PAGAMENTI DI CREDEMVITA Clausole campione

PAGAMENTI DI CREDEMVITA. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza. Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto). Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
PAGAMENTI DI CREDEMVITA. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza. La Compagnia esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà al Contraente o ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell’1%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.). € 10.000,00 04.01.2022 14.01.2022 0,0% € 10.000,00 € 10.000,00 04.01.2022 14.02.2022 Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.02.2022 € 10.006,78 Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto). Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
PAGAMENTI DI CREDEMVITA. 12 COMUNICAZIONI 27

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  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA L’offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma “Portale Appalti” secondo le modalità previste nel manuale di utilizzo “Guida alla presentazione di offerta telematica" e nel presente disciplinare di gara. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nel manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nello stesso. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. La presentazione dell’offerta mediante il Portale Appalti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Portale Appalti e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale Appalti.

  • TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • Mezzi di trasporto Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI. I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rim- borso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere l’azienda. L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comu- nale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il cen- tro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile. L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro. Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto. Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto. Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzi- detto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio aziendale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio. Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali sta- bilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale inden- nità si considera comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.