Parte fissa Clausole campione

Parte fissa. La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla Tabella 1a dell’Allegato1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, calcolata in conformità all’allegato 1 al presente regolamento. La parte fissa grava su ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l’effettivo grado di utilizzazione dell’occupante o conduttore. Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta) La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di calcolo di cui all’Allegato 1 del presente regolamento calcolata sulla base dei conferimenti effettuati. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo di tariffazione immediatamente precedente. Qualora il contenitore del rifiuto risulti pieno con coperchio completamente aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in presenza di ritardato servizio di raccolta da parte del soggetto gestore per festività infrasettimanali, scioperi o eventi eccezionali. In base a quanto previsto all’art. 14 del Regolamento di Gestione del Servizio di Igiene Urbana – Potere ispettivo e procedure d’accertamento e di verifica, il ripetersi degli episodi di consegna di materiale differenziato non conforme darà luogo, dagli eventi successivi al sec...
Parte fissa. Si prende atto che alla data del 1/1/2006 l’importo del Premio di Produttività – Parte fissa è: 7/3 € 4.453,98 7/2 € 4.265,62 7/1 € 4.023,46 6 € 3.506,94 5 € 3.058,37 4 € 2.718,56 3 € 2.392,32 2 € 2.011,73 Tale importo verrà incrementato di una somma corrispondente al 3,50% complessivo dell’importo tabellare spettante a ciascun dipendente come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Si precisa che per i funzionari è compresa l’indennità di carica. Tale incremento complessivo del 3,50% si intende così ripartito: Anno 2006 : 1,50% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2006 Anno 2007 : 1,00% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2007 Anno 2008 : 0,50% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2008 Anno 2009 : 0,50% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2009 Il premio di produttività parte fissa, calcolato in base al livello di appartenenza del mese di Marzo, spetterà in proporzione ai giorni in cui vi è stata retribuzione. Si precisa che nel caso le tabelle stipendiali non siano effettivamente pubblicate in tempo utile per il pagamento della scadenza di Marzo o che non siano ancora state definitivamente approvate in sede di rinnovo del CCNL ma che avessero effetto retroattivo (a fare data dal 1/1/2007), l’Azienda conguaglierà l’importo con la scadenza di Settembre. Per il personale a tempo parziale il PAP fisso sarà commisurato alla percentuale di ore lavorate al momento preso a riferimento per il calcolo dell’erogazione. A titolo puramente esemplificativo si riportano gli importi del PAP fisso per i vari livelli di appartenenza. Tali importi non tengono ovviamente conto di eventuali variazioni delle tabelle stipendiali che potranno essere concordate in sede di rinnovo del CCNL. Personale assunto prima del 18/12/1999 2006 2007 2008 2009 Tot. aumento Classi CCNL Liv. 2 Pap in corso Aumento annuo Aumento annuo Aumento annuo Aumento annuo PAP Fisso in PAP fisso PAP fisso PAP fisso PAP fisso corso 1 18.128,60 2.011,73 271,93 181,29 90,64 90,64 634,50 2 18.585,19 2.011,73 278,78 185,85 92,93 92,93 650,48 3 19.041,79 2.011,73 285,63 190,42 95,21 95,21 666,46 4 19.498,36 2.011,73 292,48 194,98 97,49 97,49 682,44 5 19.954,95 2.011,73 299,32 199,55 99,77 99,77 698,42 6 20.411,53 2.011,73 306,17 204,12 102,06 102,06 714,40 7 20.957,29 2.011,73 314,36 209,57 104,79 104,79 733,51 8 21.503,05 2.011,73 322,55 215,03 107,52 107,52 752,61 9 22.048,82 2.011,73 330,73 220,49 110,24 110,24 771,71 10 22...
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: