Common use of PAGAMENTI DI CREDEMVITA Clause in Contracts

PAGAMENTI DI CREDEMVITA. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza. La Compagnia esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà al Contraente o ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell’1%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.). € 10.000,00 04.01.2022 14.01.2022 0,0% € 10.000,00 € 10.000,00 04.01.2022 14.02.2022 Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.02.2022 € 10.006,78 Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto). Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

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Samples: www.credemvita.it, Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie 11.6 Foro Competente, Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie 11.6 Foro Competente

PAGAMENTI DI CREDEMVITA. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza. La Compagnia esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà al Contraente o ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell’1%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.). Esempio di applicazione degli interessi legali per il pagamento della prestazione assicurativa: Importo della prestazione Data di ricezione della documentazione completa Data del pagamento Interessi legali applicati Importo effettivamente pagato al contraente o al beneficiario € 10.000,00 04.01.2022 14.01.2022 0,0% € 10.000,00 € 10.000,00 04.01.2022 14.02.2022 Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.02.2022 € 10.006,78 Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto). Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita), Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

PAGAMENTI DI CREDEMVITA. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari Intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza. La Compagnia esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà al Contraente o ai Beneficiari, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell’1%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.). Esempio di applicazione degli interessi legali per il pagamento della Prestazione Assicurativa: € 10.000,00 04.01.2022 14.01.2022 04.01.2025 14.01.2025 0,0% € 10.000,00 € 10.000,00 04.01.2022 14.02.2022 04.01.2025 14.02.2025 Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.02.2022 04.02.2025 € 10.006,78 Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto). Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)