Common use of OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT Clause in Contracts

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. A. Relativamente alla Sez. 1 – Definizione Attività Assicurata punto A), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’Attività svolta. L’assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall’Assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l’evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l’organizzazione dell’attività. L’assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all’Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di perso- ne delle quali l’Assicurato debba rispondere. Relativamente agli aeromobili utilizzati per le operazioni e gli interventi di soccorso, le attività formative, esercitative e addestrative del C.N.S.A.S., si precisa che la garanzia RCT copre quanto non garantito dalle polizze Aviation stipulate dal Vettore e fino a un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RCT. A. a) Relativamente alla Sez. 1 – Definizione Attività Assicurata punto A), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente involontaria- mente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’Attività svolta. L’assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate organiz- zate dall’Assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l’evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l’organizzazione l’organizza- zione dell’attività. L’assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all’Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di perso- ne persone delle quali l’Assicurato debba rispondere. Relativamente agli aeromobili utilizzati per le operazioni e gli interventi di soccorso, le attività formative, esercitative e addestrative del C.N.S.A.S., si precisa che la garanzia RCT copre quanto non garantito dalle polizze Aviation stipulate dal Vettore e fino a un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno.

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