PENALE Clausole campione

PENALE. A titolo di penale una somma pari a Euro 1.000 (mille), nei seguenti casi - errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; - consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; - falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; - violazione del patto di esclusiva
PENALE. 30.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi e ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale da €. 100.00 ad €. 5.000,00 a violazione oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Ente.
PENALE. Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell’importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 8, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,1 % (da 0,03 a 0,1%) sull’importo netto competente alle lavorazioni considerate.
PENALE. A titolo di penale una somma pari al 50,00% del compenso di mediazione fino ad un massimo di € 500,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (i) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. SPESE A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo. Eventuali spese documentate aggiuntive che dovessero maturare successivamente alla sottoscrizione del presente contratto verranno comunicate al Cliente prima della finalizzazione del finanziamento e saranno conteggiate nell’importo totale a carico del Cliente, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo. Per il prodotto cessione del quinto dello stipendio (CQS), cessione del quinto della pensione (CQP), delega di pagamento (DEL) ed anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) nessuna spesa accessoria sarà posta a carico del Cliente.
PENALE. Il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, nei seguenti casi: (I) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (II) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore, oltre al risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile.
PENALE. 1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, si dovrà sempre prevedere di fare salvi i maggiori danni che dovessero derivare all’A.P.S.P. a causa dell’inadempimento stesso.
PENALE. In caso di divulgazione delle Informazioni Riservate da parte della Società e/o di violazioni relative al presente Accordo di Riservatezza imputabili alla Società (o commesse e/o imputabili a soggetti terzi in rapporto o connessione con la Società), quest’ultima si obbliga sin d’ora a corrispondere a GCA una somma a titolo penale quantificata in € 20.000,00 per ogni violazione contestata, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore. La Società dichiara di ritenere la penale convenuta equa e congrua.
PENALE. Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente art. 6, la Società applicherà una penale sul valore dei mezzi non consegnati o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà superare il 2% (due per cento), per ogni decade di ritardo, del valore dei mezzi consegnati in ritardo. Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza della consegna la Società avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, come indicato in precedenza, sul valore dei mezzi non consegnati ovvero di risolvere il contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la penale ed i maggiori danni, derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno a totale carico dell’impresa aggiudicataria. Il ritiro dei mezzi in permuta parziale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta fornitura. Qualora tale ritiro, in tutto o in parte, non dovesse essere effettuato entro il termine previsto, AMAP S.p.A. applicherà una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo, nel ritiro degli stessi.
PENALE. A titolo di penale una somma pari al , , calcolata su , fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (i) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. SPESE A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
PENALE. Le Parti convengono che, in caso di disinteresse da parte dell’Acquirente per quanto previsto al punto 6.1 del presente Contratto che comporti il venir meno delle aspettative operative indicate nello stesso punto 6.1, l’Acquirente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382 Cod. Civ., a titolo di penale a favore dei Venditori, espressamente qualificata come irriducibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1384 Cod. Civ., al pagamento della somma pari ad € 200.000,00 per ogni anno o frazione di anno in cui si verifichi tale evenienza , da versarsi pro quota ai Venditori medesimi, L’eventuale inadempimento da parte dell’Acquirente di quanto previsto al punto 6.1 del presente Contratto dovrà essere dai Venditori contestato per iscritto all’Acquirente, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni da quando ne abbiano avuto notizia (la “Denuncia di Inadempimento”). Tale Denuncia di Inadempimento dovrà contenere la descrizione degli eventi accertati o dei quali i Venditori abbiano avuto conoscenza. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Denuncia di Inadempimento, l’Acquirente avrà diritto di contestarne per iscritto il contenuto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto di un accordo tra le Parti nel termine di 90 giorni dal ricevimento da parte dei Venditori delle contestazioni dell’Acquirente, la controversia verrà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale operante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349, 1° co., cod. civ. Le spese dell’Arbitrato saranno poste a carico della Parte soccombente in misura proporzionale al rigetto delle rispettive domande. In caso di mancato accordo sulla designazione del collegi arbitrale entro giorni 5 dalla comunicazione della volontà di una parte di devolvere la controversia al medesimo, il collegi arbitrale verrà designato dal Presidente del Tribunale di Biella su istanza della parte più diligente. Resta inteso che, qualora l’Acquirente non contesti la Denuncia di Inadempimento nel termine sopra indicato, alla scadenza dello stesso l’Acquirente dovrà immediatamente provvedere al pagamento della Penale.