CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI Clausole campione

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI. In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono consegnare alla Compagnia documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto alla prestazione assicurativa; • adempiere gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I Beneficiari devono consegnare alla Compagnia: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i e di consentire alla Compagnia le opportune verifiche, l’avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare alla Compagnia:
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).