Rischi Coperti Clausole campione

Rischi Coperti. Sono coperti alle condizioni della presente Polizza le Perdite definitive derivanti da crediti non pagati dovuti all’Assicurato, relativi a Clienti che si trovano in uno stato di Mancato Pagamento.
Rischi Coperti. Valgono le garanzie indicate alla tabella “Capitali assicurati
Rischi Coperti. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari eventualmente designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato. L’indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ed alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennità per morte, se superiore, e quella già pagata per l’invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Dopo che la Società ha pagato l’indennità, se risulta che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i suoi diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Rischi Coperti a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi b) e c) qui di seguito, l’Agenzia può garantire investimenti contro perdite risultanti dai seguenti tipi di rischio:
Rischi Coperti. SEZIONE 3
Rischi Coperti. Premesso che la garanzia assicurativa si riferisce alle attività previste dalle seguenti normative che regolano la libera professione di Geologo, e loro successive modiifche ed integrazioni: Legge 3 febbraio 1963 n. 112 DPR n. 1403 del 18 novembre 1965 - Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo DPR n. 616 del 25 luglio 1966 - Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo Decreto del Presidente della Repubblica novembre 1982, n. 981 - Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo DPR n. 328 del 5 giugno 2001 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa include anche quanto segue, purché non in contrasto con quanto sopra indicato:
Rischi Coperti. Veicoli Assicurati
Rischi Coperti. La Società copre i danni cagionati al veicolo da: • incendio; • surriscaldamento e/o calore eccessivo • fulmine; • esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi; • caduta di aereomobili e loro parti e cose da essi trasportati.