Proprietà e conduzione dei fabbricati Clausole campione

Proprietà e conduzione dei fabbricati. La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati ove si svolge l’attività dichiarata ed eventualmente dei locali adibiti a civile abitazione dell’Assicurato, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi impianti solari termici (pannelli solari), impianti fotovoltaici con potenza massima di 5 kwp, ascensori, montacarichi e scale mobili, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi anche tenuti a parco o a giardino, strade private, recinzioni compresi i cancelli, anche elettrici, e parco giochi (esclusi tappeti elastici) ad uso esclusivo dei clienti dell’esercizio. Se il fabbricato è in condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
Proprietà e conduzione dei fabbricati. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata o descritti in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L’Assicurazione comprende le civili abitazioni, compreso uso foresteria, o spazi aziendali che si trovano all’interno del perimetro aziendale assicurato. L’Assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati e delle Cose che si trovano in questi spazi, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici. - attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’Assicurazione. Se il fabbricato è in condominio, l’Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto quella per i danni a carico della proprietà comune di cui egli debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli
Proprietà e conduzione dei fabbricati. L’assicurazione è estesa al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell’ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Proprietà e conduzione dei fabbricati. Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.
Proprietà e conduzione dei fabbricati. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e alla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti, delle aree tutte di pertinenza. La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati, così come definiti all’art.5 del D.lgs.38/2000 e successive modificazioni, e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n. 276 del 10/09/2003 e successive modificazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art.583 del Codice Penale, i lavoratori parasubordinati, i dipendenti dell’assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003.
Proprietà e conduzione dei fabbricati. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo o custodia di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
Proprietà e conduzione dei fabbricati. L’Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dei Fabbricati è valida esclusivamente per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati identificato in Polizza nei quali si svolge l’attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:
Proprietà e conduzione dei fabbricati. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 lettera n), l’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell’ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Nella definizione di fabbricati si intendono compresi gli impianti fissi a loro servizio, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, i serramenti, le recinzioni e/o i muri di cinta, i cancelli o portoni anche azionati elettricamente, le aree verdi e gli alberi anche di alto fusto e le relative strade private. La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio. L’assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento, compresi quelli da rigurgito di fogna, sempreché di pertinenza del fabbricato.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.