Persone considerate terzi Clausole campione

Persone considerate terzi. Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Presta- tori di lavoro, sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T. anche:
Persone considerate terzi. A parziale deroga dell’Art. 6.4 “Persone non considerate terzi” punti c) e d), sono considerati terzi a fini dell’assicurazione limitatamente alle lesioni corporali:
Persone considerate terzi. Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia le persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all'assicurato contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per lesioni corporali). Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'Assicurazione RCO. Si precisa comunque che detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.
Persone considerate terzi. Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e purché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice penale:
Persone considerate terzi. Sono comunque considerati “Terzi”:
Persone considerate terzi. Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e semprechè dall’evento de-
Persone considerate terzi. Sono considerati “terzi”, fermo quanto previsto al capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” e limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali): • i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i titolari e Prestatori di lavoro di altre ditte non consociate o collegate all’Assicurato che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli comple- mentari all’attività oggetto dell’Assicurazione; • le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Farmacia assicurata; • le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.
Persone considerate terzi. Fermo restando quanto previsto dalla definizione di “prestatori di lavoro”, sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. anche:
Persone considerate terzi. Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Xxxxxxx, sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T. anche:
Persone considerate terzi. A parziale deroga di quanto disposto all’art. 3.3.4 – Persone non considerate terzi - sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali gravi e gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall’art. 583 Codice Penale: