Common use of Premessa generale Clause in Contracts

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-economico- produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'8º comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Inserimento, www.lepida.net

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo se- condo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali sinda- cali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona Li- sbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono de- vono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, ter- ziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione applicazio- ne del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati in- dicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione con- certazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo preve- dendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo svilup- po economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazioneoccupa- zione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione re- alizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione con- trattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto con- fronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione contratta- zione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo 2, capitolo 2 “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono ritengo- no tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento provve- dimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’esten- sione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioniarti- colazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimentoprovvedimen- to; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento rafforzamen- to delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori ammortiz- zatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive ri- spettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento con- solidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare indi- viduare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi or- gani governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione contratta- zione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello li- vello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoroCCNL, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 199323/7/1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 199323/7/1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 199323/7/1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto ’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito spiri- to dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del "Protocollo sulla politica dei redditi 7 settembre 2017 e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 19937 settembre 2017, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacalisindacali e di contrattazione. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo secon- do i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali sindaca- li si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere pro- cedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupa- zione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - sostegno, anche di carattere legislativo - legislativo, il fenomeno dell'economia fenome- no dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le partiParti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori lavo- ratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, Terziario della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile inscin- dibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza realiz- za orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo indica- ti sia nell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 1993 7 settembre 2017 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 7 settembre 2017 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione concer- tazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale occu- pazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti socialiParti Sociali, prevedendo meccanismi mec- canismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità, ribadito anche dal successivo Accordo di Governance del 12 luglio 2016, che si sviluppa attraverso la realizzazione realizza- zione di obiettivi che le parti sociali Parti Sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TEFON- TER.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individuaindivi- dua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione pre- parazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono cheLa complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato caratterizzati da una diffusa presenza pol- verizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di piccola dimensioneuno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione le Parti concordano di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme regolare l’assetto della con- trattazione collettiva secondo i termini e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settoreprocedure specificamente indicati dal pre- sente contratto. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993nell’accordo interconfederale di riferimento. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione norma- lizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali socia- li sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive rispetti- ve responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziarioTerziario, della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupa- zione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni informa- zioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie tipolo- gie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro lavo- ro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui pro- ficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente preventiva- mente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali even- tuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale isti- tuzionale funzionale allo sviluppo del terziario Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni con- dizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione contrattazio- ne e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 1114, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 1618, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito . Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavo- ratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavororelativo salario, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’as- setto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione contratta- zione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993nell’accordo interconfe- derale di riferimento. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione nor- malizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimentoprovvedimen- to; le parti Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento rafforzamen- to delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori ammortiz- zatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive ri- spettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento con- solidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziarioTerziario, della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare indi- viduare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi or- gani governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione contratta- zione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello li- vello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 1114, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 1618, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito spi- rito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattualicontrattua- li, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi indi- rizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo secon- do i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali sindaca- li si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere proce- dere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazio- ne nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia fenome- no dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori lavo- ratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabileinde- rogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto con- tratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza realiz- za orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati indica- ti nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità con- tinuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi meccani- smi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore set- tore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la Premessa realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione contrat- tazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.FON.TER), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne render- ne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto con- tratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta rappresen- ta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole rego- le necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali socia- li sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive rispetti- ve responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazio- ne, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni informazio- ni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’in- dividuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali set- toriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui pro- ficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente preventivamen- te le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale istitu- zionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni condi- zioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio pro- prio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" produt- tivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni relazio- ni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico econo- mico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali sinda- cali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci effi- caci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente vigen- te quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino svi- luppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione valorizzazio- ne del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indi- xxxxx indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi indi- xxxxx comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni xxxxx- sogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dispo- sizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occu- pazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovanigiova- ni, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione distri- buzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola pic- cola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire forni- re alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche spe- cifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati rap- presentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati fina- lizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni relazio- ni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente coeren- te con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’in- dividuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizza- zione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti cor- retti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato avan- zato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventua- le conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta raccol- ta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali even- tuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico eco- nomico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli livel- li di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste pre- viste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contrattocon- tratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto, uiltucsemiliaromagna.it

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - ? una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - ? un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - ? una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Formazione Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità l’opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni relazio ni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'ottavo comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Composizione Delle Parti Premessa Generale

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito dell'accordo interconfederale sulla rappresentanza del "Protocollo sulla politica dei redditi 26 novembre 2015 e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dell'accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 199324 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacalisindacali e di contrattazione. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo sia nell'accordo interconfederale sulla rappresentanza del 1993 26 novembre 2015 e sia nell'accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24 novembre 2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità bilateralità, in conformità all'accordo di governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, concordano di regolare l'assetto della distribuzione contrattazione collettiva secondo i termini e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settoreprocedure specificamente indicati dal presente contratto. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993nell'accordo interconfederale di riferimento. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, parti ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-economico- produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 1114, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 1618, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il Questa quarta Relazione semestrale ribadisce l’attenzione del Comitato di esperti antimafia istituito dal Sindaco di Milano nel novembre 2011 verso la multiformità della presenza e del rischio mafiosi nella vita cittadina. Essa segue le Relazioni dell’agosto 2012, del maggio 2013 e del febbraio 2014 (quest’ultima secretata, come si dirà più sotto). E affronta in termini più ampi un tema già presente contratto collettivo nazionale di lavoroin misura diversa nelle precedenti relazioni, nell'assumere come proprio lo spirito quello del "Protocollo commercio. Più precisamente: se nella prima Relazione si era dedicata una specifica attenzione alla vicenda dell’Ortomercato e nella seconda si era gettato l’allarme sulla politica dei redditi pressione operata dai clan sul settore commerciale (e dell'occupazionein particolare su alcuni suoi comparti) attraverso gli incendi, sugli assetti contrattuali, sulle politiche in questa Relazione la questione del lavoro commercio viene affrontata in forma più sistematica e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passogenerale. In questo quadrouna prima parte si considerano le ragioni strutturali, lo sviluppo economico procedurali e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - amministrative che espongono il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento settore nel suo insieme inderogabilea un certo livello di rischio, e in particolare di riciclaggio dei capitali criminali, fornendo suggerimenti e indicazioni di intervento. Si impegnanoIn una seconda parte si considerano invece questioni più specifiche e si delinea il rischio assai concreto che prenda vita, pertantonel settore ricettivo e del divertimento in genere, un “contorno” dell’Expo di impronta illegale e destinato, se non contrastato adeguatamente, a sostenere la corretta applicazione mettere radici durevoli nell’economia terziaria della città. Al tempo stesso si è ritenuto di fare precedere e seguire questa trattazione da doverosi richiami, anche di fatto, alla complessiva questione Expo, affidata espressamente alla attenzione del presente contratto collettivo nazionale Comitato sin dall’atto della sua istituzione. Richiami resi tanto più necessari dalla diffusione di lavoro orientamenti (già paventati a suo tempo dal Comitato) volti ad abbassare le soglie praticate di legalità in tutte funzione di prevedibili urgenze operative. 1.- Lo studio sistematico del modus operandi dei clan di ‘ndrangheta nell’area milanese, messo a punto da oltre un decennio di laboriosi procedimenti giudiziari, ha consentito alla magistratura inquirente e giudicante di definire nel modo seguente le sedi istituzionali competenti anche al fine strategie specifiche che hanno consentito in tempi recenti alle associazioni mafiose di garantire omogenee condizioni infiltrarsi pesantemente, in punto di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenirefatto, nella continuità gestione dei cantieri edili: • intrusione del gruppo mafioso nel cantiere, operata appunto in via di fatto, in virtù del metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento, omertà, manovre corruttive); • esercizio di un'autorità di fatto sul cantiere da parte di un capo-cosca, che stabilisce a sua discrezione chi debba lavorare in quel cantiere; • affidamento formale di un lavoro a una ditta cuscinetto, allo scopo che i lavori siano eseguiti dagli uomini di mafia e nel rispetto che il compenso arrivi poi a loro; • scelta sistematica delle reciproche prerogativeore notturne per le operazioni maggiormente rischiose, ad una nuova fase quali gli scarichi di concertazione finalizzata grossi quantitativi di terra inquinata nelle aree pubbliche comunali; • utilizzo di sistemi di camuffamento e mimetizzazione delle titolarità reali in virtù di stratagemmi di vario genere che sfuggono a conseguire gli obiettivi controlli di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, routine; • creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento una situazione di "caos strumentale" nella gestione del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulticantiere, in modo da renderne più agevoleche la situazione sia governabile e venga governata solo dal capo-cosca e sfugga di mano ai titolari formali del cantiere. Tenendo conto di tutto ciò, da un lato l'ingresso equesto Comitato aveva offerto nella sua prima Relazione (agosto 2012) alcune indicazioni prioritarie relative, dall'altroin particolare, la permanenza nel mondo proprio al versante del lavorocontrollo preventivo sui cantieri Expo. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto quella Relazione si era tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’altro indicata come assolutamente ineludibile l’adozione di un apposito provvedimento legislativomeccanismo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni anche transitorio (dal 1° agosto 2012 al 1° agosto 2015), che prevedesse un contingente cospicuo di concorrenza ufficiali e agenti di polizia giudiziaria selezionati, tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadrotutti i corpi di polizia, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo onde poter effettuare accessi e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle impresecontrolli nei cantieri Expo, sia sotto l'aspetto economico-produttivodiurni che notturni, sia con riferimento all'occupazioneapprezzabile frequenza. Si era sottolineata, convengonoinoltre la necessità che i controlli non consentissero alcuna prevedibilità circa l'orario di realizzazione e coprissero le 24 ore, altresìdato che molti dei reati contestati e sanzionati nei procedimenti penali milanesi di ‘ndrangheta degli anni 2000 erano stati consumati di notte (per esempio, trasporto abusivo di realizzare un sistema di relazioni sindacali terra e di informazioni coerente materiale da discarica). Successivamente perveniva a questo Comitato, che ne aveva fatto richiesta, una relazione datata 14 dicembre 2012 redatta da Expo 2015 SpA, nella sua veste di stazione appaltante delle opere riguardanti il sito espositivo. Da tale documento emergeva che le suddette indicazioni erano state sostanzialmente ignorate. Risultava infatti che tra il 1° agosto e il 14 dicembre 2012 vi era stato un unico accesso del Gruppo Interforze riconducibile ad attività di controllo sui cantieri; accesso verificatosi in data 24 ottobre 2012 e circa il quale non veniva fornita nessuna informazione specifica. Più in generale, risultava che nel corso dell'anno 2012 il Gruppo Interforze, ossia quello previsto normativamente come il più efficace strumento di sorveglianza, aveva compiuto sul sito di Expo 2015 tre soli controlli, distribuiti nelle date 23 maggio, 18 luglio e 24 ottobre. Tutto ciò è stato doverosamente esplicitato, con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni una ricostruzione particolareggiata, nella seconda Relazione di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello questo Comitato (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. maggio 2013) alle pagine 1-11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale All’Agenzia del Demanio è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di lavororazionalizzarne e valorizzarne l’impiego. La Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio ha elaborato un piano di razionalizzazione che prevede la riqualificazione del compendio denominato “Palazzo Uffici Finanziari”, nell'assumere sito a Belluno in Piazzetta Santo Stefano 8 - identificativo BLD0002, mediante accorpamento presso lo stesso di diversi uffici facenti capo all’Agenzia delle Entrate (Uffici della Direzione Provinciale e Uffici provinciali), con il conseguente spostamento degli uffici della Questura e dell’alloggio del Questore, ora all’interno del compendio da dislocare in altra sede. La previsione futura prevede pertanto che l’utilizzatore futuro dell’immobile sia la sola Agenzia delle Entrate con gli Uffici della Direzione Provinciale. L’intervento si configura come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacalirecupero/miglioramento sismico/ristrutturazione edilizia. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono Si precisa che il c.c.n.lbene in oggetto appartiene al Demanio Pubblico dello Stato – ramo Storico Artistico Archeologico ed è sottoposto a tutela ai sensi ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Pertanto la progettazione degli interventi, comprese le attività di indagine che l’aggiudicatario eseguirà a seconda del terziariocaso con le modalità di seguito elencate, dovranno essere sottoposte preliminarmente al parere della distribuzione e dei servizi deve competente Soprintendenza. Agli interventi specificatamente volti alla razionalizzazione degli ambienti interni, dovranno essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabileprevisti lavori finalizzati al miglioramento della risposta sismica dell’immobile. Si impegnanoNel 2018 l’Agenzia del Demanio, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni dar avvio alla progettazione di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazionefattibilità tecnico- economica, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ha affidato ad una nuova fase società esterna il servizio di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica dell’intero compendio, incluse prove e sondaggi. Detto studio ha permesso di sviluppo economico e constatare come le strutture esistenti presentano, allo stato attuale, alcune carenze strutturali. I professionisti incaricati hanno riscontrato una serie di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari“criticità locali”, attraverso: - una rinnovata stagione da sanare in via prioritaria ai fini della corretta risposta strutturale dell’immobile in caso di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica sisma. All’interno del servizio alle imprese in oggetto è pertanto prevista la progettazione di interventi per la riparazione di tali criticità locali e ai lavoratori; - una adeguata per il miglioramento della risposta complessiva dell’edificio soggetto ad azioni sismiche. Tale documentazione sarà messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e disposizione da questa S.A. ed è posta in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale visione dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto partecipanti alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche gara al fine di garantire il rispetto delle intese epermettere agli stessi un’attenta analisi dell’offerta tecnica - economica. Per fornire al concorrente le prime indicazioni sulla tipologia e sullo sviluppo plano- volumetrico dell’immobile, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le partiviene di seguito allegata un’orto-foto del compendio e l’estratto mappa catastale. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo Per una dettagliata descrizione del servizio da svolgere si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste rimanda ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie paragrafi successivi del presente contratto, a livello territoriale prima Capitolato Tecnico e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data al Progetto di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azioneFattibilità Tecnico Economica.

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Samples: www.agenziademanio.it

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattualicon- trattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti . Le Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negozialiintervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo - previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio '93. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea Le Parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo contrattazione collettiva in tema di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni rapporto di lavorolavoro negli Stati membri. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'art. 113, Prima Parte, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'ottavo comma dell'art. 168, Prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Premessa generale. Il presente contratto collettivo col ettivo nazionale di lavoro, nell'assumere nel 'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla Protocol o sul a politica dei redditi e dell'occupazionedel 'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle sul e politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della del a contrattazione collettiva col ettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli livel i le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di BarcellonaBarcel ona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione del 'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nel 'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livellilivel i, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci ef icaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia del 'economia sommersa e delle del e forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della del a distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo col ettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero del 'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché af inché si sviluppino politiche mirate alla al a qualità del prodotto/servizio e alla al a valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modellomodel o, delle del e procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo Protocol o del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella nel a continuità e nel rispetto delle del e reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla sul a base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle del e regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle del e parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della del a bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della nel 'ambito del a contrattazione affinché af inché si potenzi la logica del servizio alle al e imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta del 'of erta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla dal a istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione del 'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle del e politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle del e donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altrodal 'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della del a distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa dif usa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle al e parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nel 'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo Protocol o 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla al a contrattazione di secondo livelloxxxxx o, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo Protocol o del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo Protocol o del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione del 'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della del a normalizzazione delle del e condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle raf orzamento del e norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della del a piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle del e Organizzazioni imprenditoriali e delle del e Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del 'importanza del ruolo delle del e relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle del e potenzialità del terziario, della del a distribuzione e dei servizi al mercato e alle al e imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneal 'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle del e aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione al 'individuazione e all'esaltazione al 'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle nel e diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sul 'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle del e condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle del e conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle del e intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione del 'al argamento del 'Unione europea e della del a compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla sul a necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo al o sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli livel i di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle quel e previste per ciascun livello livel o (ivi compreso quello della quel o del a contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della del 'attivazione del a Commissione paritetica nazionale di cui all'artal 'art. 11, su richiesta anche di una delle del e parti e nel rispetto di quanto previsto all'8al '8° comma dell'artdel 'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello livel o territoriale prima e a livello livel o nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla dal a data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del "Protocollo sulla politica dei redditi 26 novembre 2015 e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 199324 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacalisindacali e di contrattazione. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - sostegno, anche di carattere legislativo - legislativo, il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le partiParti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, Terziario della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo sia nell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 1993 26 novembre 2015 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24 novembre 2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti socialiParti Sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità, in conformità all’Accordo di Governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali Parti Sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono cheLa complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato caratterizzati da una diffusa presenza polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di piccola dimensioneuno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione le Parti concordano di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settoreprocedure specificamente indicati dal presente contratto. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993nell’accordo interconfederale di riferimento. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziarioTerziario, della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 1114, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 1618, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Premessa generale. Il Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obbiettivi contenuti in premessa al verbale di accordo sottoscritto in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che nell'assumere come proprio lo spirito del il riferimento sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993" che di quanto contenuto nelle direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza, realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il verbale di incontro redatto e sottoscritto in sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di relazioni sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse aere professionali. Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare il Sistema di relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla costituzione di strumenti bilaterali volti a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione e quelle concernenti li mercato del lavoro, con l'obbiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che al rafforzamento della stabilità di impiego degli addetti al settore. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente specificatamente indicati dal presente contratto. Le parti"Testo contrattuale unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle attività professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, inoltrenelle società di servizi professionali, si impegnano impegnandosi altresì ad intervenire perché a tutti i livelli affinchè le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona fissate Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione congiunta dei partner sociali per il forum del 15 giugno 2000" e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fineconsiderate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le partiparti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in qualità tema di Organizzazioni sindacali dei datori rapporto di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umanonegli Stati membri. Le parti, nel ribadire l'importanza inoltre, presa visione del modellorapporto della Commissione europea sull'occupazione del settembre 2003, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario settore ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le Con la presente "Premessa" le parti si danno atto che, per hanno inteso evidenziare sia la coerenza complessiva del nuovo sistema volontà comune di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche consolidare i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle parti relazioni sindacali anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto proficui rapporti tra le Organizzazioni firmatarie parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del presente contrattosettore sia sotto l'aspetto economico-produttivo, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azionesia sotto l'aspetto occupazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-economico- produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'8º comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . "Assetti contrattuali, Contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-l’aspetto economico - produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: trasparenza.amat-mi.it

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoroC.C.N.L., nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le partiParti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto Contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeaEuropea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti Parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo 2, 2 "Assetti contrattuali, Contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'ottavo comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contrattoContratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: www.palariccione.com

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.FON.TER), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità l’opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'ottavo comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattualicon-trattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.FON.TER), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo capitolo 2, . “Assetti contrattuali, Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità l’opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione contratta-zione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all'ottavo comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono convengono sull'esigenza di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellonasviluppare misure sempre più efficaci per combattere l'attività criminosa rivolta nei confronti del personale,degli addetti al trasporto valori, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadrodell'utenza, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori luoghi di lavoro e dei lavoratori comparativamente mezzi. Le Banche sono impegnate ad adottare nel più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione breve tempo possibile misure di protezione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di controllo nei luoghi di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine con almeno tre o più dei seguenti o di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraversoaltri idonei sistemi: - una rinnovata stagione doppie porte di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia cristallo antiproiettile con apertura a consenso e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settoremetal detector; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione bussola girevole con o senza dispositivo di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratoriblocco; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio; - telecamere o cineprese (installati con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie l'osservanza delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale disposizioni di cui all'art. 114 della legge 20.5.1970 n.300); - casseforti con apertura a tempo; - procedure di allontanamento del denaro; - impiego di guardie giurate. L'adozione o il mantenimento di allarmi acustici nei locali aperti al pubblico sarà valutata dalle Banche, caso per caso, in relazione alla situazione logistica esistente ed alla necessità di tutelare opportunamente la sicurezza del personale operante in tali locali. Le misure da adottare in concreto saranno discusse con le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, od altrimenti con le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non vengano concordemente definite, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni sindacali di cui al penultimo comma della presente lettera c). Le Banche sono impegnate a comunicare alla Federazione per un successivo esame riservato in sede sindacale, le misure che, in materia di sicurezza del lavoro verranno adottate, seppure in via sperimentale. Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta anche sindacale o di una delle parti iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e nel rispetto discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di quanto previsto all'8° comma dell'artdocumenti e senza verbalizzazioni tecniche. 16Le Banche, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contrattoal fine di migliorare la conoscenza e la preparazione in materia di sicurezza, a livello territoriale prima e a livello nazionale poiprocederanno con specifici momenti formativi illustrando al proprio personale, in apposita riunione, i sistemi di sicurezza esistenti ed i comportamenti da esaurirsi entro 15 giorni dalla data adottare in caso di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà allarme o di azionerapina.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello Per Le Banche Di Credito Cooperativo

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del "Protocollo sulla politica dei redditi 26 novembre 2015 e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e mo- dello contrattuale” del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 199324 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacalisindacali e di contrattazione. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo se- condo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali sinda- cali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona Li- sbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono de- vono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado gra- do di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - sostegno, anche di carattere legislativo - legislativo, il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le partiParti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori lavo- ratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, Terziario della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti com- petenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza rea- lizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche politi- che mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo indi- cati sia nell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 1993 26 novembre 2015 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24 novembre 2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenireaddive- nire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti socialiParti Sociali, prevedendo pre- vedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo svi- luppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazioneoccu- pazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità, in conformità all’Accordo di Governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali Parti Sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché af- finché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono cheLa complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato caratterizzati da una diffusa presenza polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di piccola dimensioneuno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavo- ratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione le Parti concordano di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme regolare l’as- setto della contrattazione collettiva secondo i termini e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settoreprocedure specificamente indicati dal presente contratto. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione contratta- zione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993nell’accordo interconfe- derale di riferimento. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione nor- malizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimentoprovvedimen- to; le parti Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento rafforzamen- to delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori ammortiz- zatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive ri- spettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento con- solidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziarioTerziario, della distribuzione Distribuzione e dei servizi Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare indi- viduare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi or- gani governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione contratta- zione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello li- vello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui all'artall’art. 1114, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'artdell’art. 1618, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale L’appalto prevede la fornitura e l’installazione di lavorosistemi multimediali di informazione, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica intrattenimento e approfondimento su contenuti specifici relativi ai differenti tematismi storico- artistici-scientifici presenti nel Progetto, comprensivo di tutti i suoi allegati. L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente prima dell’inizio dei redditi lavori la documentazione di quanto si intende produrre mediante schede tecniche, particolari progettuali di ingegnerizzazione, ecc. Tale documentazione sarà vincolante e dell'occupazionedovrà essere approvata dal Committente prima dell’inizio dei lavori stessi. Le proposte di eventuali modifiche dell’Appaltatore dovranno essere migliorative e non potranno in ogni caso essere oggetto di aumento dei costi o modifica dei prezzi. Tutti i prodotti forniti dovranno rispettare le norme nazionali ed europee in vigore e in particolare essere in possesso di certificazioni a norme CE. Tutti gli impianti elettrici e speciali all’interno degli allestimenti devono integrarsi con il progetto impianti e il relativo Capitolato allegato al Progetto, sugli assetti contrattualiinoltre dovranno essere dotati di adeguate protezioni ed essere a norma di leggi nazionali ed europee attualmente in vigore (CEI-EN). Tutte le installazioni video, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità multimediali interattive e gli indirizzi exhibit interattivi presenti in materia di relazioni sindacaliogni allestimento, sono esplicitati nel “Progetto Museografico” e nelle “Exhibit Sheets” e si intendono comprensivi degli impianti e qualsiasi onere necessario a rendere l’allestimento funzionante a regola d’arte. A tal fine Tutte le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo installazioni video, multimediali interattive e gli exhibit interattivi presenti in ogni allestimento esplicitati nel “Progetto Museografico” e nelle “Exhibit Sheets”, qualora non descritte nel presente documento (in particolare i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltregrandi apparati multimediali: +4.A.1 - Esperienza immersiva nei ghiacciai; +1.A.5 - Time Machine; -1.A.5 - Il gioco dell’evoluzione; Big Void), si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissateintendono comunque comprese nel presente appalto. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve Tali forniture dovranno essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993costruzione, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente categorie professionali e perfettamente compatibili e interoperabili con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti software di gestione degli accordiapparati multimediali. Qualora nell’allestimento sia richiesta la presenza di apparecchi di illuminazione e/o di apparecchi fono-diffondenti, anche al fine di garantire l’Appaltatore non potrà avvalersi degli apparecchi già presenti nell’edificio esistente. La fornitura delle apparecchiature installate dovrà essere perfettamente funzionante e sarà soggetta a collaudo. Nella fornitura sono compresi tutti gli oneri per il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso regolare smaltimento degli imballaggi e la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti pulizia degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 11, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° comma dell'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azioneelementi forniti.

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Samples: www2.muse.it

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazionedell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le parti Parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le partiParti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. CCNL del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umanoumano . Le partiParti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale Interprofessionale per la formazione continua Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione europeadell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica le parti Parti ribadiscono che, nel settore del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito nell’ambito del confronto tra Governo e parti sociali Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore. Coerentemente con quanto sopra, le parti Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, 3 del Capitolo 2, Assetti contrattuali, capitolo 2.“Assetti Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. Le partiParti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negozialinegoziali . Le partiParti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali Imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacaliSindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le partiParti. Tale funzione è é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione europea dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione economica Economica e monetariaMonetaria, le parti Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all'art. 11all’art.11, su richiesta anche di una delle parti Parti e nel rispetto di quanto previsto all'8° all’ottavo comma dell'art. 16dell’art.16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti Parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Premessa generale. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere nell’assumere come proprio lo spirito dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza del "Protocollo sulla politica dei redditi 26 novembre 2015 e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dell’accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 199324 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacalisindacali e di contrattazione. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno dell'economia dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro. A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell'intero dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano. Le parti, nel ribadire l'importanza l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo sia nell’accordo interconfederale sulla rappresentanza del 1993 26 novembre 2015 e sia nell’accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24 novembre 2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso: - una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore; - un consolidamento del ruolo della bilateralità bilateralità, in conformità all’accordo di governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori; - una adeguata messa a sistema dell'offerta dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Unione dell’Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l'occupazionel’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso l’ingresso e, dall'altrodall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro. In questa ottica La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, concordano di regolare l’assetto della distribuzione contrattazione collettiva secondo i termini e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie. A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settoreprocedure specificamente indicati dal presente contratto. Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993nell’accordo interconfederale di riferimento. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, parti ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità dell'emanazione l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali. Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-l’aspetto economico- produttivo, sia con riferimento all'occupazioneall’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione all’individuazione e all'esaltazione all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale l’eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. In virtù dell'allargamento dell'Unione dell’allargamento dell’Unione europea e della compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro. Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione dell’attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'artall’art. 1114, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'8all’8° comma dell'artdell’art. 1618, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro