PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E P
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E P
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’AUTORITA’ Numero gara: 6543463; CIG 68338764E0
- OBBLIGHI CONTRATTUALI -
1/14
Articolo 1 Oggetto del contratto 3
Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio 3
Articolo 3 Situazione assicurativa dell’Autorità 5
Articolo 4 Consulenza nella definizione delle nuove coperture assicurative 7
Articolo 5 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi 7
Articolo 6 Stipulazione del contratto 7
Articolo 7 Oneri contrattuali 8
Articolo 8 Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti 8
Articolo 9 Quinto d’obbligo 9
Articolo 10 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni 9
Articolo 11 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative 9
Articolo 12 Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio 9
Articolo 13 Durata, decorrenza del contratto e recesso 11
Articolo 14 Domicilio legale 11
Articolo 15 Riservatezza e protezione dei dati personali 11
Articolo 16 Referenti dell’appalto 12
Articolo 17 Risoluzione del contratto 12
Articolo 18 Penali 13
Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 13
Articolo 20 Foro competente 14
Articolo 21 Disposizioni finali 14
Per Accettazione: (timbro e firma):
Articolo 1 Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione (brokeraggio) assicurativa, secondo le specifiche indicate nell’Offerta tecnica e nei presenti Obblighi contrattuali ed in particolare al successivo art. 2.
L’attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate e descritte, ancorché in maniera non esaustiva:
a. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti ed individuazione delle esigenze di nuove eventuali coperture occorrenti;
b. gestione delle polizze assicurative in corso (indicate al successivo art. 3 Situazione assicurativa dell’Autorità);
c. identificazione di economia di spesa adottabile nella gestione dei rischi al fine di garantire l’economicità e l’efficacia dei programmi assicurativi;
d. collaborazione all’esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente nella fase di apertura e trattazione globale dei sinistri, della fase di risarcimento e/o indennizzo danni; attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri; assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, compresi quelli già verificatisi e/o ancora pendenti alla data di conferimento dell’incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle compagnie di assicurazione, sia nei confronti dell’Autorità e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi. L’Autorità ed il broker dovranno procedere, per le rispettive coperture, secondo le seguenti modalità:
Coperture assicurative: “Infortuni”, “Vita”, “RCT/O”, “All Risks”:
1) l’Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del sinistro da parte dell’assicurato e/o soggetto terzo, trasmette al broker la lettera di apertura della pratica a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite incaricato del broker medesimo, come indicato al seguente punto m.;
2) il broker attribuisce un numero identificativo di sinistro e lo comunica all’Autorità entro 15 giorni solari dalla ricezione dell’apertura della pratica;
3) al fine di una più celere definizione della pratica, nonché per tutelare la privacy dell’assicurato, il broker invia le successive comunicazioni direttamente ai soggetti interessati; i competenti uffici dell’Autorità verranno informati del mero stato della pratica di sinistro;
Per Accettazione: (timbro e firma):
4) i diretti interessati, dopo l’apertura del sinistro, inviano le successive certificazioni direttamente al broker, tramite raccomandata A/R, ovvero tramite incaricato del broker medesimo, come indicato al seguente punto m..
e. gestione degli atti finalizzati all’interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché gestione dei rapporti con l’Autorità, le Compagnie medesime ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri;
f. attività di assistenza e consulenza finalizzate alla stipulazione di contratti assicurativi ed eventuali proroghe, rinnovi, modifiche ed ogni attività necessaria:
1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi rispetto all’attività svolta, ai servizi erogati ed al patrimonio mobile ed immobile e di ogni altro aspetto relativo alla posizione giuridica dell’Autorità;
2) studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, supporto alle indagini di mercato, etc.;
3) monitoraggio del programma assicurativo dell’Autorità, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall’Autorità stessa;
4) presentazione di una relazione contenente la proposta di individuazione del programma assicurativo ottimale per l’Autorità;
5) assistenza e collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle procedure per l’affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze dell’Autorità - senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, entro e non oltre 30 giorni solari dalla richiesta dell’Autorità, ovvero il minor termine oggetto di Offerta tecnica; la presentazione della bozza dei documenti per le procedure di gara dovranno essere rese disponibili entro 150 giorni dalla scadenza delle rispettive polizze o 120 giorni derivanti dal ricorso a procedure negoziate;
6) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all’Autorità;
Per Accettazione: (timbro e firma):
g. attività di assistenza, consulenza e collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi dell’Autorità (es. controllo delle polizze emesse, appendici, regolazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile), anche se stipulati precedentemente al conferimento dell’incarico di broker;
x. xxxxxxxxxx del premio alle compagnie in nome e per conto dell’Autorità, come dettagliato nel successivo art. 5;
i. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall’Autorità;
j. segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l’assistenza necessaria ad eventuali modifiche o adeguamenti delle polizze;
k. elaborazione di rapporti quadrimestrali – e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale – sull’andamento dei sinistri, corredati di valutazioni, commenti ed eventuali proposte;
l. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
m. organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto dall’Autorità, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi entro 15 giorni solari dalla richiesta;
n. elaborazione di pareri specifici da rendere entro 15 giorni solari dalla richiesta;
o. formazione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, dei soggetti indicati dall’Autorità sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Autorità, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;
p. supporto all’Autorità nell’intraprendere le necessarie iniziative finalizzate ad allineare le scadenze di tutte le polizze in essere;
q. ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico;
r. la prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l’offerta formulata.
Articolo 3 Situazione assicurativa dell’Autorità
Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative in essere al momento della pubblicazione della presente gara, unitamente alle durate delle relative coperture, nonché i
Per Accettazione: (timbro e firma):
rispettivi premi annui, comprensivi delle commissioni calcolate in percentuale dei premi stessi (percentuali a suo tempo offerte dall’attuale broker); si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse con l’assistenza del broker e recano la c.d. xxxxxxxx broker:
GARANZIA | DECORRENZA / SCADENZA | PREMIO ANNUO LORDO STIMATO al momento dell’avvio della procedura | |
a) | INFORTUNI CUMULATIVA | 30/04/14 - 30/04/16 rinnovata fino al 30/04/17 | € 216.485,33 |
b) | VITA COLLETTIVA | 31/03/14 - 31/03/16 rinnovata fino al 31/03/17 | € 222.497,40 |
d) | RCT/O | 30/04/16 – 30/04/19 Rinnovabile per ulteriori 24 mesi | € 10.217,91 |
d) | ALL RISKS | 30/04/16 – 30/04/19 Rinnovabile per ulteriori 24 mesi | € 13.795,00 |
L’attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione ed all’esecuzione dei contratti relativi alle predette coperture, sarà demandata al broker aggiudicatario della presente procedura a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, senza oneri aggiuntivi per l’Autorità.
I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dall’art. 12
Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio del presente documento.
L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura avrà l’obbligo di collaborare alla gestione ed all’esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto.
Come già precisato nel precedente art. 2 dei presenti Obblighi contrattuali, il broker è obbligato a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell’inizio dell’incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere economico aggiuntivo specifico per questa Autorità.
È pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Autorità, assumendo l’impegno a collaborare con l’attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.
Si ribadisce che per la completa gestione delle polizze di cui al presente articolo, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull’Autorità.
Per Accettazione: (timbro e firma):
Articolo 4 Consulenza nella definizione delle nuove coperture assicurative
In fase di prima applicazione, il prestatore dovrà sottoporre all’approvazione dell’Autorità entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico, una relazione contenente la proposta di programma assicurativo, per un’efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l’altro, dei rischi individuati, dell’ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dal prestatore, nel rispetto della disciplina vigente in materia.
Il prestatore dovrà, altresì, redigere, entro il termine massimo di 30 giorni solari dall’attivazione del servizio prevista per il 1° febbraio 2017, ovvero entro il minor termine oggetto di Offerta tecnica, una bozza/proposta di specifiche tecniche ed ogni altra documentazione richiesta per il necessario affidamento a terzi da parte dell’Autorità, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, della “polizza infortuni”, e “polizza vita collettiva” tenuto conto della scadenza delle stesse - come indicato al precedente art. 3.
Articolo 5 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi
Il prestatore dovrà provvede ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all’art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.
In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l’importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’Autorità entro i termini contrattualmente previsti.
Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e dell’art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Autorità, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all’Autorità l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.
Non sono imputabili all’Autorità gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.
A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare all’Autorità, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall’emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.
Articolo 6 Stipulazione del contratto
L’operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio dovrà produrre quanto di seguito indicato:
Per Accettazione: (timbro e firma):
- documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva, secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, fatta salva la riduzione del 50% nei casi previsti dalla medesima normativa.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 9 del d.lgs. 50/2016.
L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.
Articolo 7 Oneri contrattuali
Il prestatore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.
Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’Aggiudicatario.
Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Autorità.
Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Autorità, assicurando la tutela degli interessi della stessa. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a trasmettere all’Autorità ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Articolo 8 Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti
Il prestatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Per Accettazione: (timbro e firma):
Articolo 9 Quinto d’obbligo
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, il prestatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Articolo 10 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all’Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 11 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative
Il prestatore per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L’affidatario dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
L’Affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.
Inoltre, il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.
Articolo 12 Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio
L’incarico di cui trattasi non comporta, per l’Autorità, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione. Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, indicati al precedente art. 3, ad eccezione dei casi in cui l’Autorità ritenga di non inserire la cosiddetta “clausola broker” nei rapporti con le Compagnie assicuratrici.
Per Accettazione: (timbro e firma):
Per quanto concerne le coperture in essere, di cui al predetto art. 3, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione delle correnti polizze assicurative. Si precisa che per le coperture in essere la provvigione è calcolata sulla base delle percentuali previste dai vigenti contratti assicurativi come di seguito riportato:
GARANZIA | DECORRENZA / SCADENZA | REMIO ANNUO LORDO STIMATO | Percentuale di provvigione |
INFORTUNI CUMULATIVA | 30/04/14 - 30/04/16 rinnovata fino al 30/04/17.E’ prevista proroga tecnica per max 120 gg. | € 216.485,33 | 0,001 |
VITA COLLETTIVA | 31/03/14 - 31/03/16 rinnovata fino al 31/03/17. E’ prevista proroga tecnica per max 120 gg. | € 222.497,40 | 0,001 |
RCT/O | 30/04/16 – 30/04/19 Rinnovabile per ulteriori 24 mesi | € 10.217,91 | 5,998 |
ALL RISKS | 30/04/16 – 30/04/19 Rinnovabile per ulteriori 24 mesi | € 13.795,00 | 5,998 |
L’importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui l’Autorità non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:
• le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
• le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Si precisa che, al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell’incarico di cui al presente affidamento, il broker uscente, per l’annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto all’art.2 dei presenti Obblighi contrattuali.
In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull’Autorità.
Per Accettazione: (timbro e firma):
Articolo 13 Durata, decorrenza del contratto e recesso
Il contratto ha durata biennale a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico, con facoltà per l’Autorità di chiedere il rinnovo del servizio per un massimo di ulteriori 24 mesi, secondo la normativa vigente.
È fatta salva la facoltà di esecuzione anticipata della prestazione.
È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Autorità, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.
Articolo 14 Domicilio legale
Il prestatore ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.
Esso ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico del prestatore.
Articolo 15 Riservatezza e protezione dei dati personali
Il prestatore s’impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d’impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.
Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:
• a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
• a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
• a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall’Autorità o dagli interessati;
• ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;
• a consentire all’Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.
Per Accettazione: (timbro e firma):
Articolo 16 Referenti dell’appalto
L’Aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.
A seguito dell’aggiudicazione, il broker dovrà nominare, nell’ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate.
Il responsabile/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti del referente (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) per assicurare il reperimento eventualmente immediato, nell’arco della giornata lavorativa.
Nell’ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.
L’Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze.
In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 giorni solari dalla richiesta dell’Autorità.
Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 17 Risoluzione del contratto
L’Autorità si riserva, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) o PEC, con effetto immediato e senza alcun genere d’indennità e compenso per l’Aggiudicatario, qualora, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, ovvero il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, non sia stato rispettato il termine di 5 giorni, previsto dal precedente art. 16 per l’individuazione del nuovo responsabile, nonché, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell’art. 15 Riservatezza e protezione dei dati personali e nel caso in cui l’operatore aggiudicatario (o una dei soggetti partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara.
Per Accettazione: (timbro e firma):
In caso di risoluzione del contratto, l’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio oggetto della presente gara all’operatore classificatosi al secondo posto nella graduatoria.
Articolo 18 Penali
Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, l’Autorità provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
• € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati dall’Autorità per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.
Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non preclude all’Autorità la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 17 Risoluzione del contratto.
L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Articolo 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" ( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).
Per Accettazione: (timbro e firma):
La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Articolo 20 Foro competente
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 21 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia e al regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’Autorità.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 del presente documento.
(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Società)
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Per Accettazione: (timbro e firma):