PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA
ALLEGATO C
PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA
EX ART. 2 DL. 76/2020 - (modificato con dl 77/2021) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI VARI
CIG 8830371CA
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
Questo capitolato speciale d'appalto integra lo schema di contratto allegato alla documentazione di gara e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art. 43 DPR 207/2010.
Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale l'appaltatore è soggetto all'osservanza:
-delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti”),
-del D.M. 145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”),
- del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”) per la parte ancora vigente;
- nonché di ogni altra disposizione in materia.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’Appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale e relativi allegati.
L’Appaltatore si impegna inoltre a osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ( per dettagli art 11).
All’Appaltatore è fatto divieto di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, pertanto, è tenuto a adottare, nell’ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.
ART. 1 QUINTO D'OBBLIGO
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere - e l'esecutore ha l'obbligo di accettare - alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto. Quanto sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'esecutore, né per
esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016.
In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). In caso d'aumento e diminuzione dell'appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione. Oltre tale limite del quinto l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.
ART. 2 VALIDITÀ DEI PREZZI
Il corrispettivo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Il corrispettivo massimo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e l'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
Si chiarisce poi, espressamente, che non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun aumento sul corrispettivo – nel corso della validità del contratto – legato ad eventuali aumenti del CCNL applicato.
ART. 3 GARANZIA DEFINITIVA
L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a presentare una cauzione definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all`art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere una validità di giorni 240 Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le 2 inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 4 SUBAPPALTO
In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del Codice. È ammesso il subappalto nella misura del 49,9 % per effetto del recente DL 77/2021.
DEVE INTENDERSI QUI RIPRODOTTA LA NUOVA DISCIPLINA SUL SUBAPPALTO
(compresa la responsabilita solidale fra appaltatore e subappaltatore prevista dal richiamato DL 77/2021
L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nella documentazione di un'impresa ammessa alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto.
In mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà ammesso.
Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell'appaltatore con un soggetto terzo di cui all'art. 105 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, X.Xxx. 50/16 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/16);
- - le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. c bis) D.Lgs. 50/16). L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/16). Ai sensi dell'art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105, comma 3, lett. c-bis, d.lgs. n. 50/2016).
I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla
pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui alla lett. c-bis dell'art. 105, comma 3, d.lgs.
n. 50/2016 dovranno essere depositati presso la stazione appaltante/l'ente committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.105 d.lgs. 50/2016 e al Dl 183/2020.
L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla presente procedura.
In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è autorizzato. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza delle verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all`art. 80 D.Lgs. 50/16, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).
L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16).
L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).
L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).
In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio affidati.
In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105, comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); - che il subappaltatore possegga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell´80 D. Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D. Lgs. 50/16);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D. Lgs. 50/16);
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art.105 co.7 D. lgs. 50/16);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D. Lgs. 50/16);
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla Stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9 D. Lgs. 50/16);
- che l'esecutore alleghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
ART. 5 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (si legga anche il comma 1 dell'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e l'articolo 14, comma 1 del testo del decreto milleproroghe)
L'anticipazione resta fissata nel 20% delle risorse stanziate nel 2021 per l'appalto. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste nel capitolato speciale L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016. essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
ART. 6 PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato nel rispetto di quanto
segue.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture mensili che dovranno essere emesse dall'aggiudicatario stesso con l'indicazione del mese in cui è stato effettivamente reso il servizio. A tali fatture dovrà essere allegato il riepilogo mensile delle ore effettivamente svolte dalle varie figure professionali (quindi distinto per le varie figure professionali impiegate), nel limite stabilito annualmente dal presente capitolato per ogni singola attività. L'Amministrazione comunicherà eventuali variazioni degli importi delle suddette quote, che dovessero determinarsi per eventuali modifiche del numero di operatori richiesti o per modifiche delle leggi vigenti. In tal caso l'aggiudicataria si adeguerà alle nuove indicazioni senza nulla poter eccepire in merito. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettronica sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato. L'invio delle fatture all'Amministrazione dovrà essere effettuato solamente in formato elettronico, utilizzando il Sistema di Interscambio che prevede l'identificazione di ogni singola amministrazione tramite apposito codice.
Il codice univoco di fatturazione del Comune di Empoli è visionabile sul sito dell'Amministrazione Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.
La fatturazione nei confronti della Stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17)
In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016).
Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016,
contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente.
È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso; tale diversa indicazione deve necessariamente emergere dal contratto di subappalto. Pagamento diretto significa che la fattura mensile rimessa all'amministrazione dall'appaltatore specifica al suo interno la quota da versare al subappaltatore (con precisazione anche dell'IVA). Controllata la fattura - nullaostando - il Comune emette due liquidazioni Nel caso in cui il subappaltatore abbia rinunciato - nel contratto di subappalto - al pagamento diretto in proprio favore, il corrispettivo viene pagato dall'appaltatore L'Amministrazione in questo caso verifica prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà comunque al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.
L'Amministrazione prima di ogni pagamento procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
ART. 7 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16). In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all`art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16). Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16). Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma
precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
ART. 8 RITARDO NEI PAGAMENTI
Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione, Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti frazionati in caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative saranno effettuati nel termine di 30 giorni L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002.
Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m. I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione. Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi degli articoli 13 e 14. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'esecutore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e al Commissariato del Governo della Provincia di Firenze. L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010). L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.
ART. 9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Rup controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione.
La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione,
salvo diverso termine previsto ai sensi dell´art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/16.
Il certificato di regolare esecuzione a carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 co. 3). Ai sensi dell´art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma
2, c.c.
Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Prima dell'emissione del certificato, il Direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.
Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.
Della verifica è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 10 RESPONSABILITA' DELL' ESECUTORE
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16).
ART. 11 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il Direttore dell'esecuzione svolge (eventualmente con il supporto dei Direttori operativi se nominati) il coordinamento, la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato speciale
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi;
d) la soddisfazione dei fruitori del servizio.
Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto
Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
Il Direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (Art. 18 DM 49/2018).
L'affidatario deve presentare, dopo ogni semestre una relazione concernente attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti.
ART. 12 REFERENTE AMMINISTRATIVO
L'appaltatore è tenuto a individuare un referente amministrativo (oltre a un Referente tecnico per l’assistenza scolastica - di cui all’Allegato C6 Servizi di assistenza scolastica )
Il referente amministrativo costituisce l'interlocutore del Comune per - penali - reclami - pagamenti - sospensioni del servizio - adempimenti amministrativi vari - comunicazioni.
Il referente de qua ha inoltre il compito di:
- coordinare le prestazioni e le attività programmate di tutto il personale operante, assicurandone il corretto svolgimento
- provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità dei servizi;
- raccordarsi con l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni Scolastiche e partecipare a riunioni periodiche sull’andamento dei servizi;
- predisporre gli strumenti di programmazione, verifica intermedia e finale, elaborando schede di osservazione quotidiana e di rilevazione dei dati, da sottoporre, per approvazione, all’Amministrazione Comunale;
- comunicare all’Amministrazione e alle Istituzioni Scolastiche qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone verificatesi durante i servizi, garantendo, nel caso di eventuali incidenti e infortuni ai bambini, la comunicazione tempestiva alla famiglia e all’Amministrazione Comunale, oltre che, nei casi più gravi, l’intervento degli organi sanitari preposti;
- raccordarsi con la Istituzioni Scolastiche e, dove necessario, nel caso di bambini con certificazione e/o segnalati, partecipare su richiesta ad incontri con l’équipe territoriale curante;
- curare la realizzazione nei tempi indicati del progetto educativo presentato (da condividere con l’Amministrazione Comunale)
Il referente amministrativo deve essere sempre reperibile ed è tenuto a presentarsi in Comune, se richiesto dall'Amministrazione per affrontare problematiche amministrative legate all'appalto: fatturazione, pagamenti, turni, reclami, colloqui con il personale, ecc.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi il Comune - previa motivata comunicazione all'affidatario - ha diritto di esigere la sostituzione immediata del referente amministrativo, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore.
Requisiti professionali minimi richiesti: laurea, preferibilmente in discipline psico-pedagogiche, ed esperienza documentata nel ruolo almeno annuale; in alternativa, titolo di educatore professionale conseguito frequentando i percorsi formativi regionali ante riforma, ed esperienza documentata nel ruolo almeno biennale, oppure, diploma di scuola media superiore ed esperienza documentata nel ruolo almeno quinquennale.
Il coordinatore svolge un ruolo di supporto ai servizi; pertanto, a differenza delle altre figure professionali, non è direttamente impegnato “sul campo” nelle scuole. Di conseguenza, non se ne prevede la relativa quantificazione oraria e non è prevista l’erogazione di un corrispettivo ad hoc.
Il relativo compenso deve considerarsi compreso nelle spese generali di organizzazione del servizio.
ART. 13 ANDAMENTO DEI SERVIZI
L‘appaltatore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale
d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il Direttore dell'esecuzione.
ART. 14 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Non sarà accordato all'esecutore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.
ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO
I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all'imposta di bollo, che è carico
dell'appaltatore:
- processo verbale di avvio dell'esecuzione;
- verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;
- certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;
- certificato di verifica di conformità;
- certificato di regolare esecuzione.
ART. 16 INFORMAZIONI
L'Affidatario potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l'INPS – Sede centrale di Firenze e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro
ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE
L'affidatario è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all´ art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il Direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il Responsabile del procedimento convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore. Il Direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del Responsabile del procedimento all´ esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.
Qualora l'affidatario abbia iscritto riserva, il Direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al Responsabile del procedimento entro quindici giorni.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
- il processo verbale di avvio dell'esecuzione;
- il processo verbale di sospensione dei servizi;
- il processo verbale di ripresa dei servizi;
- il certificato di ultimazione;
- il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;
- l'ordine di servizio;
- il certificato di pagamento.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
ART. LEGISLAZIONE REGIONALE
LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 18/2019 (ART 18)
Al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell'esecuzione dei contratti di appalto di
servizi, l'appaltatore uscente è tenuto a fornire, su richiesta della stazione appaltante (tre mesi prima della scadenza del contratto), le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente: a) numero di unità; b) qualifica e categoria professionale; c) livello retributivo; d) attività e mansioni svolte; e) anzianità di servizio; f) monte ore settimanale; g) sede di lavoro; h) numero di lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); i) CCNL applicato; l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.
LEGGE REGIONE TOSCANA 38/2007 ART 16
Il Comune procede alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale secondo quanto riportato dell'art 16 della legge regionale 38/2008
A tal fine il Comune:
1) acquisisce il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisisce la autocertificazione prevista nella delibera della giunta regionale Toscana 316/2011 Il Comune acquisisce inoltre:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994;
b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994;
d) d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994. 1-bis.
In ipotesi di sub-appalto la stazione appaltante deve procedere ad effettuare le medesime verifiche, L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, provvede a verificare l'idoneità tecnico-professionale. Qualora tale verifica dia esito negativo l'Amministrazione:
- non procede all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e procede allo scorrimento della graduatoria;
- - comunica l'esito negativo della verifica alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- - comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, in quanto grave violazione in materia di sicurezza. Per l'impresa non è possibile regolarizzarsi post aggiudicazione provvisoria.
ART 23BIS
L'affidatario è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto nel luogo di esecuzione dell'appalto medesimo
L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza
L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si elaborati con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche
ART 24
L'affidatario e' tenuto ad informare il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
E prevista l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta
L'affidatario ha l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.
ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato all'aggiudicataria di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di servizi oggetto del contratto, salvo esplicita autorizzazione da parte Comune, e comunque nel rispetto del disposto di cui all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, a cui si rimanda.
ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI (Tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.)
In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del Comune verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane Spa,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i, fornendo al Comune di Empoli ogni informazione utile a tal fine ed in particolare: - a utilizzare i conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati al Comune, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore. provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su detti conti;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari secondo le modalità sopraindicate riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata. È fatto obbligo all'affidatario. di osservare, in tutte le operazioni, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e xx.xx. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). In caso d'inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 xx.xx., l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 xx.xx. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
ART. 21 OBBLIGHI SPECIFICI
A) L’affidatario ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
B) L’appaltatore è tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale
ART. 22 DOMICILIO
L'aggiudicatario deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del contratto nel territorio del Comune di Empoli.
ART. 23 ACCORDO BONARIO
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 24 ARBITRATO E TRANSAZIONE
Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Si applicano le disposizioni di cui all‘art. 208 D.Lgs. 50/16.
ART. 25 PRIVACY
E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie, raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunitario 679/2016. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario verrà nominato con separato e specifico provvedimento Responsabile esterno del trattamento
L'Appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza ed è tenuto a rispondere per qualsiasi effetto dannoso in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni inerenti all’esecuzione del contratto che sia riconducibile ad una condotta dolosa o colposa dell'Appaltatore o dei suoi autorizzati al trattamento.
I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come “dati personali”, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso regolamento.
I dati acquisiti dall’Appaltatore non potranno essere riprodotti ad uso dell’Appaltatore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente appalto.
In relazione al trattamento dei dati dei fruitori del servizio, direttamente acquisiti, l’Appaltatore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge. Relativamente ai dati personali, anche particolari, inerenti i soggetti utenti del servizio, conferiti direttamente dagli stessi all’Appaltatore, questo si impegna a:
• soddisfare gli adempimenti previsti dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento;
• trasferire tempestivamente all’Amministrazione Comunale, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca-dati nella quale sono state archiviate tutte le
informazioni acquisite.
L’Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di xxxxx, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
L'Appaltatore, per quanto concerne i dati personali relativi all’utenza nonché in particolare quelli inerenti le diete personalizzate e la relativa documentazione, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza durante l’espletamento dell’Appalto, di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto, secondo le regole previste dalla normativa in materia di riservatezza, privacy e trattamento dei dati personali.
L’Appaltatore si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare e il responsabile della protezione dei dati personali e il Responsabile del trattamento dei dati, ove individuato, ai fini dell’esecuzione del contratto. Dovranno altresì essere individuati i soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento.
I dati personali relativi all’Appaltatore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Si specifica, per finire, che per l’appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s'impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n.196/03 -come modificato dal D.Lgs. n.101/18- “Codice in materia di protezione dei dati
personali”; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.
ART. 26 RINVIO E DISCORDANZE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto, si fa riferimento al codice degli appalti, al codice civile, a tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario
adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
c) Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto.
Art. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Empoli, l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o colla-boratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.
L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il con- tratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
Art. 28 - WHISTLEBLOWING
L'Aggiudicatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità segnalare al Responsvile anticorruzione del Comune di Empoli, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2)
L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.
PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 29 BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DELLA GARA
Negli atti di gara, come da parere 581/2019 del Ministero delle infrastrutture è necessario indicare sia il valore stimato della procedura che la base d'asta.
Il Valore complessivo della procedura deriva «dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti».
A questo elemento si fa riferimento:
-per definire la disciplina applicabile e in particolare per stabilire se il contratto deve essere affidato seguendo le norme previste per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di appalti della normativa europea oppure a quella sopra soglia europea
- per l'importo del CIG
-per l'importo della cauzione provvisoria (per la cauzione definitiva si farà invece riferimento al valore contrattuale netto - base d'asta decurtata dal ribasso offerto)
La Base d'asta è invece un elemento utile all'operatore economico che partecipa alla gara e rappresenta il riferimento «per la presentazione delle offerte economiche»
La base d’asta è calcolato in euro netti 6.186.759,24 (netto da Iva e oneri per la da rischi interferenziali) . Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono calcolati in euro 3000,00 (per 3 annui) come da DUVRI allegato C1.
Gli oneri sono ricompresi nella base d’asta di euro 6.186.759,24.
Nella base d’asta non e’ ricompreso il pacchetto opzionale da affidare, ex art 63 comma 5 Dlgs
50/2016 (servizi complementari) descritto nell’articolo che segue con colorazione azzurra.
Per dettagli sulla costruzione del valore complessivo di gara e della base d’asta si rinvia all’Allegato C2.
ART. 30 OGGETTO DELL'APPALTO - E SERVIZI COMPLEMENTARI
Tutte spese relative all’esecuzione dei servizi, cosi come appresso meglio descritti, saranno interamente a carico dell’aggiudicataria.
L'Aggiudicatario dovrà altresì avere una sede organizzativa nel Comune di Empoli con recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio.
L’appalto si caratterizza per tre distinte tipologie di attività / prestazioni
- Allegato C4 Servizio di pre scuola
- Allegato C5 Servizi di ausilio al centro cottura/me sa centrale e refettori periferici
- Allegato C6 Servizi di assistenza scolastica Pacchetto opzionale
E’ ricompreso nel valore complessivo della procedura di gara - ex art 63 comma 5 Dlgs 50/2016 - il pacchetto di servizi complementari di assistenza per bambini con handicap (anche sensoriali) per i centri estivi che si svolgono nel territorio Comunale
Tali servizi potranno essere affidati (a discrezione della Stazione appaltante) - di anno in anno - fino ad un massimo di anni 6, con separato provvedimento amministrativo (determina di affidamento e con separato CIG) in ragione delle scelte amministrative e delle risorse disponibili in bilancio.
L’importo massimo di ogni affidamento annuale - per assistenza disabili anche sensoriali presenti i
centri estivi comunali - è di euro 50.000,00 (iva inclusa) .
Quindi, ogni anno, la Stazione appaltante potrà decidere:
- se affidare o meno il servizio di assistenza ai bambini/ ragazzi disabili (anche sensoriali)dei centri estivi nel Comune di Empoli
- l’importo annuale (nel range massimo di 50.000,00 euro netti) di affidamento del servizio di assistenza disabili ( anche sensoriali) nei centri estivi.
L’importo complessivo del pacchetto di servizi assistenziali (euro 50.000,00 X 6 = 300.000,00 euro)
è stato conteggiato al fine di calcolare l’importo complessavo della procedura.
L’assistenza disabili nei centri estivi si pone come obiettivo generale quello di prevenire l’insorgenza di forme disadattive che possano pregiudicare il regolare processo di crescita e di formazione dei ragazzi durante i centri estivi
Tali servizi sono ’ finalizzati ad offrire ai ragazzi - che frequentano i centri estivi - uno spazio e un tempo dedicato in cui sperimentare relazioni costruttive e funzionali, sia con gli adulti che con i pari, e dove attendere ai propri specifici compiti di sviluppo, riservando una particolare attenzione ai ragazzi provenienti da ambienti socio familiari deprivati, disagiati, con limitazioni socio culturali.
Oltre che strumento di aiuto concreto alle famiglie, alle quali vengono assicurati interventi di inte- grazione ai compiti di sociauzzazione e di cura.
Il servizio di assistenza ai ragazzi / bambini disabili ( anche sensoriali) frequentanti i centri estivi, rappresenta, a differenza dell’assistenza socio educativo realizzata durante l’anno scolastico - un momento di supporto a carattere prevalentemente (anche se non unicamente) “di assistenza fisico” e prevalentemente materiale.
Il personale dedito al servizio - in linea generale - dovrà:
-assistere e aiutare il bambino/ ragazzo nello svolgimento delle attività del Centro estivo
-assistere e aiutare il bambino/ ragazzo nelle eventuali uscite organizzate dai gestori del Centri estivi
-occuparsi della cura e dell’igiene persona del bambino/ ragazzo assistito
-assisterlo nel momento del pranzo e della eventuale merenda
Verranno all’occorrenza organizzati - prima dell’avvio dei centri estivi - incontri con personale specializzato della ASL (che si occupa dei PEI) per personalizzare e calibrare - sul singolo bambino
/ ragazzo - l’assistenza durante i centri estivi
Il persole dedicato al servizio verra inquadrato e remunerato con il CCNL delle cooperative sociale livello D1.
Il personale impiegato dovrà esser in possesso dei seguenti requisiti:
-titolo di tecnico del sostegno all’autonomia personale alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di soggetti con disabilità
-titolo di animatore di comunità
-qualifica di O.S.A./ A.D.B
-titoli equipollenti
Nel caso di frequentazione ai centri estivi - di bambini/ ragazzi - con deficit sensoriale il personale dovrà’ vere i seguenti requisiti :
-diploma LIS/LISV
-titoli equipollenti
Al personale addetto all’assistenza per bambini con disabilita’ sensoriale verrà riconosciuto il livello
D2 del CCNL delle cooperative sociali
ART. 31 DURATA-AVVIO- SOSPENSIONE E RIPRESA
La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (decorrenti dal contratto o dal processo verbale di avvio in caso di avvio nelle more della sottoscrizione contrattuale)
L’Amministrazione si è riservata l’opzione di rinnovo per ulteriori anni 3
L'appalto, all'inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto.
Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere dal contratto, senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dall'Aggiudicataria, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.
I servizi oggetto di questo appalto si svolgono - di norma - dal lunedì al venerdì
Nei casi in cui i dirigenti scolastici articolino il proprio orario su sei giorni (anziché 5 giorni settimanali) il servizio dovrà essere assicurato anche per il sabato.
Su richiesta dovrà essere assicurata l'assistenza educativa all'utenza dei Nidi anche nel mese di Luglio: in tal caso il servizio potrà essere svolto solo in alcune sedi e con un numero ridotto di utenti. Prima dell'avvio del servizio l'affidatario dovrà necessariamente presentare la cauzione definitiva e le assicurazioni previste dal presente Capitolato pena la revoca dell’ aggiudicazione Durante l'esecuzione del servizio, il Direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario con verbale (altro verbale verrà adottato per la ripresa).
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016). Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano all esecutore esclusivamente la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti (Art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016). Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui al all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.
ART. 32 ASSICURAZIONE
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Piacenza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.
In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l’appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
O una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa la responsabilità derivante da:
-danni da interruzione di attività di Xxxxx;
-danni da incendio;
-proprietà, conduzione, locazione e uso di fabbricati e/o macchinari;
- distribuzione e smercio di cibi,bevande, prodotti in genere.
Le garanzie di cui sopra dovranno essere prestate con un limite di massimale non inferiore a euro 5.000.000,00.
O una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del presente Capitolato, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore in-fortunato non inferiore a euro 1.500.000,00.
Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta
la durata contrattualmente prevista.
L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di pro-roga da far pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.
L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione an- che al Comune di Empoli di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Empoli di ogni sviluppo in merito.
Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Appaltatore.
Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), per i mezzi propri impiegati nell’appalto, con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.
Art. 33 RECLAMI
Eventuali reclami sporti dall'utenza (genitori/ personale scuola) sui servizi dovranno - unicamente alle contro deduzioni/giustificazioni - essere trasmessi al Comune entro 3 giorni dal presentato reclamo.
Verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del reclamo e delle corredate giustificazioni-contro deduzioni.
Analoga penale sarà prevista in caso di mancato riscontro entro 3 giorni dalla segnalazione – da parte del Servizio – di reclami giunti presso lo stesso.
Il Comune si riserva di richiedere, a seguito della trasmissione di quanto sopra:
- dettagli ulteriori
- l'audizione del personale coinvolto
ART. 34 INTERRUZIONE DEI SERVIZI - FATTISPECIE PARTICOLARI
A) Sciopero del personale dell’appaltatore e cause di forza maggiore
Eccezion fatta per scioperi (del proprio personale) e degli eventi di “forza maggiore” l’appaltatore
non potra’ interrompere il servizio
In caso di sciopero del personale dell’aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni o comunque non appena l’aggiudicataria abbia conoscenza dell’indizione dello sciopero stesso.
Le contingenti interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti purché tempestivamente comunicata.
Per forza maggiore si intende ogni evento che non è voluto o causato dall'appaltatore. L’appaltatore in questi casi (sciopero o forza maggiore) non ha diritto al compenso.
In caso di interruzione dei servizi per sciopero o forza maggiore l’aggiudicataria si impegnerà comunque :
-a definire con l’Amministrazione Comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il
disagio per gli utenti
-ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per il tempestivo ripristino dei servizi
-nonché a concordare attività per il recupero di quelle non rese.
B) Sciopero e assemblee del personale scolastico o variazioni significative delle dimensioni del servizio nell'ambito di decisioni rientranti nell'autonomia scolastica
In caso di sciopero che coinvolge il personale scolastico e/o di variazioni significative nelle dimensioni del servizio conseguenti a variazioni di calendario, decise nell’ambito dell'autonomia scolastica, potranno anche essere disposte dal Comune modifiche organizzative dei servizi.
Le fattispecie di cui alle lettere A e B hanno ripercussioni sul valore dell’appalto e sulle prestazioni fatturatili (le prestazioni non lavorate non potranno infatti essere oggetto di corrispettivo al Comune)
Art. 35 SICUREZZA
L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla LR Toscana n.38/2007 e ss mm.
In particolare, la ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
Prima della stipulazione del contratto, infine, l’aggiudicataria dovrà sottoscrivere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, predisposto dall’Amministrazione Comunale
Per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.
Il DUVRI, prima della stipulazione del contratto, sarà completato con i dati del futuro appaltatore, che, sulla base della propria esperienza, potrà anche proporre integrazioni che garantiscano una migliore sicurezza del lavoro
L’affidatario dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.
L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto, è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, se necessari.
L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture sedi dei servizi, pertanto, si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ove promosse dal datore di lavoro committente o responsabile dell'istituzione scolastica. L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Scuola entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito “Piano di Sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente.
Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
ART. 36 PENALI
In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato (salvo quanto disposto in caso di clausola risolutiva espressa e di risoluzione) il Comune applicherà le sanzioni sotto riportate:
-euro 2.000,00 (duemila//00) per ogni persona impiegata e priva dei requisiti richiesti nel presente Capitolato;
-euro 1.000,00 (mille//00) per il mancato rispetto, per cause riconducibili all'Aggiudicatario, di uno
degli impegni eventualmente assunto con la presentazione dell'offerta qualitativa;
-euro 1.000,00 (mille//00) per ogni giorno lavorativo di mancata sostituzione del personale assente impiegato nel servizio;
-euro 1.000,00 (mille//00) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19;
-euro 1.000,00 (mille//00) in caso di atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione);
-euro1.000,00 (mille//00) in caso di mancato rispetto, da parte del personale, della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto (per ogni infrazione);
-euro1.000,00 (mille//00) per ogni irregolarità rilevata nell'esecuzione delle attività, in particolare per inadempienze e comportamenti scorretti e inadeguati (giudicati tali in modo insindacabile dal Comune) da parte del personale;
-da euro 1.000,00 (mille//00) a euro 3.000,00 (tremila//00), a seconda della gravità, per ogni altro inadempimento o negligenza non previsti nell’elenco che precede.
Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti saranno raddoppiati.
Oltre alle penalità di cui sopra saranno a carico dell'Aggiudicatario gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prestazioni da parte di altro operatore qualificato, incaricata specificatamente dall'Ente, al fine di regolare esecuzione delle prestazioni del contratto.
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da comunicazione, tramite PEC, dell'inadempienza all'Aggiudicatario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 gior- ni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti a escludere la sua responsabilità, il Comune procederà all'applicazione della penalità.
Gli importi delle penalità applicate potranno essere recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle note di pagamento, sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che, entro 10 giorni dall'intervenuta trattenuta, dovrà essere reintegrata, a pena di risoluzione del contratto.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudi- care l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e il Committente provvederà all'incamera- mento della garanzia definitiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'Aggiudicatario con o senza applicazione di una penale superino il numero di 5 nell'arco di un anno, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo 15 restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.
ART. 37 RECESSO
Ai sensi dell'art. 109, X.Xxx. 50/2016, il Comune in qualunque momento, può recedere dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno ragioni di interesse pubblico che determinano l'attivazione del servizio.
E’ possibile anche il recesso parziale ovvero che riguarda talune fattispecie di prestazioni ( esempio il trasporto pasti o il servizio di pre scuola etcc)
Il recesso si comunica per iscritto con trasmissione per PEC; per lo stesso opera necessariamente un
preavviso di giorni 7.
ART. 38 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Sono considerate inadempienze gravi in grado di portare alla risoluzione per inadempimento (e l'incremento della cauzione con comunicazione all'ANAC), le fattispecie appresso indicate: 1.mancato inizio entro i termini previsti dal Capitolato o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
2.per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte
del Comune;
3. per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; 4.mancato rispetto disposizioni:
- sulla privacy
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- sul subappalto
- sul codice di comportamento
- sul protocollo di legalità
5. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti; 6.mancato rispetto delle norme igieniche di somministrazione
7.perdita autorizzazioni e permessi per la somministrazione dei pasti
8. per l'interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
9. per fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa
10. partecipazione requisiti generali o speciali richiesti per la partecipazione alla gara
11. mancata reintegra della cauzione definitiva se escussa
12. mancato rinnovo delle assicurazioni richieste
Il Comune in questi casi risolve il contratto, mediante apposito atto scritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. in danno dell'aggiudicatario
Il Comune sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.
Nel caso di risoluzione il soggetto affidatario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità dei servizio fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo appaltatore.
ART. 39 RISOLUZIONE
L'Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto nei termini e modalità indicate nell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D. Lgs. 50/2016 in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, applicabile in via analogica.
L’Amministrazione Comunale provvede a contestare l'inadempimento all'affidatario, dando un termine congruo a seconda dell'evento verificatosi per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto o dal capitolato speciale. Scaduto il termine stabilito senza che l'affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune revocherà l'aggiudicazione o darà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto.
A seguito dell'anticipata risoluzione del rapporto, l'Amministrazione comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva, salvo la possibilità di agire in giudizio per chiedere i maggior danno in caso si insufficienza della cauzione. Nel caso in cui il Comune proceda alla risoluzione del contratto per inadempimento, con preavviso di 15 giorni, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al secondo classificato, se persiste l'interesse pubblico.
ART. 40 CONSUMO PASTI DA PARTE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI
L’Amministrazione comunale considera parte integrante delle prestazioni socio educative ( allegati
C5) il momento del consumo del pasto ( convivialita’)
Stare a mensa insieme ai bambini “seguiti” permette alle educatrici/educatori di porre le condizioni per costruire occasioni relazionali uniche e altamente formative, dà la possibilità di osservare comportamenti e dinamiche tra pari, in un contesto diverso da quello della classe.
Il “pasto” si caratterizza per un momento a forte valenza educativa
In ragione di questo al personale addetto al servizio di assistenza socio educativa viene garantita l’erogazione del pasto da parte del Comune
Relativamente al restante personale impiegato nell’appalto il consumo del pasto potra’ avvenire solo
su richiesta dell’appaltatore solo dietro versamento della somma di euro 6,50 netti a pasto
Il pasto puo’ essere consumato presso la mensa centrale nel rispetto di un orario - per il consumo - da concordarsi con l’Amministrazione comunale
Quindi, se interessato l’appaltatore potrà garantire al proprio personale impiegato nel servizio, il consumo del pasto preparato dal Comune - sul luogo di lavoro - a fine orario di lavoro
Prima dell’avvio dei servizi l’appaltatore dovrà’
- “opzionare o non opzionare” la scelta circa l’acquisto o meno del pasto dal Comune
- indicare il numero e generalità dei dipendenti per i quali viene acquistato il pasto
In caso di acquisto del pasto entro il 10 di ogni mese il Comune emettera’ fattura nei confronti dell’affidatario per i pasti effettivamente preparati ed erogati al personale dell’appaltare
Il consumo dei pasti da parte del personale dipendente - in caso di mancata opzione di acquisito
dell’appaltare - dara’ luogo all’applicazione di penali
ART. 41 EMERGENZA COVID
I servizi oggetto del presente contratto prenderanno avvio con l’avvio del calendario scolastico 2021 Laddove l’emergenza COVID-19 non sia del tutto superata potranno essere disposte misure straordinarie ed urgenti da parte di Governo, Regioni ed Enti Locali e Autorità sanitarie, tali da determinare modifiche anche significative alle modalità di erogazione del servizio e conseguentemente dei costi connessi.
In particolare, anche se non in modo esaustivo, si citano a titolo esemplificativo alcuni degli ambiti nei quali si potranno determinare i principali cambiamenti rispetto alle condizioni ordinarie dei servizi A titolo esemplificativo:
• la revisione delle procedure interne rispetto alla produzione nonché dei processi di pulizia e sanificazione (in termini di modalità, frequenza, utilizzo di prodotti autorizzati dall'istituto Superiore di Sanità, con comprovata efficacia dell'azione virucida dei principi attivi specifici per contrastare la pandemia Covid 19).
• l’organizzazione e le modalità di somministrazione e distribuzione dei pasti (determinata dalla riduzione delle capienze dei refettori, dall'eventuale necessità di somministrazione in locali diversi dai refettori abitualmente in uso, o direttamente in classe, dall'eliminazione dei sistemi self-service, dall'aumento del numero dei turni di refezione). Alla luce degli adeguamenti dell'organizzazione scolastica e dei servizi integrativi dettati dall'emergenza Covid-19, tempistiche, orari, turni e modalità di erogazione del servizio dovranno essere determinate in modo congiunto tra Comune, appaltatore e Dirigenti scolastici. A tal fine saranno necessari sopralluoghi congiunti per la definizione delle nuove modalità organizzative che potranno differenziarsi in modo anche significativo tra scuole e scuola, richiedendo interventi mirati per i diversi contesti.
• l’assetto dei trasporti dei pasti (numero dei mezzi e dei giri) alla luce della riorganizzazione di turni e dei tempi di consumo dei pasti presso le scuole.
• le modalità per distribuire i condimenti e per confezionare i pasti, le dotazioni per l'apparecchiatura, la distribuzione di merende, acqua, pane, frutta, l'allestimento dei refettori, le tempistiche per la distribuzione e la pulizia prima e dopo il pasto, le dotazioni strumentali per il mantenimento delle temperature, dovranno essere valutate ed adeguate anche in funzione di quanto prescritto dalla normativa e dei modelli organizzativi possibili all'interno delle diverse strutture scolastiche;
• utilizzo di materiale monouso (in condizioni ordinarie previsto solo nelle poche scuole dove non presente la lavastoviglie), o altro materiale pluriporzione o con coperture, possibilmente compostabile con impatto ambientale limitato.
• riassetto del servizio di pre scuola con organizzazione di “ bolle” e numero circoscritto di bambini;
In merito al servizio di assistenza scolastica ùIn tale evenienza si potrà’: suddetta potrà svolgersi nei seguenti luoghi e spazi:
-disporre l’espletamento dei servizi all’esterno delle scuole ( es. parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili al fine di garantire eventi imprevisti ed imprevedibili a tutela della salute pubblica (ad esempio il “distanziamento sociale” post COVID-19);
-effettuare i servizi “a distanza” per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori) e piattaforme messe a disposizione dalla scuola o, in assenza, da parte del soggetto gestore che garantiscano il rapporto tra utente e operatore;
-organizzare i servizi “a domicilio” dell'utente nelle situazioni in cui la famiglia, i servizi socio- sanitari, la scuola valutino l'opportunità di un intervento a sostegno delle capacità di apprendimento del soggetto a causa di assenze prolungate. Tale intervento dovrà essere valutato dall'Amministrazione e l’affidatario e dovrà essere svolto in sicurezza da parte dell'operatore. L'attività sopraindicata dovrà essere coordinata dall’affidatario in concerto con l’Amministrazione Comunale
In ognu caso e per tutti i servizi oggetto di appalto la dotazione di personale (adeguato per ore e unità alla luce delle modificate tempistiche delle operazioni necessarie alla somministrazione dei pasti), la formazione e le misure in tema di sicurezza sul lavoro.
Il personale dovrà essere formato e aggiornato in modo continuativo su tutti gli aspetti di prevenzione in relazione all'emergenza sanitaria, alle disposizioni normative e alle procedure previste allo scopo di contrastare la diffusione della malattia, in tutte le fasi del servizio e sul posto di lavoro.
Dovrà inoltre essere dotato di ogni dispositivo di sicurezza introdotto dalle recenti normative in materia di prevenzione di diffusione del contagio da Covid 19, e le relative raccomandazioni normative e le procedure poste in essere in tema di igiene e sicurezza, di modalità di erogazione del servizio.
Le esigenze specifiche di ciascuna scuola e le soluzioni organizzative e gestionali del servizio più sicure e sostenibili, oltre all'applicazione scrupolosa e tempestiva di ogni prescrizione normativa di riferimento, saranno valutate congiuntamente con l'Amministrazione e oggetto di specifico protocollo volto a concordare, in relazione alle circostanze, le eventuali condizioni di adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute.