Prove e controlli Clausole campione

Prove e controlli. L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo. La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale. La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa. Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L. Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma del DPR 207/2010.
Prove e controlli. I tubi di acciaio dovranno essere sottoposti a controllo specifico UNI EU 21 secondo le modalità riportate dalle norme UNI 6363.84. In particolare dovranno essere prodotti i documenti di cui al punto 12.2.b delle citate UNI 6363.84. - Rivestimento_bituminoso le prove sui bitumi e i mastici bituminosi dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni delle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Fasc. 2 del C.N.R.". Il controllo sui rivestimenti consiste nell'accurata ispezione del maggior numero dei tubi in una delle qualsiasi fasi di lavorazione, nella misura dello spessore, nelle prove di aderenza e nel controllo della continuità. - Misura degli spessori Dovrà essere eseguita con prove non distruttive mediante apposito apparecchio (a orologio e elettromagnetico) in un numero di punti prefissato dalla Direzione dei lavori ma, in ogni caso, non superiore ad 1 punto per m2 di rivestimento. L'esito delle misure sarà positivo quando in tutti i punti misurati lo spessore non è mai inferiore ai limiti prefissati. - Prova di aderenza Dovrà essere eseguita in un numero di punti a giudizio della Direzione dei lavori, ma comunque non superiore a una prova per ogni 2 m2 di superficie del rivestimento. Si eseguono sul rivestimento, con un coltello affilato e robusto, due tagli, fino alla superficie del tubo, paralleli all'asse della tubazione e altri due con la stessa inclinazione della fascia di armatura in modo da formare, con i primi, un parallelogramma di altezza h = cm (10 ÷ 20). Successivamente, in corrispondenza di un intero lato del parallelogramma, si asporta la parte del rivestimento esterno al lato stesso per una sufficiente lunghezza. Su tale lato, si stacca per una profondità di due centimetri, il bordo inferiore del rivestimento della tubazione in modo che il lembo sia leggermente sollevato. Con una pinza le cui ganasce devono avere la stessa lunghezza del lato in questione, si afferra il lembo tirandolo in modo uniforme fino alla lacerazione. La prova risulterà negativa se in uno qualsiasi dei punti in esame lo strato di primer si staccherà dal metallo. Se il rivestimento non si stacca dallo strato di primer l'aderenza sarà considerata sufficiente. Se lo strato di rivestimento dovesse, in alcuni punti, staccarsi dal primer si misureranno le aree delle superfici ove si è verificato il distacco. Si definisce "coefficiente di aderenza" il rapporto percentuale tra la superficie che resta ricoperta dal rivestimento e quella totale. La prova s...
Prove e controlli. Sulle apparecchiature devono essere eseguire prove di tenuta in stabilimento, alle pressioni previste dalle norme UNI 6884-71 per le valvole d'intercettazione e di regolazione in genere, e UNI 7125-72 per le saracinesche. Potranno anche essere eseguite prove tecnologiche, parzialmente e totalmente distruttive, su un massimo del 3% del totale delle apparecchiature. Effettuati i xxxxxxxx, dovrà essere redatto il verbale delle prove, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'Impresa e dalla Ditta costruttrice. Durante la fabbricazione delle apparecchiature un incaricato della Direzione Lavori potrà accedere liberamente nello stabilimento, per controllare la rispondenza delle caratteristiche e i materiali impiegati siano quelle dei prototipi, riservandosi di effettuare ogni tipo di prova che riterrà necessario.
Prove e controlli. Le apparecchiature verranno costruite secondo regola d’arte. Tutti i controlli specifici, le prove o le ispezioni dovranno essere concordati per iscritto prima della conclusione del Contratto ed i relativi costi sono a carico esclusivo dell’Acquirente secondo la quotazione che sarà stabilita dal Venditore.
Prove e controlli. 1) tutte le prove e controlli che l’ufficio tecnico della Committente ordini di eseguire sugli impianti, su materiali o componenti;
Prove e controlli. L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dal D.L. e/o dall’Organo di Collaudo. Il D.L. provvede, in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento, al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale. Lo stesso D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Il D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme del D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa. Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dal D.L. Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n°145 come modificato ed integrato dal D.P.R. 207/2010.
Prove e controlli. È obbligo dell'Appaltatore di eseguire provini di calcestruzzo nel numero e nei modi previsti dalla Legge n° 1086 del 05/11/1976, D.M. 30/05/1972, D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, nonché dal D.M. 27/07/1985; è inoltre facoltà del Direttore dei Lavori prelevare in ogni momento e quando lo ritenga opportuno campioni di materiali o di conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. Tali prelevamenti saranno fatti in contraddittorio con I'lmpresa. CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI Oltre a richiamare quanto è stato prescritto con il precedente articolo per la esecuzione di opere in cemento armato, I'lmpresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.M. 30/05/1972 di cui alla Legge 05/11/1971, al D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, dal D.M. 27/07/1985 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento armato precompresso. Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità (accompagnati da disegni esecutivi) che I'lmpresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto, o alle norme che le verranno impartite all'atto della consegna dei lavori. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle varie strutture in cemento armato e delle centine o armature di sostegno, non esonera in alcun modo I'lmpresa dalla responsabilità ad essa derivante per legge o per le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del committente, l'Impresa rimane unica responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione, che per la loro esecuzione; di conseguenza I'lmpresa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza esse potranno risultare. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro nello stesso cantiere di lavoro. La Direzione dei Lavori potrà prescrivere l'uso di vibratori senza maggiori compensi. CASSEFORME E CENTINATURE Le armature di sostegno dovranno essere suf...
Prove e controlli. 4.3.1 Il Fornitore sarà tenuto a dotarsi e mantenere durante l’esecuzione della Fornitura, delle procedure di verifica e degli strumenti di controllo necessari ed adeguati al fine di eseguire le prove ed operazioni di controllo sul Prodotto.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: