Garanzie Di Polizza Clausole campione

Garanzie Di Polizza. (Art. 1 – 1.1) Le garanzie di cui alle lettere che seguono al punto 9.1, oltre a quella di cui al punto 9.2, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.
Garanzie Di Polizza. (Art. 1) Le garanzie di cui alle lettere che seguono si intendono operanti, entro il Massimale di Polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e Franchigia o Scoperto.
Garanzie Di Polizza. Valide ed operanti se previste dall’Opzione prescelta.
Garanzie Di Polizza. Sezione difesa penale In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la decisione sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni; Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e successive integrazioni Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , e successive integrazioni
Garanzie Di Polizza. Qualora l’Assicurato subisca uno degli eventi indicati nell’Art. 31 Oggetto dell’Assicurazione, la Società coprirà direttamente o mediante rimborso i seguenti oneri indennizzabili: Le spese riconosciute sono relative all’azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità. Le spese riconosciute sono relative all’azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Frode Online per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione antecedente alla Frode Online. Si intendono coperti dalla garanzia: • Le Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on- line/ecommerce che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore superiore a € 250. • Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti online/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
Garanzie Di Polizza a) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile”
Garanzie Di Polizza. Sezione difesa penale In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la decisione sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni; Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, e successive integrazioni; Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e successive integrazioni Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , e successive integrazioni Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).