Paga base nazionale conglobata Clausole campione

Paga base nazionale conglobata. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli artt. 98 e 107, del presente contratto, corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto. La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell'art. 200, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 200. Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall'applicazione dei criteri di cui al 2° comma del presente articolo.
Paga base nazionale conglobata. La paga base nazionale conglobata è comprensiva della indennità di contingenza di cui all’art.98 del CCNL 11/6/97, dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’accordo interconfederale del 31 Luglio 92, e dell’elemento economico di 2° livello di cui al succitato CCNL. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all’art.19, al mese di Marzo 2001, corrisponde la seguente paga base nazionale conglobata: Q 2.881.431 1.488,13 1° 2.410.886 1.245,12 2° 2.410.892 1.245,12 3° 2.060.518 1.064,17 4° 1.957.445 1.010,94 5° 1.708.596 882,42 6° 1.708.595 882,42 7° 1.708.595 882,42
Paga base nazionale conglobata. La paga base nazionale conglobata, come da successiva tabella A), è comprensiva di:
Paga base nazionale conglobata. Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale dei Centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata tabella A che fa parte integrante del presente contratto.
Paga base nazionale conglobata. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende del settore terziario di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata tabella A che fa parte integrante del presente contratto. Quadri Direzione* € 2.592,49 Quadri/lav.alta prof.** € 2.144,33 1 livello € 1.925,31 2 livello € 1.721,43 3 livello € 1.559,36 4 livello € 1.459,20 5 livello € 1.363,40 6 livello € 1.248,23 7 livello € 1.159,88 Nel primo e secondo anno di anzianità di servizio dal 2° al 7° livello la retribuzione mensile è ridotta per il primo anno del 20% e per il secondo anno del 10%.
Paga base nazionale conglobata. Art. 201 - Terzi elementi provinciali
Paga base nazionale conglobata di 40 ore di 45 ore Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale dei centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata tabella A che fa parte integrante del presente contratto.
Paga base nazionale conglobata. Le Parti concordano che a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i valori di “Paga Base nazionale” di cui all’art. 110 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 e di “Indennità di contingenza”, di cui all’art. 111 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010, vengono conglobati, senza oneri e vantaggi corrispettivi, nella Paga Base Nazionale Conglobata di cui alla seguente tabella: Area Paga Base Nazionale al 31/10/2016 Indennità di contingenza Paga Base Nazionale Conglobata al 31/10/2016 I valori di Paga Base Nazionale Conglobata di cui alla tabella soprastante, sono comprensivi di una quota di 6 euro erogata, per tutti i 9 livelli della classificazione del personale, con il CCNL Industria Turistica 3 febbraio 2008. Le Parti concordano un aumento della retribuzione minima base di euro 88,00 (ottantotto/00) mensili lordi, riferiti al livello medio C2, che sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:  01 novembre 2016: 48,00 (quarantotto/00) euro;  01 agosto 2017: 28,00 (ventotto/00) euro;  01 gennaio 2018: 12 (dodici/00) euro Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, l’aumento della retribuzione minima di cui al comma precedente, sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:  01 novembre 2016: 38,00 (trentotto/00) euro;  01 novembre 2017: 40,00 (quaranta/00) euro;  01 gennaio 2018: 10 (dieci/00) euro A seguito di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata ai valori che seguono: Area Dal 01/11/2016 Dal 01/08/2017 Dal 01/01/2018 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di:  Paga base, ex articolo 110 CCNL Industria Turistica  Contingenza, ex articolo 111 CCNL Industria Turistica, che viene conglobata nella Paga Base Nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi  Incrementi salariali di cui al comma 3 del presente articolo Per i dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi invece, e coerentemente con quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata con le seguenti modalità e decorrenze: Area Dal 01/11/2016 Dal 01/11/2017 Dal 01/01/2018 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di:  Paga base, ex articolo 110 CCNL Industria Turistica  Contingenza, ex articolo 111 CCNL Industria Turistica, che viene conglobata nella Paga Base Nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi  Incrementi salariali di cui al ...
Paga base nazionale conglobata. Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli articoli 95 e 104 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto. La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al successivo art. 192. Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Livelli Dal 1.7.04 Dal 1.12.04 Dal 1.7.05 Dal 1.9.06 Totale Quadri 60,76 64,24 39,93 52,08 217,01 I 54,74 57,86 35,97 46,92 195,49 II 47,35 50,05 31,11 40,58 169,09 III 40,47 42,78 26,59 34,69 144,53 IV 35,00 37,00 23,00 30,00 125,00 V 31,62 33,43 20,78 27,10 112,93 VI 28,39 30,01 18,66 24,33 101,39 VII 24,31 25,69 15,97 20,83 86,80
Paga base nazionale conglobata. Ai nove livelli previsti dalla classificazione del personale dei Centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella tabella A allegata, che fa parte integrante del presente contratto. LIVELLO (*) PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/7/2015 PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/5/2016 PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/3/2017 PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/1/2018 Quadri di direzione 2.582,85 2.614,73 2.646,62 2.678,51 Quadri 2.347,74 2.376,73 2.405,71 2.434,70 I 2.015,32 2.040,20 2.065,08 2.089,96 II 1.804,28 1.826,55 1.848,83 1.871,10 III S 1.729,92 1.751,27 1.772,63 1.793,99 III 1.619,47 1.639,47 1.659,46 1.679,45 IV 1.506,84 1.525,45 1.544,05 1.562,65 V 1.434,67 1.452,38 1.470,10 1.487,81 VI 1.211,60 1.226,56 1.241,51 1.256,47 (*) Indennità di funzione per i quadri (per quattordici mensilità): - Quadro di Direzione: € 238,00, fino al 30 giugno 2015; € 241,00, dal 1° luglio 2016; € 245,00, dal 1° luglio 2017; - Quadro: € 212,00 fino al 30 giugno 2015; € 214,00, dal 1° luglio 2016; € 219,00, dal 1° luglio 2017.