Common use of Orario di servizio Clause in Contracts

Orario di servizio. L’assegnatario dovrà rispettare l’orario di servizio concordato con il Responsabile della struttura, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto integrativo di Ateneo, in base al quale è previsto l’espletamento del servizio per 36 ore settimanali. Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è stato concesso l’uso gratuito dell’alloggio, comprendono, in aggiunta alle 36 ore di servizio: - l’apertura e la chiusura degli ingressi (secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della Struttura), dopo aver effettuato gli opportuni controlli; - la reperibilità anche nelle ore notturne. Le ore di servizio in portineria oltre le 36 e al di fuori di quanto sopra descritto, qualora richieste dal Responsabile della Struttura nei limiti consentiti, vengono considerate ore straordinarie. Il sabato pomeriggio, la domenica e gli altri giorni riconosciuti festivi sarà osservata la chiusura totale degli ingressi. Nel caso di assenza del custode la Struttura Universitaria dovrà garantire, a sua cura, la sorveglianza. La fruizione delle ferie dovrà essere concordata con il Responsabile della Struttura. Durante le assenze per ferie, per malattia, per congedi di durata superiore ad un mese, l’assegnatario potrà essere sostituito nel servizio da altro personale ausiliario assegnato alla Struttura. In occasione di scioperi l’assegnatario sarà tenuto a rispettare gli accordi tra XX.XX. e l’Amministrazione sulla garanzia dei servizi essenziali individuati dalla legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e comunque dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto individuale di sciopero.

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Orario di servizio. L’assegnatario dovrà rispettare l’orario di servizio concordato con il Responsabile della struttura, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto integrativo di Ateneo, in base al quale è previsto l’espletamento del servizio per 36 ore settimanali. Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è stato concesso l’uso gratuito dell’alloggio, comprendono, in aggiunta alle 36 ore di servizio: - l’apertura e la chiusura degli ingressi (secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della Struttura), dopo aver effettuato gli opportuni controlli; - la reperibilità anche nelle ore notturne. Le ore di servizio in portineria oltre le 36 e al di fuori di quanto sopra descritto, qualora richieste dal Responsabile della Struttura nei limiti consentiti, vengono considerate ore straordinarie. Il sabato pomeriggio, la domenica e gli altri giorni riconosciuti festivi sarà osservata la chiusura totale degli ingressi. Nel caso di assenza del custode la Struttura Universitaria dovrà garantire, a sua cura, la sorveglianza. La fruizione delle ferie dovrà essere concordata con il Responsabile della Struttura. Durante le assenze per ferie, per malattia, per congedi di durata superiore ad un mese, l’assegnatario potrà essere sostituito nel servizio da altro personale ausiliario assegnato alla Struttura. In occasione di scioperi l’assegnatario sarà tenuto a rispettare gli accordi tra XX.XX. e l’Amministrazione sulla garanzia dei servizi essenziali individuati dalla legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e comunque dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto individuale di sciopero.

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Orario di servizio. L’assegnatario La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare garantire l’erogazione dei servizi e delle attività previste nel presente Capitolato, per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30, con esclusione delle giornate festive e il sabato dalle 8:30 alle 13:30; fa eccezione, come già ricordato, l’orario di servizio concordato del Centro Servizi, che dovrà essere attivo con continuità. Eventuali variazioni dell’orario del servizio rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere concordate in modo preventivo con il Responsabile della strutturaGOM, garantendo in ogni caso 8 ore lavorative giornaliere. Al di fuori del normale orario di servizio dovrà essere garantito il servizio di reperibilità; la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto comunicare al GOM, al momento dell’attivazione del Servizio, secondo quanto previsto dal precedente art. 6.2.2, un numero telefonico attraverso il quale assicurare la rintracciabilità del proprio tecnico reperibile. All’inizio di ogni mese la ditta appaltatrice dovrà comunicare all’Amministrazione il calendario di reperibilità del proprio personale e tutte le modalità per poterlo rintracciare tempestivamente in caso di necessità. In regime di reperibilità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’intervento entro 2 (due) ore dalla chiamata, su tutte le apparecchiature critiche. In presenza di sciopero o di conflitti sindacali o di altri eventi prevedibili che determinino la momentanea assenza di personale, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire l’espletamento delle attività di manutenzione correttiva secondo le prescrizioni del presente Capitolato e nel rispetto delle leggi vigenti. Ogni costo relativo all’attività descritta nel presente articolo rientra nell’importo previsto per l’appalto. Per il mancato rispetto di quanto stabilito dal contratto integrativo specificato, saranno applicate le penali di Ateneo, in base al quale è previsto l’espletamento cui all’art. 6.2.29 del servizio per 36 ore settimanali. Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è stato concesso l’uso gratuito dell’alloggio, comprendono, in aggiunta alle 36 ore di servizio: - l’apertura e la chiusura degli ingressi (secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della Struttura), dopo aver effettuato gli opportuni controlli; - la reperibilità anche nelle ore notturne. Le ore di servizio in portineria oltre le 36 e al di fuori di quanto sopra descritto, qualora richieste dal Responsabile della Struttura nei limiti consentiti, vengono considerate ore straordinarie. Il sabato pomeriggio, la domenica e gli altri giorni riconosciuti festivi sarà osservata la chiusura totale degli ingressi. Nel caso di assenza del custode la Struttura Universitaria dovrà garantire, a sua cura, la sorveglianza. La fruizione delle ferie dovrà essere concordata con il Responsabile della Struttura. Durante le assenze per ferie, per malattia, per congedi di durata superiore ad un mese, l’assegnatario potrà essere sostituito nel servizio da altro personale ausiliario assegnato alla Struttura. In occasione di scioperi l’assegnatario sarà tenuto a rispettare gli accordi tra XX.XX. e l’Amministrazione sulla garanzia dei servizi essenziali individuati dalla legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e comunque dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto individuale di scioperopresente Capitolato.

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Orario di servizio. L’assegnatario dovrà rispettare Il Responsabile di Servizio concorda con il D.E. le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio il Responsabile di servizio deve notificare al D.E., l'elenco delle fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia suddiviso per Edificio. Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche. È facoltà del Committente variare l’orario di servizio concordato delle singole sedi dandone comunicazione scritta all’Appaltatore che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi. Il Responsabile di Servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile dalle ore 8.30 – 21.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall’Appaltatore. L’Università si riserva la facoltà di effettuare accertamenti sulla presenza del personale addetto al servizio, procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, oppure tramite la verifica del registro presenze. Al Responsabile di Servizio verranno date in consegna dal D.E. le chiavi di accesso delle varie sedi oggetto del servizio. Di ciascuna consegna verrà redatto apposito verbale. Le chiavi dovranno essere custodite con il Responsabile della struttura, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto integrativo di Ateneola massima diligenza e attenzione da parte dell’impresa la quale, in base al quale è previsto l’espletamento del servizio per 36 ore settimanali. Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è stato concesso l’uso gratuito dell’alloggio, comprendono, in aggiunta alle 36 ore di servizio: - l’apertura e la chiusura degli ingressi (secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della Struttura), dopo aver effettuato gli opportuni controlli; - la reperibilità anche nelle ore notturne. Le ore di servizio in portineria oltre le 36 e al di fuori di quanto sopra descritto, qualora richieste dal Responsabile della Struttura nei limiti consentiti, vengono considerate ore straordinarie. Il sabato pomeriggio, la domenica e gli altri giorni riconosciuti festivi sarà osservata la chiusura totale degli ingressi. Nel caso di assenza smarrimento, dovrà farne immediatamente denuncia alle autorità competenti. Al termine delle operazioni di pulizia svolte in orari in cui i locali sono chiusi, gli addetti al servizio provvederanno a spegnere gli impianti di illuminazione e a chiudere porte e finestre con diligente attenzione. L’impresa appaltatrice comunica tempestivamente, con nota scritta inviata anche via fax al Committente, eventuali problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del custode la Struttura Universitaria dovrà garantire, a sua cura, la sorveglianza. La fruizione delle ferie dovrà essere concordata con il Responsabile della Struttura. Durante le assenze per ferie, per malattia, per congedi di durata superiore ad un mese, l’assegnatario potrà essere sostituito nel servizio da altro personale ausiliario assegnato alla Struttura. In occasione di scioperi l’assegnatario sarà tenuto a rispettare gli accordi tra XX.XX. e l’Amministrazione sulla garanzia dei servizi essenziali individuati dalla legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e comunque dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto individuale di scioperoservizio.

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