Condizioni Generali (CG) per contratto Mobile
Condizioni Generali (CG) per contratto Mobile
1 Parti contraenti e campo di applicazione
1.1 Swisscom Directories SA («Società fornitrice») è la società fornitrice dei servizi offerti su xxx.xxxxx.xx. La Società Fornitrice stipula con il cliente il presente contratto.
1.2 Le presenti Condizioni Generali per il contratto Mobile (CG) disciplinano i rapporti giuridici fra il cliente e la Società Fornitrice con riferimento al Mobile Advertising nel campo dell’offerta di xxxxx.xx e costituiscono parte integrante del contratto stipulato fra il cliente e la Società Fornitrice. La Società Fornitrice si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti CG. Il cliente può visionare la versione aggiornata delle CG sul sito xxx.xxxxx.xx o richiederne una copia alla Società Fornitrice. Con il pagamento di ogni fattura, il cliente conferma di aver preso visione e di accettare la versione aggiornata delle CG.
2 Entrata in vigore e durata del contratto
2.1 Il presente contratto entra in vigore con la firma delle due parti contraenti oppure, in caso di rapporto elettronico con il cliente, attraverso la conferma dell’offerta della Società Fornitrice tramite e-mail del cliente alla data menzionata nella documentazione contrattuale e s’intende stipulato in modo vincolante per la durata pattuita contrattualmente, a partire dalla data di attivazione. Le parti contrattuali dichiarano di equiparare la firma autografa elettronica apposta mediante pennino sullo schermo del dispositivo impiegato per la vendita alla firma autografa su carta ai sensi dell’art. 13 e segg. del Codice delle obbligazioni.
2.2 La Società Fornitrice si riserva il diritto, previa verifica dei dati contrattuali del cliente, di rescindere il contratto senza obblighi di risarcimento e senza dover addurre motivazione entro 30 giorni dalla sotto- scrizione dello stesso.
3 Responsabilità giuridica del cliente
3.1 Con il conferimento del servizio e la firma del contratto, il cliente conferma di essere in possesso di tutti i diritti necessari sulla documentazione da egli messa a disposizione della Società Fornitrice e di poterne disporre in modo libero e illimitato. Dal manoscritto possono derivare eventuali obblighi di collaborazione del cliente, l’osservanza di disposizioni tecniche, ecc.
3.2 Il cliente tiene indenne la Società Fornitrice da tutti i costi (inclusi costi di difesa) e da rivendicazioni di terzi che possano essere avanzate nei confronti della Società Fornitrice.
4 Prestazioni della Società Fornitrice
4.1 Nella fornitura delle sue prestazioni, la Società Fornitrice adotta standard d’uso generale, applicando la cura necessaria. Essa è autorizzata ad adattare le proprie attrezzature alle esigenze tecniche e a modificare la propria gamma d’offerta, in qualsiasi momento, senza doverne informare il cliente. Il cliente si dichiara d’accordo con tali modifiche, nella misura in cui esse non pregiudichino in maniera inaccettabile i suoi diritti alla prestazione.
4.2 Se durante il periodo di validità del contratto vengono concordate prestazioni nuove o aggiuntive, per tutte le prestazioni di servizi acquistate fino a quel momento dalla Società Fornitrice si applica l’edizione più recente delle presenti CG.
4.3 La Società Fornitrice evade le pubblicazioni commissionate di regola entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione d’ordine completa e del manoscritto. La prima registrazione comprende i contenuti forniti nel manoscritto.
4.4 Laddove l’entità della prestazione della Società Fornitrice comprenda attività online del cliente o di terzi, ne è responsabile il cliente stesso.
4.5 La Società Fornitrice determina il tipo della protezione d’accesso. Essa non ha l’obbligo di verificare i dati identificativi degli utenti. Essa può considerare come accesso autorizzato ogni accesso con la password corretta. Essa non ha inoltre l’obbligo di adottare provvedimenti di protezione contro la duplicazione di qualsivoglia tipo. Il cliente si impegna altresì a proteggere le proprie password e i propri codici identificativi da eventuali abusi, e risponde alla Società Fornitrice di eventuali danni che essa possa subire a causa di un uso improprio.
5 Prestazioni di terzi
Alcune richieste dei clienti vengono trasmesse dalla Società Fornitrice ai propri partner di supporto per la fornitura di servizi supplementari. I partner di supporto stipulano direttamente con il cliente un contratto separato. La Società Fornitrice declina ogni responsabilità per il rapporto contrattuale in essere fra il cliente e il partner di supporto.
6 Contenuti della pubblicità
6.1 Il cliente assicura, e se ne assume la responsabilità esclusiva, che i suoi contenuti pubblicitari non violino le normative giuridiche vigenti, in particolare che non contengano raffigurazioni di carattere sessuale o pornografico, non utilizzino nomi o definizioni che rimandano a tali programmi o contenuti o che li pub- blicizzino. Lo stesso vale per i contenuti e le formulazioni di natura estremista, politica o sconveniente, o ancora che violino il buon costume e in generale il rispetto di eventuali diritti di terzi.
6.2 La Società Fornitrice non ha alcun obbligo di verificare la pubblicità dal punto di vista del contenuto, e declina espressamente qualsiasi responsabilità a questo riguardo. Il cliente tiene completamente indenne la Società Fornitrice da eventuali rivendicazioni che possano essere avanzate nei confronti della Società Fornitrice.
6.3 La Società Fornitrice può, a sua libera discrezione, rifiutare in qualunque momento la pubblicità del cliente a causa del suo contenuto, della sua provenienza, della sua forma tecnica o della sua qualità in base a motivazioni uniformi oggettivamente giustificate, in particolare quando la pubblicità non corrisponda alle predette assicurazioni. Se la pubblicità viene rifiutata, il cliente non vanta alcun diritto al rimborso dei pagamenti da egli già eseguiti, se essi corrispondono al valore delle prestazioni già prodotte dalla Società Fornitrice. Sono escluse richieste di risarcimento dei danni di un cliente nella misura ammessa dalla legge. Se la pubblicazione viene elaborata nonostante una prima dichiarazione di rigetto, rimangono pienamente validi gli obblighi contrattuali reciproci.
6.4 Posizionamento, contenuto ed entità della pubblicità. Per il posizionamento, il contenuto e l’entità della pubblicità sono validi esclusivamente gli attributi che sono riportati sul formulario di contratto valido e sul manoscritto. Non può essere concessa un’esclusione della concorrenza. Il prodotto «Mobile First» viene visualizzato in alternanza (max. 3) secondo i criteri di ricerca Rubrica e Zona di distribuzione prestabiliti. Se il prodotto è adatto, la pubblicità può essere attivata anche su piattaforme di terzi. Il prodotto MBA (Mobile Business Alert) viene visualizzato sempre con un’iscrizione esistente.
6.5 Consegna del materiale pubblicitario. Il cliente è responsabile per una consegna puntuale e tecnicamente conforme del materiale pubblicitario, degli originali e della documentazione necessaria. Il cliente sostiene il rischio per la trasmissione del materiale pubblicitario. Se la pubblicità non può essere attivata oppure viene attivata in modo sbagliato perché il cliente ha consegnato la documentazione in ritardo, in modo lacunoso o errato oppure contrassegnata erroneamente, viene addebitata la pubblicità concordata. In questo caso al cliente non competono diritti di risarcimento.
6.6 Attivazione della pubblicità. La pubblicità viene attivata nella qualità di riproduzione abituale per le pubbli- cazioni Mobile.
6.7 Se al cliente viene inviato un «buono per attivazione» (BPA) per e-mail oppure per posta, il cliente ha l’obbligo di verificare il BPA e di comunicare eventuali richieste di modifica alla Società Fornitrice entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento o entro il termine stabilito. Nel caso di richieste di modifica avanzate successivamente, il cliente si fa carico dei costi delle modifiche da egli desiderate.
6.8 La Società Fornitrice è autorizzata a rifiutare le sue prestazioni qualora i materiali interessati siano stati consegnati con dei vizi oppure non in condizione pronta per l’utilizzo.
6.9 Con il prodotto MBA (Mobile Business Alert), la Società Fornitrice può offrire al cliente la possibilità di inserire e modificare personalmente i contenuti del proprio MBA. A tal proposito, il cliente acconsente espressamente alla messa online e alla pubblicazione del suo contenuto senza verifica da parte della Società Fornitrice. Tuttavia, la Società Fornitrice può, a sua discrezione, rimuovere dal MBA un contenuto in qualsiasi momento e senza specificarne le motivazioni.
7 Proprietà intellettuale e diritti di terzi
7.1 Se il cliente non ha realizzato personalmente il suo prodotto pubblicitario consegnandolo già pronto alla Società Fornitrice, essa mantiene in via esclusiva l’intera proprietà intellettuale e reale del prodotto pub- blicitario e del suo contenuto. Qualora il materiale fornito dal cliente debba essere oggetto di elaborazione da parte della Società Fornitrice o di un terzo, questa norma si applica all’elaborazione da parte della Società Fornitrice o del terzo.
7.2 Il cliente dichiara e garantisce espressamente di rispettare i diritti di terzi, in particolare diritti di ditte, diritti d’autore (copyright) e diritti dei marchi. Egli prende atto che su immagini, grafici, dati, documenti sonori, programmi o loro parti ecc. di regola sussistono diritti di terzi e dichiara di aver preventivamente acquisito i diritti d’uso necessari.
7.3 La Società Fornitrice non ha l’obbligo di verificare l’esistenza di tali diritti di terzi oppure la sussistenza dei diritti d’uso necessari del cliente. In caso di dubbio può tuttavia richiedere al cliente un documento di legittimazione, rifiutare l’accettazione della relativa documentazione oppure richiedere l’eliminazione di parti che violano dei diritti, e in caso contrario sospendere le loro prestazioni fintantoché l’eventuale violazione dei diritti non sia stata eliminata. Il cliente manleva e tiene indenne la Società Fornitrice da tutte le rivendicazioni avanzate da terzi nei suoi confronti.
8 Responsabilità e garanzia
La Società Fornitrice provvederà a eliminare entro un termine ragionevole eventuali guasti tecnici che sono di sua competenza. Sono esclusi diritti di garanzia più ampi. In particolare, la Società Fornitrice non concede alcuna garanzia per i dati contenuti in descrizioni dei prodotti o specifiche e non risponde in alcun modo di guasti o interruzioni. Inoltre il cliente è responsabile in via esclusiva per le proprie apparecchiature tecniche necessarie e per la protezione dei programmi (software) o delle apparecchiature (hardware) del proprio sito web. La Società Fornitrice non concede alcuna garanzia per la compatibilità delle sue presta- zioni con hardware o software del cliente.
9 Prezzi, emissione della fattura e condizioni di pagamento
9.1 Il cliente deve e paga il prezzo convenuto in sede di contratto entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte della Società Fornitrice, senza deduzioni di alcun tipo. Nel caso di prestazioni periodiche, la fattura viene emessa di regola con cadenza annuale. Di regola la prima fattura viene emessa 60 giorni dopo la stipulazione del contratto, indipendentemente dalla consegna del materiale menzionato da parte del cliente o dell’attivazione del prodotto online. Non si accettano assegni WIR. La Società Fornitrice è autorizzata a riscuotere l’importo dovuto tramite fattura telematica di un provider di servizi di telecomunicazioni, per es. Swisscom (Schweiz) AG, oppure attraverso altri partner.
9.2 In caso di superamento del termine di pagamento indicato al punto 9.1, subentra la mora senza ulteriore avviso. In caso di ritardo nel pagamento viene addebitato l’interesse moratorio del 5% all’anno secondo l’art. 104 del CO. Inoltre la Società Fornitrice è autorizzata a richiedere i costi di sollecito a parziale copertura delle spese sostenute. L’importo della fattura in sospeso più le eventuali commissioni di sollecito e gli interessi applicabili possono essere ceduti o venduti a terzi a scopo d’incasso. I costi di cessione pari a CHF 75.– vengono addebitati dalla Società Fornitrice all’inserzionista all’atto della cessione del credito all’ufficio incassi.
9.3 La Società Fornitrice può richiedere al cliente dei pagamenti anticipati, prima di fornire le sue prestazioni. Indipendentemente da ciò, in caso di mancato pagamento delle fatture la Società Fornitrice può sospendere le proprie prestazioni senza preavviso fino al ricevimento da parte della Società Fornitrice di tutti gli importi dovuti. Restano in ogni caso riservate tutte le prerogative di legge in favore della Società Fornitrice.
9.4 Nel caso in cui venga concordato con il cliente un pagamento rateale, la Società Fornitrice si riserva il diritto di richiedere un acconto di entità adeguata. L’acconto versato viene addebitato in misura propor- zionale sull’importo complessivo relativo al primo anno contrattuale. Il cliente deve e paga l’acconto entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte della Società Fornitrice, senza deduzioni di alcun tipo. Per le rate seguenti si applica quanto previsto all’art. 9.1. In caso di ritardo nel versamento dell’acconto o di una delle rate successive, diviene esigibile l’importo complessivo per l’anno contrattuale in corso e si applica quanto previsto dall’art. 9.2.
9.5 Qualora vi fossero degli errori nell’esecuzione, il cliente non è autorizzato a rifiutare il pagamento. In ogni caso è ammessa una compensazione soltanto se la pretesa avanzata dal cliente per la compensazione è accertata dalla Società Fornitrice senza contestazioni o passata in giudicato. Sono escluse altre o ulteriori pretese del cliente.
9.6 Il prezzo netto convenuto è da intendersi come prezzo fisso annuale. Tale prezzo netto non è comprensivo dell’IVA, che verrà calcolata in aggiunta nell’aliquota vigente.
10 Responsabilità e limitazione della responsabilità
10.1 La Società Fornitrice è responsabile nei confronti del cliente per la fornitura accurata e conforme al con- tratto delle prestazioni convenute da parte della stessa. Tali prestazioni risultano nello specifico dai dati del cliente riportati sul formulario del manoscritto o in altri supporti dati. La Società Fornitrice non si assume alcuna responsabilità per la configurazione della pubblicità.
10.2 La Società Fornitrice risponde soltanto in caso di dolo o negligenza grave. Diversamente la responsabilità è esclusa nella misura ammessa dalla legge. In particolare è esclusa la responsabilità per danni indiretti e danni conseguenti, per cause di forza maggiore e scioperi, per guasti tecnici che ricadono nel campo di responsabilità di altre aziende e/o altri gestori di rete, nella misura ammessa dalla legge.
10.3 Qualora sussista una responsabilità della Società Fornitrice, in tutti i casi essa è limitata nell’ammontare al danno comprovato, tuttavia con un tetto massimo pari all’importo del contratto.
10.4 La Società Fornitrice non risponde di contenuti del cliente e dati che vengono cancellati dopo la risoluzione di un contratto o in caso di mancato rinnovo di un contratto. La Società Fornitrice non risponde, inoltre, per azioni illecite degli utenti a danno del cliente (per es. copia non autorizzata di contenuti e simili).
10.5 Il cliente risponde nei confronti della Società Fornitrice per tutti i pregiudizi che essa possa subire a causa della violazione di disposizioni contrattuali e la tiene indenne da tutte le pretese di terzi che possano essere avanzate nei suoi confronti a causa di una presunta violazione di beni immateriali o altri diritti. Il cliente prende atto che azioni illecite possono anche derivare da semplici collegamenti tecnici di programmi (per es. link). Il cliente ha pertanto l’obbligo di creare soltanto collegamenti in cui egli possa escludere fattispecie di reato e violazioni di diritti di terzi. Tale responsabilità sussiste oltre la durata del rapporto contrattuale.
10.6 In linea di massima, la Società Fornitrice è autorizzata a inviare comunicazioni alle persone e agli indirizzi forniti dal cliente in base a quanto previsto della legge. Il cliente è tenuto a notificare la modifica del proprio indirizzo, del referente interno o dell’e-mail di corrispondenza. Non sussiste alcuna responsabilità per la Società Fornitrice nel caso in cui il recapito della comunicazione non dovesse andare a buon fine.
11 Valutazioni
11.1 Per i propri servizi, la Società Fornitrice mette a disposizione un sistema di valutazione. Esso comprende Recommendations (suggerimenti, come pollice in alto/verso ecc.), Ratings (come assegnazione di stelle ecc.) e Reviews (possibilità di commento, come la redazione di commenti valutativi) degli utenti dei servizi offerti dalla Società Fornitrice. Sottoscrivendo il presente contratto, il Cliente acconsente alla partecipa- zione al sistema di valutazione della Società Fornitrice. Se un Cliente non desidera essere valutato, può comunicarlo in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Nel giro di 10 giorni lavorativi, la Società Fornitrice confermerà al Cliente che in futuro non potrà più essere valutato.
11.2 La Società Fornitrice detiene il diritto esclusivo, gratuito, permanente, trasferibile, irrevocabile e illimi- tatamente sublicenziabile all’utilizzo, alla riproduzione, alla modifica, all’adattamento, alla traduzione, alla distribuzione, alla pubblicazione e alla presentazione delle valutazioni (suggerimenti, assegnazione di stelle e commenti). La Società Fornitrice può inoltre utilizzare le valutazioni in tutti i media conosciuti e per qualsiasi scopo, con o senza collegamento al nome associato all’invio oppure al nome del Cliente.
11.3 La Società Fornitrice non è tenuta a controllare le valutazioni inserite o diffuse dagli utenti nei propri servizi. La Società Fornitrice non è in alcun modo responsabile delle valutazioni degli utenti. La Società Fornitrice ha il diritto di bloccare, cancellare o non abilitare le valutazioni a propria discrezione, senza preavviso e per qualsiasi motivo.
11.4 La Società Fornitrice mette a disposizione una procedura di notifica per la cancellazione di contenuti. Se il Cliente riscontra contenuti che, a proprio giudizio, sono lesivi della personalità, della concorrenza, del diritto d’autore o dell’onore, a sfondo razzista, inneggianti alla violenza, minacciosi, pornografici oppure osceni, può comunicarlo scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. La Società Fornitrice adotterà le misure necessarie a cancellare in tempo utile tali contenuti.
12 Protezione dei dati
12.1 La dichiarazione sulla protezione dei dati della Società Fornitrice vale nella sua versione più attuale, e può essere consultata su xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
12.2 La Società Fornitrice può inviare al Cliente informazioni su altri suoi prodotti o servizi (ad es. sotto forma di newsletter o tramite invio postale). Qualora il Cliente non desiderasse più ricevere tali comunicazioni dalla Società Fornitrice di servizi, può disdire l’abbonamento in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo seguente: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, per lettera o per telefono utilizzando i recapiti indicati su xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
13 Disposizioni finali
13.1 Disposizioni accessorie, modifiche delle disposizioni contrattuali o accordi aggiuntivi sono validi soltanto se concordati per iscritto oppure, in caso di rapporto elettronico con il cliente, dopo la conferma tramite e-mail della Società Fornitrice (fanno eccezione le modifiche alle CG, v. art. 1.2).
13.2 La Società Fornitrice si riserva il diritto di cedere a un terzo singoli o molteplici diritti e doveri derivanti dal presente contratto o anche l’intero rapporto contrattuale. È esclusa la cessione da parte del cliente.
13.3 Le modifiche della situazione giuridica del cliente non hanno alcun influsso sulla validità del contratto. In caso di cessazione di attività del cliente, la Società Fornitrice è autorizzata a fatturare immediatamente il valore residuo contrattuale tramite fattura finale.
13.4 L’eventuale nullità di una delle disposizioni precedenti non pregiudica la validità delle residue disposizioni contrattuali. Il rapporto contrattuale fra le parti è soggetto al diritto svizzero a eccezione delle norme materiali del diritto di collisione e delle disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, siglata a Vienna l’11.4.1980). Foro competente è Zurigo.
Swisscom Directories SA, maggio 2018