Conciliazione ed arbitrato Clausole campione

Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori. Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette). Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto. La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni. Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore. Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma. Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente. Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.
Conciliazione ed arbitrato art.135 - tentativo obbligatorio di conciliazione art.136 - arbitrato art.137 - modalità di designazione dell'arbitro art.138 - norma finale
Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, prevedono le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell’art. 412 ter c.p.c.
Conciliazione ed arbitrato. ART.135 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Conciliazione ed arbitrato. 1. La conciliazione e l’arbitrato sono disciplinati ai sensi dell’Allegato A).
Conciliazione ed arbitrato. Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori.
Conciliazione ed arbitrato. 1. Il presente articolo disciplina gli istituti della conciliazione e dell’arbitrato per il personale della qualifica unica dirigenziale
Conciliazione ed arbitrato. 1. Le parti, per le medesime finalità di cui all’art. 16, concordano di assegnare al gruppo di lavoro di cui al predetto articolo l’ulteriore compito di elaborare proposte di istituzione e regolamentazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato.
Conciliazione ed arbitrato art. 135 - tentativo obbligatorio di conciliazione
Conciliazione ed arbitrato. ART.130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE ART.131 – ARBITRATO ART.132 -MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO