incluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale (si veda Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3) – e calcolati sulla base dell’intervallo di prezzo, risultano compresi tra un minimo di Euro 168 milioni ed un massimo di Euro 214 milioni. I proventi stimati derivanti dall’Offerta Globale permetteranno all’Emittente: • di rafforzare e consolidare la leadership sul mercato italiano e accelerare l’espansione sui mercati esteri tramite: (i) investimenti in ricerca e sviluppo sia di prodotto che di proces- so, (ii) valutazione di, ed eventuale investimento in, nuove tecnologie, (iii) incremento della capacità produttiva e ottimizzazione delle rese di produzione, (iv) rafforzamento della capacità di accesso al mercato delle materie prime tramite la creazione di nuovi centri plasma all’estero, anche tramite collaborazioni, (v) investimenti per l’ottenimento della registrazione dei prodotti in nuovi Paesi e (vi) aumento delle vendite all’estero, anche attraverso la distribuzione diretta in alcuni Paesi (ad esempio, in Messico è stata costituita una società per la commercializzazione dei prodotti Kedrion); • di finanziare la crescita esterna anche tramite acquisizioni volte a realizzare una mag- giore integrazione verticale del Gruppo e ad incrementare la capacità di frazionamento. Nel breve periodo, tali proventi verranno utilizzati dall’Emittente per ottimizzare la propria gestione finanziaria, sia in termini operativi che di capitale circolante. I proventi stimati delle Azioni poste in vendita da Augeo Due derivanti dall’Offerta Globale permetteranno all’Azionista Venditore di rimborsare i debiti derivanti dall’ Euro Term and Revolving Facilities Agreement. Inoltre, l’Emittente utilizzerà una parte dei proventi derivanti dal collocamento delle Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale per il rimborso di una parte del fi- nanziamento di propria spettanza (per ulteriori dettagli su tale contratto e sulle modalità me- diante le quali verrà determinato l’importo da rimborsare, si veda Sezione Prima, Capitolo 22, ...
Ragioni dell’offerta. Non Applicabile Stima dei ricavi netti: Fino a USD 24.187.500 Denominazione(i) e indirizzo(i) di ciascun agente di pagamento e di deposito in ciascun paese:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: