Common use of Quinto d’obbligo Clause in Contracts

Quinto d’obbligo. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l’esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto. Quando sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). In caso d'aumento e diminuzione dell’appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione. Oltre tale limite del quinto l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

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Quinto d’obbligo. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere - e l’esecutore l'esecutore ha l'obbligo di accettare, accettare - alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell’appalto dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto. Quando Quanto sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’esecutoredell'esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. D.Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). In caso d'aumento e diminuzione dell’appalto dell'appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione. Oltre tale limite del quinto l’appaltatore l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

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Quinto d’obbligo. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l’esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto. Quando sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. D.Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). In caso d'aumento e diminuzione dell’appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato ade- guato spostamento del termine di ultimazione. Oltre tale limite del quinto l’appaltatore l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

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Quinto d’obbligo. Nel Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l’esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dell’appalto delle prestazioni fino alla a concorrenza di un quintodel quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Quando sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’esecutore, né per esercitare In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016contratto. In analogia a quanto disposto dall’art.110 e ss.mm.ii del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di variazioni entro fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso(salvo il quinto dell'importo contrattuale caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'art. 106 comma 12 all'articolo 186-bis del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioniregio decreto 16 marzo 1942, previa sottoscrizione n. 267) ovvero procedura di un atto insolvenza concorsuale o di sottomissioneliquidazione dell'appaltatore, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti o di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). In caso d'aumento e diminuzione dell’appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione. Oltre tale limite del quinto l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione ai sensi dell'articolo 108e ss.mm.ii del prezzo Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché oggetto del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contrattopresente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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