Common use of Prestazione assicurata Clause in Contracts

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende private, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateLavoratori, Poste Assicura S.p.A., A. in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o di messa in mobilità liquiderà mensilmenteMalattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato dall’As- sicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneInabilità Temporanea Totale, con un mas- simo massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea ca- pitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori autonomi o dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privatedi Enti Pubblici, Poste Assicura S.p.A., A. in caso di Disoccupazione a Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia come di seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità specifi- cato, liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno dell’an- no riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di Euro 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo in- tero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della singola copertura assicurativa. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati Affinché operi la presente garanzia, lo stato di Inabilità temporanea totale dovrà essere conseguenza diretta di Infortunio o Malattia a cui dovrà conseguire un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno venti giorni oppure conseguire ad un ricovero per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativaGran- de intervento chirurgico. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o per Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione1.2.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende private, Poste Assicura S.p.A., in In caso di Disoccupazione a seguito Ricovero in Istituto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Cura, sempreché l’Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Pubblico o un Non Lavoratore, Italiana Assicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di messa franchigia fissato in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, 7 pernottamenti e successivamente una somma pari all’importo delle rate a tanti indennizzi mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 ciascuno ogni 30 giorni di Franchigia assolutaRicovero in istituto di Cura, con il fino ad un limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia 10 Indennizzi Mensili; ogni indennizzo successivo al primo è prestata per la stessa durata del mutuo, per dunque riferito ad un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi conti- nuativi di DisoccupazioneRicovero a decorrere dall’indennizzo precedente. Qualora l’Assicurato, con dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa – un mas- simo nuovo Ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa un nuovo periodo di franchigia, ferma la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa corresponsione massima di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave10 indennizzi mensili. Qualora il mutuo nuovo sinistro sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazionefranchigia.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da Aziende privatein- determinato, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuocon cadenza bimestrale, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimido- dicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata Pertanto, l’Assicu- rato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per la stessa durata il caso Disoccupazione, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del mutuo, per un massimo di 10 annidebito in linea capitale alla data del Sinistro. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, alla fine dello stesso periodo ed anticipatamente per il successivo con un mas- simo massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateQualora, Poste Assicura S.p.A.in fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente abbia optato per la presente copertura in abbinamento alla garanzia principale per il caso di morte, in caso di Disoccupazione decesso causato da Infortunio, Assimoco Vita paga ai Beneficiari designati un capitale aggiuntivo di importo pari a seguito quello della prestazione principale quale risulta al momento del decesso con il limite massimo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o 500.000 euro. Qualora il decesso sia causato da infortunio dovuto a incidente stradale, Assimoco Vita pagherà un capitale pari al doppio di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assolutatale capitale aggiuntivo, con il limite massimo di 2.000,00 Euro 1.000.000 euro. Un Assicurato sottoscrive una polizza abbinando alla garanzia principale per singola rata mensileil caso di morte la garanzia Complementare Infortuni, scegliendo di assicurarsi per un capitale di 150.000 euro con tariffa a capitale costante. Tale garanzia Se il decesso è prestata causato da Infortunio Assimoco Vita pagherà l’importo totale di 300.000 euro, di cui 150.000 euro per la stessa durata del mutuogaranzia caso morte e 150.000 euro per la garanzia Complementare Infortuni. Se invece il decesso è causato da Infortunio dovuto a incidente stradale Assimoco Vita pagherà l’importo totale di 450.000 euro, di cui 150.000 euro per la garanzia caso morte e 300.000 euro per la garanzia Complementare Infortuni. Un Assicurato sottoscrive una polizza abbinando alla garanzia principale per il caso di morte la garanzia Complementare Infortuni, scegliendo di assicurarsi per un massimo capitale di 10 anni680.000 euro con tariffa a capitale costante. Gli Indennizzi saranno liquidati Se il decesso è causato da infortunio Assimoco Vita pagherà l’importo totale di 1.180.000 euro, di cui 680.000 euro per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa caso morte e 500.000 euro per la persona alla quale garanzia Complementare Infortuni. Se invece il decesso è stato liquidato il Sinistro ma rimane causato da infortunio dovuto a incidente stradale Assimoco Vita pagherà l’importo totale di 1.680.000 euro, di cui 680.000 euro per la garanzia caso morte e 1.000.000 euro per la garanzia Complementare Infortuni. Set Informativo Mod. V PIU’PROTEZIONE ASSIMOCO SI 06 ED. 06/21 I predetti limiti sono da intendersi in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione relazione a tutti i contratti PIU’PROTEZIONE ASSIMOCO sottoscritti dal medesimo Assicurato. Un Assicurato sottoscrive due polizze abbinando ad entrambe la garanzia Complementare Infortuni. Ogni polizza prevede un Capitale Assicurato pari a quella definita al precedente art400.000 euro. 1.2 delle Condizioni Se il decesso è causato da infortunio, Assimoco Vita pagherà l’importo totale di Assicurazione.1.300.000 euro, di cui:

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Prestazione assicurata. Esclusivamente In caso di Infortunio avvenuto o Malattia insorta dell'Assicurato, , nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della sua integrità psicofisica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, , NET INSURANCE S.p.A. garantisce al Beneficiario il pagamento di un importo pari Capitale Assicurato. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente all’Invalidità dell’Assicurato. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende private, Poste Assicura S.p.A., in alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. Il valore del Capitale A ssicurato sarà pari all’importo totale del Mutuo (per i Mutui di nuova erogazione) o all’importo del Debito Residuo (per i Mutui già erogati) ovvero al differente importo inferiore rispetto all’importo totale/Debito Residuo stessi. Qualora il Capitale assicurato sia inferiore al Debito residuo le Prestazioni Assicurate verranno ridotte secondo la proporzione tra Capitale assicurato o Debito residuo e Capitale erogato ovvero secondo la percentuale assicurata. Nel caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmenteMutui SAL, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, una somma il pagamento è pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni deliberato dalla Banca in sede di Franchigia assolutaerogazione della prima tranche di Mutuo. Il Capitale Assicurato non potrà comunque superare l’importo di Euro 1.000.000, con il limite massimo come previsto dall’art. 4. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la stessa durata data del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. Nel caso in cui l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata della singola contrattuale, il Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato Invalidità Totale Permanente resterà acquisito da Poste Vita NET INSURANCE S.p.A. un Sinistro a causa A.. In caso di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità anticipata estinzione totale e permanente o Malattia gravedi surroga del Contratto di Mutuo si rinvia a quanto indicato all’art 11. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Morte, Invalidità totale Assicurazione come previsto dagli artt. 9 e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione14 che precedono.

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Samples: Assicurazione Vita

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da Aziende privatein- determinato, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmentein un’unica soluzione, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, una somma pari all’importo delle 12 rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assolutaErogante, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensilemensile e fermo il limite massimo dell’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. Tale garanzia è prestata Pertanto, l’Assicura- to prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per la stessa durata il caso Disoccupazione, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del mutuo, per un massimo debito in linea capitale alla data del Sinistro. L’Indennizzo sarà liquidato trascorsi 60 giorni di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di Franchigia assoluta e trascorsi i 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel Disoc- cupazione. Nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa, la Compagnia riconosce un Indennizzo massimo di 18 rate mensili. Pertanto, qualora si verificasse un nuovo sinistro di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità, indennizzabile secondo i termini di Polizza, la Compa- gnia liquiderà in un’unica soluzione, secondo le indicazioni del Contratto di Prestito Personale, una somma pari all’importo delle 6 rate mensili in scadenza come da piano di ammortamento. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateQualora, Poste Assicura S.p.A.in fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente abbia optato per la presente copertura in abbinamento alla garanzia principale per il caso di morte, in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità accertata invalidità totale e permanente per Infortunio o Malattia graveper malattia dell’Assicurato di grado pari o superiore al 66%, manifestatasi prima della scadenza contrattuale, Assimoco Vita paga al Beneficiario un importo che, in base alla scelta effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della polizza, può essere pari alternativamente al 50% o al 100% del Capitale Assicurato per la garanzia principale. Qualora il mutuo Tale Capitale sarà quello in essere alla data di riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. Nel caso in cui sia cointestatostata scelta la Liquidazione del capitale nella misura del 50%, l’importo che Assimoco Vita paga costituisce una forma di anticipazione del Capitale Assicurato con la prestazione principale in caso di morte che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell’importo liquidato. Set Informativo Mod. V PIU’PROTEZIONE ASSIMOCO SI 06 ED. 06/21 Nel caso in cui, invece, sia stata scelta la Liquidazione del capitale nella misura del 100%, al pagamento della presente prestazione da parte di Assimoco Vita la copertura si estingue e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell’Assicurato. Il Capitale Assicurato con la presente garanzia è indicato nel simplo di polizza. Il decesso dell’Assicurato che avvenga prima che Assimoco Vita abbia accertato l’invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la presente garanzia complementare si estingue automaticamente e i premi pagati restano acquisiti da Assimoco Vita. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale senza che si sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità manifestata alcuna invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con Assimoco Vita non corrisponde alcuna prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazionee i premi pagati rimangono acquisiti dalla stessa.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da Aziende privateindeterminato, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo mo- tivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmentecon cadenza bimestrale, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento ammor- tamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per la stessa durata il caso Disoccupazio- ne, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del mutuo, per un massimo di 10 annidebito in linea capitale alla data del Sinistro. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, alla fine dello stesso periodo ed anticipatamente per il successivo con un mas- simo massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateIn caso di Invalidità Totale e Permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assicura Assicu- ra S.p.A., A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito in caso linea capitale che alla data del Sinistro residua dal rapporto di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa Mutuo in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da base al piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assolutaal momento del Sinistro, con fermo il limite massimo di 2.000,00 Euro 500.000,00 per singola rata mensiletesta. Tale La garanzia opera senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. L’Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o da Malattia è prestata calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente Fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di Invalidità permanente per la stessa durata del mutuol’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione). Nel caso in cui fosse già stato liquidato l’Indennizzo previsto dalla garanzia Malattia Grave, questo verrà dedotto dall’ammontare previsto dalla presente garanzia. La garanzia per un massimo il caso di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro Invalidità Totale e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia Permanente cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato un Sinistro da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia graveMorte. Qualora il mutuo sia cointestatoIn caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, nel caso laddove sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia graveMor- te, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da Aziende privateindeterminato, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo mas- simo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per la stessa durata il caso Disoccupazione, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del mutuo, per un massimo di 10 annidebito in linea capitale alla data del Sinistro. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da Aziende privateindeterminato, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmentein un’unica soluzione, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, una somma pari all’importo delle 12 rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assolutaErogante, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensilemensile e fermo il limite massimo dell’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. Tale garanzia è prestata Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabi- le in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per la stessa durata il caso Disoccupazione, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del mutuo, per un massimo debito in linea capitale alla data del Sinistro. L’Indennizzo sarà liquidato trascorsi 60 giorni di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di Franchigia assoluta e trascorsi i 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel . Nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa, la Compagnia riconosce un Indennizzo mas- simo di 18 rate mensili. Pertanto, qualora si verificasse un nuovo sinistro di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità, indennizzabile secondo i termini di Polizza, la Compagnia liquiderà in un’unica soluzione, secondo le indicazioni del Contratto di Prestito Personale, una somma pari all’importo delle 6 rate mensili in scadenza come da piano di ammortamento. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri im- porti a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia stato già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni a Protezione Del Finanziamento

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori autonomi o dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privatedi Enti Pubblici, Poste Assicura S.p.A., A. in caso di Disoccupazione a Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia come di seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità specifi- cato, liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Contratto contratto di Mutuomutuo, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno dell’an- no riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di Euro 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo pe- riodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati Affinché operi la presente garanzia, lo stato di inabilità tem- poranea totale dovrà essere conseguenza diretta di infortunio o malattia a cui dovrà conseguire un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno venti giorni oppure conseguire ad un ricovero per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativaGrande intervento chirurgico. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro sinistro per Invalidità totale e permanente o per Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro sinistro a causa di Morte, Invalidità Inva- lidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione1.2.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateLavoratori, Poste Assicura S.p.A., A. in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Ina- bilità Temporanea Totale da Infortunio o di messa in mobilità liquiderà mensilmenteMalattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneInabilità Temporanea Totale, con un mas- simo massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni a Protezione Del Finanziamento

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende private, Poste Assicura S.p.A.Il presente Contratto di Assicurazione prevede, in caso di Disoccupazione a seguito decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di licenziamento vigore della Copertura Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, al Beneficiario salvo le limitazioni previste al successivo Art. 5 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo derivante dal Contratto di Leasing in linea capitale alla data del decesso, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali canoni insoluti e dell’IVA moltiplicato per giustificato motivo oggettivo o la quota percentuale dell’Importo Finanziato Netto per la quale viene stipulata la Copertura Assicurativa. In caso di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni estinzione parziale del Contratto di MutuoLeasing, una somma pari all’importo delle rate mensili modifica della durata o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assolutarinegoziazione dello stesso, con il limite massimo di 2.000,00 Euro la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata le prestazioni che per la stessa durata durata, all’originario piano finanziario del mutuo, Contratto di Leasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 520.000,00 per un massimo Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di 10 anni. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona sopravvivenza dell’Assicurato alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e i premi mensili versati resteranno acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateLavoratori, Poste Assicura S.p.A., A. in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o di messa in mobilità liquiderà mensilmenteMalattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti rico- vero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di MutuoPrestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo all’im- porto delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneInabilità Temporanea Totale, con un mas- simo massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato da Aziende privateLavoratori, Poste Assicura S.p.A., A. in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o di messa in mobilità liquiderà mensilmenteMalattia, secondo le indicazioni del Contratto di Mutuoverificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti rico- vero, liquiderà, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata per la stessa durata del mutuo, per un massimo di 10 anni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati liqui- dati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneInabilità Temporanea Totale, con un mas- simo massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 18 nel corso della durata della singola copertura Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Co- pertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea capitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale Totale e permanente o Malattia grave. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a causa di Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2 delle Condizioni di AssicurazionePermanente.

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