Pagamenti dell'Impresa Clausole campione

Pagamenti dell'Impresa. Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a: ● verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ● individuare correttamente gli aventi diritto. I documenti che in particolare vengono richiesti sono: ● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione della proposta/polizza ● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto ● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione ● se tra gli aventi diritto ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi ● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente ● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza ● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario ● certificato di morte dell’Assicurato ● relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa, ovvero eventualmente sulle cause dell’invalidità (se è stata scelta anche l’Assicurazione Complementare Invalidità) ● eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari. Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Pagamenti dell'Impresa. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso il soggetto incaricato della distribuzione, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di rendita e riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuato ai legali rappresentanti.
Pagamenti dell'Impresa. Verificatosi l’evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all’Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare vengono richiesti: certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute copia del testamento ovvero atto notorio attestante la mancanza Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto. Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari. Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell’avente diritto.
Pagamenti dell'Impresa. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto: ▪ entro 30 giorni dalla Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza, per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC; ▪ entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione su indicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore), in caso di decesso dell’Assicurato; L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di Beneficiari minori o incapaci. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui l’Impresa è entrata in possesso della documentazione completa, per quanto riguarda i pagamenti dovuti in caso di decesso dell’Assicurato, dalla Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC.
Pagamenti dell'Impresa. L'Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto - verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 15 “PAGAMENTI DELL'IMPRESA” delle Condizioni di Assicurazione.
Pagamenti dell'Impresa. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto: • entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di Riscatto o decesso dell’Assicurato; • entro 30 giorni dal 1° gennaio di ogni anno per quanto riguarda il pagamento delle cedole annue. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari, salvo il caso di pagamenti effettuato ai legali rappresentanti di minori o incapaci.
Pagamenti dell'Impresa. L’Impresa esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione. In caso di riscatto: ed. 2017.01 L’ Impresa, per particolari esigenze istruttorie (sinistro, polizze cedute, vincolate o impegnate, casi particolari di beneficio, ecc.) si riserva il diritto di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti inviati, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall’ Impresa. L’Impresa, inoltre, ha il diritto di richiedere la compilazione e la firma di documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa in vigore al momento della richiesta della prestazione (ad es.: Mod. FATCA-CRS, Adeguata verifica, Privacy, ecc.)
Pagamenti dell'Impresa. Verificatosi l’evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all’Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare vengono richiesti: documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto. Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari. Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell’avente diritto.
Pagamenti dell'Impresa. Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste perve- nute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore
Pagamenti dell'Impresa. L'Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto - verificata la sussistenza dell’obbligo di paga- mento – entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata all’Art. 19 “PAGA- MENTI DELL'IMPRESA” delle Condizioni di Assicurazione. Per una più veloce gestione della liquidazione è opportuno fornire un numero telefonico e una e-mail di contatto. Per ulteriori informazioni in merito alla documentazione da produrre è possibile contattare il nu- mero verde 800.894504.