PENALE. 1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, si dovrà sempre prevedere di fare salvi i maggiori danni che dovessero derivare all’A.P.S.P. a causa dell’inadempimento stesso.
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