PERSONALE E REFERENTI DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

PERSONALE E REFERENTI DEL CONCESSIONARIO. Per l’espletamento del servizio il concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato. Il servizio dovrà essere svolto da personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato dall’Impresa. Detto personale dovrà essere numericamente e professionalmente idoneo a garantire la corretta erogazione del servizio oggetto della concessione. Il concessionario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Del personale addetto al servizio verrà fornito elenco dettagliato con generalità e inquadramento. Il concessionario si impegna ad adibire al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e professionalità, da garantire con continuità un servizio rapido ed efficiente. Il suddetto personale, durante l’orario di servizio, dovrà indossare indumenti da lavoro, come prescritto dalle vigenti normative in materia di igiene. Ogni dipendente dovrà, altresì, essere provvisto di cartellino di identificazione in cui siano riportati nome e cognome dello stesso. Per i lavori di pulizia il personale dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per la distribuzione e/o preparazione dei prodotti. Tutto il personale addetto all’espletamento del servizio dovrà essere munito di libretto sanitario aggiornato secondo la vigente legislazione e curare scrupolosamente l’igiene personale. L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza, nonché le disposizioni normative ed economiche del CCNL di riferimento. La Direzione del servizio dovrà essere affidata a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere detta funzione. Il concessionario ne indicherà il nominativo, avendo cura di comunicare tempestivamente il nominativo del suo sostituto in caso di impedimento.

Related to PERSONALE E REFERENTI DEL CONCESSIONARIO

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD. In particolar modo l’ente gestore: - assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. X/ 2569 del 31/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente affidamento. In seguito all’aggiudicazione definitiva della presente Concessione l'attuale concessionario, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento della struttura si impegna a inoltrare la domanda di subentro del proprio titolo autorizzativo e accreditamento a favore del nuovo Concessionario secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia al fine dell’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo intestato al Concessionario e al subentro nel contratto di budget; - assume la gestione del personale ed i relativi oneri; - assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale; - assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.); - assume tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e anche la titolarità della responsabilità verso terzi; - assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione al territorio ed agli eventuali volontari; - assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica del CDD, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura; - assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell’immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna; - provvede alle manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, oltre che all’acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all’attività; - subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a: - volturazione e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti; - esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario; - assume tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all’utilizzo dell’immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani…), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà; - diventa titolare di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD, sia per quanto riguarda le rette a carico dell’utenza, sia per quanto riguarda la quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all’utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro; - diventa titolare di tutti i ricavi concernenti i servizi di sviluppo ed ampliamento dei servizi per persone con disabilità e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD; - assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore; L’ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell’art. 15. Resta inteso che l’ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell’organico e nell’organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standards dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell’offerta tecnica. Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze di riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati. Per le tipologie di utenza non frazionabili a causa degli impianti già presenti nella struttura si provvederà, con accordo scritto da redigersi entro l'avvio della concessione, a suddividere i costi secondo eque ed accurate modalità che ripartiscano il giusto costo in funzione dell'ampiezza dei locali e dell'uso effettivamente realizzato. Il concessionario garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività. Il Concessionario si obbliga a mantenere i livelli qualitativi sinora erogati inerenti l’organizzazione, la gestione delle risorse umane e strumentali, la programmazione integrata delle attività socio sanitarie, di animazione e sociali, l’attenzione per i nuclei familiari di riferimento ed alla persona ospite con evidente tensione al costante miglioramento degli standard qualitativi e di offerta di servizi. Obiettivo primario del Concessionario, che deve evincersi dall’offerta tecnica presentata, sarà quello di portare a pieno regime il numero di posti occupati dall’utenza frequentante il CDD passando dagli attuali 16 ai 17 autorizzati oltre a sviluppare ed ampliare l’offerta di servizi per disabili e le loro famiglie durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.

  • ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO La ditta aggiudicataria è tenuta: • al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza, nonché alle prescrizioni impartite dalla Provincia Barletta-Andria-Trani; • ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar – ristoro che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura; • a provvedere all’allestimento dei locali affidatigli ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dedicate; • a segnalare per iscritto alla Provincia Barletta-Andria-Trani la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali. In assenza, la Provincia Barletta-Andria-Trani non risponderà dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria; • all’uso esclusivo dei locali per l’attività interna, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti alla concessione; • a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione; • a provvedere alla perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dalla Provincia Barletta-Andria-Trani; • a far rispettare nei locali adibiti a bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili; • a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti; • a provvedere che l’attività del bar, compreso gli approvvigionamenti, non ostacoli la normale attività dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx x. 00; • a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto alla Provincia Barletta-Andria-Trani derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all’immediato rimborso, salvo il diritto della Provincia Barletta-Andria-Trani di rivalersi sul deposito cauzionale.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

  • Risoluzione del contratto e recesso Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

  • Responsabilità del Concessionario Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:

  • Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

  • Diritti del concorrente interessato Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.