Common use of Qualità dei materiali Clause in Contracts

Qualità dei materiali. Tutti i materiali ed i ricambi forniti nell’ambito delle prestazioni e lavori, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere della migliore qualità, corredati di tutte le certificazioni di legge, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondere perfettamente all’uso cui sono destinati. Qualora il Committente rifiuti dei materiali o apparecchiature, perché ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non adatti e quindi non accettabili, l’Appaltatore non potrà utilizzarli e dovrà, ove già posti in opera, rimuoverli a sua cura e spese e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire tutti gli impianti realizzati sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio e sia per il regolare funzionamento. In caso di riscontrata deficienza nella potenzialità degli impianti forniti ed installati, l’Appaltatore dovrà provvedere al relativo potenziamento a propria cura e spese. La garanzia sulle opere ed impianti di nuova realizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile all’art.1667.

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Qualità dei materiali. Tutti i I materiali ed i ricambi forniti nell’ambito delle prestazioni e lavori, a carico dell’Appaltatore, dovranno devono essere della migliore qualità, corredati di tutte le certificazioni di legge, lavorati a perfetta regola d’arte qualità esistente in commercio e corrispondere perfettamente all’uso cui sono destinati. Qualora il Committente rifiuti dei materiali o apparecchiature, perché ritenutisi intendono accettati solamente quando, a suo giudizio insindacabile giudiziodella Direzione Lavori, sono riconosciuti idonei. Quando la Direzione Xxxxxx abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatti e quindi non accettabiliidonea all’impiego, l’Appaltatore non potrà utilizzarli e dovràdeve subito sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, ove già posti in operaallontanando immediatamente dal cantiere, rimuoverli a sua cura e spese spese, i materiali rifiutati. Su richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a fornire i certificati di qualità e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire tutti gli impianti realizzati sia per la qualità idoneità dei materiali sia che la Direzione Lavori ritenga di dover acquisire, nonché a prestarsi per il montaggio sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali che potrà prescrivere la Direzione stessa per l’accertamento della loro qualità e sia per il regolare funzionamento. In caso di riscontrata deficienza nella potenzialità degli impianti forniti ed installati, l’Appaltatore dovrà provvedere al relativo potenziamento a propria cura e spese. La garanzia sulle opere ed impianti di nuova realizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile all’art.1667resistenza.

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Qualità dei materiali. Tutti Le apparecchiature ed i materiali ed i ricambi forniti nell’ambito delle prestazioni e lavori, a carico dell’Appaltatore, proposti dovranno essere della migliore dotati di marchio CE e possibilmente di marchio di qualità, corredati di . Xxxxxx presentare altresì tutte le certificazioni garanzie di leggeaffidabilità, lavorati di sicurezza e di inalterabilità nel tempo. Oltre a perfetta regola d’arte presentare le caratteristiche corrispondenti alle prescrizioni delle presenti specifiche, i materiali e corrispondere perfettamente all’uso cui sono destinatile apparecchiature dovranno essere conformi alle leggi, alle norme, ai regolamenti ed alle raccomandazioni ufficiali vigenti in materia. Qualora il Committente rifiuti La descrizione dei materiali indicati precedentemente ha valore indicativo e non esimano la Ditta Installatrice dall’obbligo di fornire ed installare opere complete in ogni loro parte, perfettamente funzionanti, indipendentemente da qualsiasi omissione, imperfezione o apparecchiature, perché ritenuti, imprecisione. L’eventuale incompletezza delle informazioni non solleva la Ditta Installatrice alla realizzazione dell’impianto a suo insindacabile giudizio, non adatti e quindi non accettabili, l’Appaltatore non potrà utilizzarli e dovrà, ove già posti “regola d’arte” in opera, rimuoverli a sua cura e spese e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritteconformità al decreto n° 37 del 22 /01/ 2008. L’Appaltatore ha l’obbligo è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate e dovrà pertanto far proprio il progetto, verificarne la rispondenza alle norme di garantire tutti gli impianti realizzati sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio legge e sia per il regolare funzionamento. In caso di riscontrata deficienza nella potenzialità degli impianti forniti ed installati, l’Appaltatore dovrà provvedere al relativo potenziamento a propria cura e spese. La garanzia sulle opere ed impianti di nuova realizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile all’art.1667alle prescrizioni riportate nelle presenti specifiche.

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Qualità dei materiali. Tutti i materiali ed i ricambi forniti nell’ambito delle prestazioni e lavori, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere della migliore qualità, corredati di tutte le certificazioni di legge, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondere perfettamente all’uso cui sono destinati. Tutti i materiali devono essere preventivamente approvati dalla committenza. Qualora il Committente quest’ultima rifiuti dei materiali o apparecchiature, perché ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non adatti e quindi non accettabili, l’Appaltatore non potrà utilizzarli e dovrà, ove già posti in opera, rimuoverli a sua cura e spese e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire tutti gli impianti realizzati sia per la qualità dei materiali sia per il montaggio e sia per il regolare funzionamento. In caso di riscontrata deficienza nella potenzialità degli impianti forniti ed installati, l’Appaltatore dovrà provvedere al relativo potenziamento a propria cura e spese. La garanzia sulle opere ed impianti di nuova realizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice Civile all’art.1667.

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