Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio Clausole campione

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 20.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell’istanza, trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 1. Il procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio economico-finanziario sono definite all’art. 11 dell’Allegato alla deliberazione ARERA in appendice.
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 23.1 L’EGATO decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all’ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell’ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all’Articolo 16-quater (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l’EGATO, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell’ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. (nuovo ex art. 11 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. Accertato il venir meno (o il rischio che possa venir meno l'equilibrio economico finanziario) entro i margini e condi- zioni sopra indicati, l'EGA decide sull'istanza di riequili- brio presentata dal Gestore [o sulle osservazioni formulate dal Gestore e dai Finanziatori alla proposta dell'EGA sub art. 11.5 lett. b)] entro sessanta giorni dalla sua ricezio- ne e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra ripor- tato. Laddove nessuna delle misure di cui all'art. 11.6 sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considera- to, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequili- brio individuate con procedura partecipata dal Gestore e dai Finanziatori. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio deter- minate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria com- petenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non ol- tre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautela- ri. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rappor- ti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infra- gruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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