Common use of ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI Clause in Contracts

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI. Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, fiere, seminari, mostre, esposizioni, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto. La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti, nonché i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate. L’assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri. Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza competente per lo specifico settore. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri.

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Samples: www.comune.avellino.it

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI. Visite, Visite e corsi di istruzioneistruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’ente, riunioni, convegni, nonché congressi, fiere, seminari, mostre, esposizioni, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, simili effettuati in luoghi all’aperto ed al coperto ovunque organizzate anche all’aperto. La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti, nonché i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate. L’assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestiteorganizzati. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al della Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti limiti, ove previsti, stabiliti al successivo Art. 5 nell’articolo 14 - Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistri. FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i81/2008. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgsD.Lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza competente per lo specifico settore. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 il settore marittimo (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 “Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistriIPSEMA).

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Samples: www.regione.sardegna.it

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI. Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, fiere, seminari, mostre, esposizioni, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto. La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti, nonché i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate. L’assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 nella sezione Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistriFRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”. Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.LgsD. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgsLgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza competente per lo specifico settore. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 nella sezione Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistriFRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI. Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, fiere, seminari, mostre, esposizioni, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto. La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti, nonché i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate. L’assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 nella sezione Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistriFRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”. Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza competente per lo specifico settoreil settore marittimo (IPSEMA). L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti al successivo Art. 5 nella sezione Limiti di risarcimento” della sezione IV - Norme che regolano i sinistriFRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

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Samples: Disciplinare Di Gara