PENALE. Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente art. 6, la Società applicherà una penale sul valore dei mezzi non consegnati o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà superare il 2% (due per cento), per ogni decade di ritardo, del valore dei mezzi consegnati in ritardo. Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza della consegna la Società avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, come indicato in precedenza, sul valore dei mezzi non consegnati ovvero di risolvere il contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la penale ed i maggiori danni, derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno a totale carico dell’impresa aggiudicataria. Il ritiro dei mezzi in permuta parziale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta fornitura. Qualora tale ritiro, in tutto o in parte, non dovesse essere effettuato entro il termine previsto, AMAP S.p.A. applicherà una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo, nel ritiro degli stessi.
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PENALE. Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente art. 6, la Società applicherà una penale sul valore dei mezzi non consegnati o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà superare il 2% (due per cento), per ogni decade In caso di ritardo, del valore mancato rispetto dei mezzi consegnati livelli di servizio e/o di inadempimento rispetto a quanto contrattualmente pattuito, l’AFFIDATARIA deve corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo è stabilito nella misura giornaliera dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo eventuale minore misura stabilita nel contratto. L’importo complessivo della penale è, in ritardoogni caso, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza Quando l’importo della consegna la Società avrà dirittopenale ha raggiunto tale limite, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, come indicato in precedenza, sul valore dei mezzi non consegnati ovvero NUCLECO ha facoltà di risolvere il contratto con l’incameramento di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo che sia diversamente disposto dal Contratto. La penale prevista nel Protocollo di legalità sarà applicata nei casi ivi espressamente previsti. Gli importi della cauzione definitivapenale saranno trattenuti, a insindacabile scelta di ▇▇▇▇▇▇▇, all’atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo articolo 5.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all’importo della penale ed i maggiori danni, derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno a totale carico dell’impresa aggiudicatariaapplicata. Il ritiro dei mezzi in permuta parziale sarà a totale carico L’applicazione della ditta aggiudicataria penale non esonera l’AFFIDATARIA dall’osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta fornitura. Qualora tale ritiro, in tutto o in parte, non dovesse essere effettuato entro il termine previsto, AMAP S.pdi legge.A. applicherà una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo, nel ritiro degli stessi.
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