Omologazione Clausole campione

Omologazione. Gli apparati non a marchio TIM che sono utilizzati dal Cliente per la fruizione del Servizio devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, è comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Omologazione. Gli apparati non a marchio Telecom che sono utilizzati dal Cliente per la fruizione del Servizio devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione, il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, è comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Omologazione. 1. Gli apparati del Cliente collegati al Punto Terminale della rete devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore.
Omologazione. Alla data di consegna i veicoli oggetto della fornitura devono essere in possesso dell’omologazione europea, oppure devono essere omologati in Italia.
Omologazione. Ai fini della omologazione di cui all’art. 12 legge di conversione 98/2013, l’Organismo, provvederà a consegnare le copie autentiche alle parti richiedenti, che provvederanno autonomamente alle successive incombenze quali il deposito ed il ritiro del ricorso presso la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Roma, a propria cura e spese. In caso di utilizzo dei verbali di cui alle mediazioni che necessitano, per materia, della registrazione presso i registri pubblici immobiliari e/o presso l’Agenzia delle Entrate le parti vi provvederanno autonomamente.
Omologazione. Tutti i veicoli utilizzati nello sgombraneve devono essere stati sottoposti ad accertamenti degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada. I veicoli, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie devono essere in possesso dei documenti attestanti l’omologazione del tipo. Tutti i veicoli impiegati nell’appalto dovranno essere corredati, oltre che di quella prevista dal Codice della Strada, della dotazione minima di accessori seguente: - n. 1 cavo di traino; - n. 2 badili; - n. 1 lampada portatile a batterie; - n. 1 cassetta per pronto soccorso.
Omologazione. Come da Allegato 5, prodotto in sede di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Omologazione. Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione con decreto motivato. Il tenore della norma farebbe propendere per una interpretazione diretta ad affermare che, solo in caso di contestazione, verrebbe ad innescarsi l’eventuale procedimento di omologazione. Per suscitare un procedimento di omologazione, infatti, la forma necessaria, è quella del ricorso. Tuttavia, si ritiene che l’omologazione sia sempre necessaria a prescindere dalla presenza di opposizioni o meno, tenuto conto del fatto che dare immediata esecuzione all’accordo potrebbe comportare rilevanti alterazioni nella composizione patrimoniale prima che sia decorso il termine per le opposizioni, a scapito dei creditori estranei, anche se privilegiati. Inoltre, il Tribunale potrà in questo modo valutare attentamente l’attuabilità dell’accordo, in quanto il successivo inadempimento del debitore porterebbe, in virtù dell’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, terzo comma, lettera e), a cristallizzare una situazione non più rimediabile. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma non prevede né una durata massima del piano, né uno strumento in convenzione in fallimento in caso di inadempimento del debitore e per di più non vi è alcun richiamo agli istituti della risoluzione ed annullamento del concordato preventivo.
Omologazione. La fornitura oggetto del presente bando di gara è sottoposta al preventivo conseguimento del certificato di omologazione del prodotto rilasciato dalla struttura tecnica competente di RFI. Si precisa inoltre quanto segue: - il soggetto partecipante non in possesso di omologazione rilasciata dalla competente Struttura Tecnica di RFI per il materiale oggetto della presente gara e o che abbia già in corso il procedimento per il conseguimento della stessa non a seguito di lettera di aggiudicazione rilasciata da RFI – Direzione Acquisti, o che si avvalga di un’impresa ausiliaria che abbia in corso il procedimento per il conseguimento della stessa, intrapreso non a seguito di lettera di aggiudicazione rilasciata da RFI – Direzione Acquisti, sarà ammesso a partecipare alla gara (sempre che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente bando). - Nel caso in cui presentino offerta concorrenti plurisoggettivi all’interno dei quali siano presenti soggetti non in possesso dell’omologazione di prodotto come sopra definita, la fornitura potrà avvenire solo all’ottenimento, da parte tutti i componenti del concorrente plurisoggettivo dell’omologazione, secondo quanto previsto nello schema di contratto posto a base di gara. - Qualora il soggetto concorrente si avvalga totalmente del requisito relativo alla capacità tecnica di un’impresa ausiliaria in possesso di omologazione, non sarà necessario ripetere l’iter di omologazione.
Omologazione. Le porte e altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati. Per omologazione si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, integrate dalle variazioni riportate nell’allegato C al D.M. 20 aprile 2001. Per prototipo si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservati dal laboratorio che rilascia il certificato di prova. Per porta omologata si intende la porta o altro elemento di chiusura per il quale il produttore ha espletato la procedura di omologazione. Per produttore della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso, purché residente in uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE. Per certificato di prova si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova. Per rapporto di prova si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma UNI EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma UNI EN 1363-1. L’omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell’atto di omologazione.