Perdita di Impiego Clausole campione

Perdita di Impiego. Lo stato dell’Assicurato, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli:
Perdita di Impiego. La documentazione, da presentarsi alla scadenza della prima rata di rimborso coperta da assicurazione, è la seguente: − lettera di licenziamento del datore di lavoro; − certificato di iscrizione alle liste di mobilità o al Centro per l’Impiego (ex Ufficio di collocamento); − autocertificazione dello stato di disoccupazione; − gli ultimi due cedolini di paga. Per giustificare l’indennizzo relativo alle successive mensilità, l’Aderente dovrà fornire l’attestazione del pagamento: − dell’indennità di “Mobilità”, qualora percepisca l’indennità di mobilità, oppure, − dell’indennità di disoccupazione, qualora percepisca l’indennità di disoccupazione.
Perdita di Impiego. La Società si impegna a corrispondere un Indennizzo forfettario per ogni mese di inattività lavorativa, sino a quando l’Assicurato non dichiari di aver riacquistato lo status di Lavoratore Dipendente, purché:
Perdita di Impiego. Indica la perdita involontaria del posto di lavoro da parte dell’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato con contratto a tempo Indeterminato, che generi uno stato di Disoccupazione.
Perdita di Impiego. L’indennizzo non viene corrisposto se: ! L’Assicurato ha interrotto la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente di ente privato, nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro, per un periodo superiore a 2 settimane; ! Al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima perdita di impiego; ! Alla disoccupazione fa immediatamente seguito il pensionamento o prepensionamento; ! Al momento del sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato regolato dalla legge italiana; ! L’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova; ! Il licenziamento è dovuto a giusta causa, a motivi disciplinari o professionali; ! Il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; ! La disoccupazione è dovuta a dimissioni per qualsiasi motivo dipendenti dalla volontà dell’Assicurato; ! La disoccupazione è conseguente alla naturale scadenza del contratto di lavoro; ! L’Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato; ! L’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; ! La risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro è avvenuta a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza. Vi sono inoltre le seguenti condizioni: ! Inabilità totale temporanea da infortunio o malattia: l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dev’essere nella totale incapacità fisica di attendere alla normale attività lavorativa; ! Invalidità totale permanente da infortunio o malattia: deve essere riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’infortunio o della malattia, inoltre la Compagnia deve aver accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettivo diritto dell’Assicurato a ricevere l’indennizzo.
Perdita di Impiego. Qualora la Disoccupazione perduri oltre il Periodo di Franchigia, l’Impresa corrisponderà, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione successivi al termine del Periodo di Franchigia, un Indennizzo mensile di importo pari alla Contribuzione Mensile Assicurata, con il massimo di € 250,00.
Perdita di Impiego.  L’indennizzo previsto nel caso di Perdita di Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.  Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego.  Per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette, e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.  L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è di Euro 1.600,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso con la Banca Contraente.  In caso di sinistro occorso a lavoratori con contratto a tempo Determinato o con contratto avente comunque un termine naturale di scadenza, il diritto al percepimento dell’Indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro originariamente prevista; conseguentemente non verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo all’originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, dello stato di Disoccupazione.
Perdita di Impiego copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; ‐ copia di un valido documento di identità dell’Assicurato; ‐ dichiarazione della Contraente attestante l’importo della Rata mensile del Finanziamento; ‐ copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro; ‐ copia del libretto di lavoro e della scheda professionale; ‐ copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese; ‐ certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego); ‐ copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS); ‐ attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS); ‐ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
Perdita di Impiego modulo di Denuncia Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); - indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; - fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato; - dichiarazione della Contraente attestante l’importo della Rata mensile del Mutuo; - copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro; - copia della lettera di assunzione o certificazione equipollente; - copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese; - certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego); - copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS); - attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS); - dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
Perdita di Impiego l’indennizzo non viene corrisposto se: