Sigilli Clausole campione

Sigilli. Prima di ciascun invio, il mittente applica i sigilli ai carri chiusi secondo le specifiche di cui alla Appendice 1 alla “Guida al Trasporto Merci” del CIT (GTM-CIT), “Checklist for Sealing Wagons, Photographs and explanatory notes to facilitate the sealing of wagons and UTI (www.cit- Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
Sigilli. Prima di ciascun invio, il mittente applica i sigilli ai carri chiusi secondo le specifiche di cui alla Appendice 1 alla “Guida al Trasporto Merci” del CIT (GTM‐CIT), “Checklist for Sealing Wagons, Photographs and explanatory notes to facilitate the sealing of wagons and UTI (www.cit‐ xxxx.xxx) , edizione vigente al momento della consegna del trasporto, quando ciò è previsto dalla legge, dalla normativa comunitaria o è stabilito dall’accordo cliente. I requisiti tecnici minimi dei sigilli standard sono descritti nella Fiche UIC 426. Qualora il mittente applichi sigilli di qualità superiore (quali quelli usati per il trasporto marittimo, rif. norma ISO 17712, p.e. il bolt seal) non sono richiesti ulteriori sigilli standardizzati. Il cliente applica in ogni caso i sigilli alle unità di trasporto intermodale coperte dopo il caricamento. La tipologia, la marcatura ed il numero dei sigilli devono essere riportati in LDV a cura del mittente (CIM art. 7, par.2, alinea h). Salvo diverso accordo scritto, il trasportatore che rilevi l’assenza o la rottura di un sigillo non è tenuto ad applicare il sigillo mancante o a sostituire il sigillo rotto. Qualora, per qualsiasi ragione, il trasportatore sia tenuto ad apporre a propria cura i sigilli mancanti o difettosi al carico, si riserva la facoltà di addebitare al cliente le relative spese. Resta fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 8 §1 delle Regole Uniformi CIM in caso di omesse o erronee indicazioni in LDV in merito ai sigilli. Nel caso in cui, secondo l’ordinaria diligenza, il trasportatore riscontri all’atto dell’accettazione del trasporto o nel corso dello stesso la mancanza, difettosità o comunque non conformità alle prescrizioni applicabili dei sigilli previsti, il trasportatore, fermo restando l’addebito di spese, costi ed oneri comunque sostenuti come sopra stabilito, darà seguito agli adempimenti a suo carico secondo quanto previsto dalla “Guida al Trasporto Merci” del CIT (GTM‐CIT), edizione vigente (xxx.xxx‐xxxx.xxx). In nessun caso il trasportatore risponderà di danni, avarie alle merci, e quant’altro possa anche da terzi essere preteso nei confronti del trasportatore stesso qualora i difetti o le mancanze dei sigilli non siano riscontrabili secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, tenendo il mittente delle merci indenne e manlevando al riguardo il trasportatore. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico ...

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