Common use of Quinto d’obbligo Clause in Contracts

Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiestodelle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio le stesse alle condizioni previste medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del R.D. 18/11/1923, n.2440corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento dannicontratto.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice l’Aggiudicatario sarà obbligata obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440dell’ammontare presunto dell’appalto. Oltre questo limite l’impresa l’Aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice il prestatore sarà obbligata obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440dell’appalto. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiestoServizio, l’impresa fornitrice il Fornitore sarà obbligata obbligato ad eseguire il servizio Servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto del contratto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l’impresa il Fornitore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiestodei servizi, l’impresa fornitrice l’operatore fornitore sarà obbligata obbligato ad eseguire il rispettivo servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440dell’appalto. Oltre questo limite l’impresa l’aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiestoservizio/fornitura richiesta, l’impresa fornitrice aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire il servizio servizio/fornitura alle medesime condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923X.X. 00/00/0000, n.2440n. 2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora 1. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto contratto, occorresse un aumento od o una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (venti per cento) dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923dell’art.11, n.2440r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa l’Impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l’impresa l’Impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse una diminuzione o un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiestodell’appalto, l’impresa fornitrice fornitrice, ai sensi dell’art. 11 R.D. 18.11.1923, n. 2440, sarà obbligata ad eseguire il servizio medesimo alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440dell’appalto. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

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